Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22061 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12498/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro in carica

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA PELOSI giusta procura a margine del

controricorso;

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante Presidente

p.t. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLI 29, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA MANDATO che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ASL NAPOLI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 101/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 13/1/2014, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da M.G., esclusa la legittimazione passiva della Regione Campania e della Asl Napoli (OMISSIS) (pure convenute in giudizio), ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subiti a seguito del contagio da HCV contratto in occasione di una terapia trasfusionale eseguita il (OMISSIS);

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato la riconducibilità, ai contenuti della domanda originariamente proposta dall’attore, della causa riscontrata a fondamento del danno alla salute sofferto dal M., rilevando l’infondatezza, tanto dell’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva, quanto dell’eccezione di prescrizione, sollevate dal Ministero convenuto;

che, avverso la sentenza d’appello, il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che M.G. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè per omessa motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di esaminare l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata dal M., con particolare riferimento all’argomentazione secondo cui, in relazione all’epoca della terapia trasfusionale denunciata dall’attore, le funzioni amministrative relative alla tutela della salute erano già state trasferite alle amministrazioni regionali, mentre l’amministrazione statale aveva già provveduto a diramare, attraverso l’adozione degli opportuni strumenti normativi, le necessarie direttive, destinate alle amministrazioni di livello inferiore, per il controllo e la sicurezza nell’uso del sangue destinato alle trasfusioni;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, in relazione alla do-glianza in esame, debba trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente;

che, peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale, non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315-01);

che, nella specie, avendo la corte territoriale confermato il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del Ministero convenuto in relazione alla corrispondente domanda dell’attore, deve ritenersi che la stessa abbia implicitamente riconosciuto la sussistenza della ridetta legittimazione passiva dell’amministrazione statale, spettando pertanto al ricorrente di provvedere alla censura di tale decisione sulla base di norme diverse da quella processuale indicata;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la responsabilità extracontrattuale del Ministero ricorrente nonostante quest’ultimo avesse già diffuso, a tutte le strutture del servizio sanitario nazionale, all’epoca della terapia trasfusionale praticata sul M., tutte le istruzioni e le indicazioni operative, nonchè tutte le direttive necessarie allo scopo di impedire il contagio da trasfusione di sangue, con particolare riferimento alle attività amministrative seguite all’approvazione della L. n. 107 del 1990, con la conseguente inconfigurabilità di una responsabilità del Ministero della salute per danni da contagio epatico verificatisi a seguito di trasfusioni somministrate dopo il 1990;

che il motivo è infondato;

che, infatti, osserva il Collegio come, pur a seguito dell’emanazione della L. n. 107 del 1990 (e della normativa secondaria di attuazione), l’avvenuto riordinamento, realizzato da detta fonte, del sistema relativo alla disciplina delle “attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati” (secondo il titolo della legge richiamata) non abbia determinato il venir meno, in capo all’amministrazione statale, del generale compito di controllo, direttiva e vigilanza sull’organizzazione e il funzionamento del sistema, nonchè sull’impiego del sangue per uso terapeutico sull’intero territorio nazionale;

che, al riguardo, varrà richiamare, tra le altre, le previsioni di cui: 1) all’art. 1, comma 7, della Legge cit., là dove dispone (recte, disponeva, prima dell’abrogazione della L. n. 107 del 1990, avvenuta con la L. 21 ottobre 2005, n. 219) che “in ciascuna regione è istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanità, il registro del sangue”, e che i “servizi di immunoematologia e trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione ai sensi dell’art. 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanità i dati relativi alla loro attività”; 2) all’art. 1, comma 8, là dove dispone che “la partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalità di cui all’art. 2, comma 2, alle attività trasfusionali, organizzate ai sensi dell’art. 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità”; 3) all’art. 2, comma 3, là dove stabilisce che “rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della sanità con proprio decreto; 4) all’art. 3, comma 2, là dove dispone che “le caratteristiche e le modalità delle donazioni indicate dal comma 1, sono definite con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all’art. 12”; 5) all’art. 3, comma 4, là dove dispone che “l’accertamento della idoneità del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all’art. 12”; 6) all’art. 8, comma 2, lett. h), là dove dispone che i centri regionali di coordinamento e compensazione trasmettono “al Ministero della sanità i dati di cui all’art. 1, comma 7” (ossia i dati relativi alla propria attività); 7) all’art. 8, comma 4, là dove dispone che “il compito di coordinare a livello nazionale l’attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l’autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati è svolto dall’Istituto superiore di sanità, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all’art. 12”; 8) all’art. 9, là dove dispone che “oltre ai compiti di cui all’art. 8, comma 4, l’Istituto superiore di sanità svolge anche le seguenti funzioni: a) promuove la ricerca scientifica nel settore immunotrasfusionale, principalmente nella prevenzione delle malattie trasmissibili; b) collabora con la Commissione di cui all’art. 12 per la realizzazione degli scopi indicati al comma 4 dello stesso art. 12; c) raccoglie e diffonde tutti i dati inerenti la pratica trasfusionale in possesso dei centri regionali di coordinamento e compensazione; d) ispeziona e controlla le aziende di produzione di emoderivati; e) controlla le specialità farmaceutiche emoderivate”; 9) all’art. 10, comma 2, là dove dispone che “il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 12 e del Consiglio superiore della sanità, individua, tra le aziende di cui al comma 1 del presente articolo, i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione, per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell’Istituto superiore di sanità, che vigila sull’entità e resa del frazionamento e sulla qualità del prodotto finale”; 10) all’art. 10, comma 4, là dove dispone che “le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dalle singole regioni, in conformità allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all’art. 12”; 11) all’art. 12, comma 5, là dove dispone che il “Ministro della sanità, nel formulare il piano sanitario nazionale, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 53, come modificato dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 e quindi dalla L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 1, definisce un programma specifico per le attività trasfusionali”; 12) all’art. 15, là dove dispone che “l’importazione e l’esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal Ministro della sanità, secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 12”, nonchè che “l’importazione di emoderivati pronti per l’impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell’autorità sanitaria, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e che, fatta eccezione per quelli di provenienza dai paesi della Comunità economica europea, essi risultino autorizzati anche da parte dell’autorità sanitaria italiana”, e che “l’importazione di emoderivati è consentita a condizione altresì che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente”;

che il complesso delle disposizioni richiamate è tale da restituire il disegno di un articolato sistema organizzativo a livello centrale e locale, rispetto al quale il Ministero della sanità (e le istituzioni amministrative destinate a completarne e a integrarne la struttura sul piano nazionale) risulta chiamato a svolgere penetranti funzioni di programmazione, direttiva, organizzazione, controllo e vigilanza, nel loro insieme idonee a giustificare (in coerenza alle indicazioni e ai principi ricavabili, sul terreno della responsabilità extracontrattuale, dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte: cfr. Sez.U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899-01; Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008) la prospettazione di una diretta responsabilità della struttura ministeriale per omessa (o scorretta) vigilanza sulle attività connesse alla trasfusione di sangue a scopo terapeutico;

che, sulla base di tali premesse, del tutto correttamente la corte territoriale ha (sia pure implicitamente) riconosciuto la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della Salute in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata dal M. in relazione ad attività trasfusionali compiute dopo l’approvazione della L. n. 107 del 1990;

che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, dev’essere dunque pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, i 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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