Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22060 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. II, 24/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio

dell’Avvocato FORLETTA Marcello, rappresentato e difeso dall’Avvocato

Farina Giuseppe, poi deceduto, per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V., L.A., L.T.,

S.S., SE.UG., S.A., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAETANO CORONARO 94 (OSTIA),

presso lo studio dell’avvocato PAGLIARO ALFONSO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LAVORATO ANGELO, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 432/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 30.4.09, depositata l’01/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ impugnata la sentenza resa il 1 giugno 2009 dalla Corte di appello di Catanzaro nel giudizio promosso dall’avv. F.A. P. per l’accertamento del pericolo creato dalla condizione di un’ala del palazzo di proprietà dei convenuti sito in via (OMISSIS), con la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni a vario titolo arrecati all’odierno ricorrente.

In riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Rossano, la Corte territoriale, adita da Se.Ug., L.T., L.A., S.S., S.V., S.A., ha rigettato la domanda originaria, nonchè l’appello incidentale spiegato dall’avv. P..

Sono rimasti contumaci nel giudizio di appello i signori P. E., P.A., P.T., Sa.Ma..

Il ricorso per cassazione dell’avv. P., notificato agli appellanti il 26 febbraio 2009, è stato resistito da controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

All’adunanza del 2 febbraio 2011, la causa è stata rinviata perchè il Collegio, preso atto di comunicazione, proveniente dallo studio Farina, attestante il decesso del difensore del ricorrente, ha disposto rinnovo della notificazione alla parte personalmente. E’ stata eseguita tale notificazione, nonchè comunicazione a mezzo fax all’ufficio Unep di (OMISSIS), atteso che il difensore dei controricorrenti ha eletto domicilio presso avvocato avente studio nel circondario di quel tribunale.

La relazione preliminare ha rilevato che il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

Il primo articolato motivo (di cui ai nn. 1-2-3-4 e 5 di pag. 3) concerne violazione degli artt. 101, 102 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione degli artt. 165, 346, 347 c.p.c. e dell’art. 74 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; vizio di insufficiente: e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Esso non espone, per nessuno dei profili numerati, il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2) , 3), e 4).

Mette conto aggiungere che la principale questione sollevata – attinente la ritualità della costituzione degli appellanti necessitava di specifica formulazione del quesito, poichè coinvolgeva aspetti giuridici controversi.

Inoltre va rilevato, come indicato nella relazione, che la doglianza, per quanto individuabile con il richiamo in ricorso di un precedente di questa Corte, è manifestamente infondata.

Va infatti ribadito l’insegnamento fatto proprio dalla Corte d’appello e di recente ribadito da Cass. 17666/09, in forza del quale: La costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l’originale, dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, costituisce nera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art. 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990. (v anche Cass. 23027/04;

23192/10).

Quanto alla omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di Co.Al., P.E. e degli eredi P., di cui il ricorso discute a pag. 7, va rilevato che la sentenza da atto del decesso del Corista e della evocazione in giudizio della sua erede P.E.. Da atto inoltre, espressamente, della regolare citazione in giudizio di appello della P.E. stessa e di P.A., P.T., Sa.

M., dichiarati contumaci (cfr sent. Pag 8 – 10 e 14). L’asserita mancata notificazione dell’appello ai suddetti convenuti è quindi negata. L’eventuale affermazione in sentenza di una realtà contrastante con atti di causa doveva essere oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Quanto alla parte di questo motivo (o autonomo motivo) che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

La censura è inoltre esposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poichè non riporta integralmente e per esteso i passi delle risultanze dai quali si dovrebbe desumere l’erroneità della valutazione, apparentemente coerente ed esauriente, contenuta nella sentenza impugnata (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Il Collegio condivide pertanto quanto rilevato nella relazione, il cui contenuto è stato qui sostanzialmente riportato. Mette conto aggiungere che non v’è luogo per disporre integrazione del contraddittorio nei confronti degli appellati contumaci. Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (SU 6826/10).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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