Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22060 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10750/2019 proposto da:

B.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marco Giorgetti, giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso il decreto n. 1856/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 09/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

B.A., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, ha impugnato dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese a seguito di contrasti insorti con gli zii, anche se questi avevano subito un processo e, poi, rinunciato alle pretese ereditarie nei suoi confronti; aveva anche riferito di problemi di salute perchè nato con un solo testicolo.

Il Tribunale, alla stregua dei fatti narrati, sostanzialmente ritenuti credibili, non ha ravvisato i presupposti per le forme di protezione richieste.

Segnatamente quindi, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ricorrendo persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, e per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ravvisando, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c) – sulla scorta dell’esame delle fonti accreditate (COI-EASO 2017/2018) -, una situazione di violenza generalizzata nella regione del Punjab di provenienza del richiedente, tale da porre in pericolo la vita di un civile a cagione della sua presenza nel territorio dello Stato, sulla considerazione che la bassa incidenza della violenza terroristica era da ritenersi sotto controllo dell’Autorità statale.

Infine, ha negato la protezione umanitaria in assenza di specifiche situazioni di vulnerabilità – tali da comportare una effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente – e di integrazione sociale.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6 e 7, anche in relazione all’apparenza motivazionale, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ravvisato i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), segnatamente avendo riguardo alle minacce portate nei suoi confronti dagli zii, posto che le autorità che controllavano il territorio non potevano o non volevano fornire protezione, ed alla discriminazione conseguente alla sua malformazione genitale.

Il primo motivo è infondato.

Quanto al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Tribunale ha motivatamente escluso, in linea con il dato normativo, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato può essere riconosciuto al cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione dallo status di rifugiato specificamente previste (vedi: art. 1 Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, ratificata in Italia con la L. 24 luglio 1954, n. 722; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2). Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, identifica il danno grave nelle ipotesi a) di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di pena o trattamento umano o degradante ai danni del richiedente nel Paese d’origine, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale secondo cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass. n. 11103/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza Eurounitaria).

In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto non fondato, per come rappresentato, il timore della persecuzione personale prospettato dal ricorrente e ha osservato che non erano stati esposti i motivi relativi alla temuta mancanza di protezione nello Stato d’origine, assunto peraltro contraddetto dalle stesse dichiarazioni del ricorrente il quale aveva riferito della condanna degli zii conseguita alla celebrazione di un processo. Inoltre, ha aggiunto, sulla base delle ricerche condotte su fonti autorevoli ed indicate puntualmente, che il Punjab non era un paese afflitto da una violenza indiscriminata, nè da considerare inefficiente dal punto di vista della tutela giudiziaria relativamente a vicende private quale quella narrata dal ricorrente, accertando altresì – con statuizione non impugnata – che nello specifico, anzi, gli zii erano stati arrestati e processati e, poi liberati, solo a seguito della rinuncia all’eredità paterna e che la malformazione dichiarata non lo esponeva alla violazione dei diritti fondamentali (fol. 2 del decr. imp.).

Va aggiunto che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro le persecuzioni o i danni gravi suddetti adottando a tutela delle vittime le misure indicate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2 (vedi, fra le tante: Cass. 1 aprile 2019, n. 9043 e Cass. 29 aprile 2020, n. 8367). Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza della censura perchè, oltre ad essere formulata in modo generico e assertivo, è diretta criticare valutazioni di merito circa l’insussistenza dei presupposti delle anzidette forme di protezione, di cui è stata fornita illustrazione con motivazione sufficiente.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1, art. 8, par. 2 della Direttiva Qualifiche 2011/95/UE ed il vizio di motivazione. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia indicato da quali fonti abbia attinto le informazioni con riguardo ad un punto dirimente della questione, costituito dalla presunta efficienza del sistema giudiziario nei casi comuni (fol. 10 del ricorso); lamenta anche la contraddittorietà della motivazione in quanto, pur avendo il giudice di primo grado tratteggiato un quadro di corruzione e mancanza di legalità, abbia poi affermato che ciò riguardava solo le questioni a carattere politico e non gli illeciti di diritto comune.

Il motivo è inammissibile perchè privo di decisività, posto che il Tribunale con duplice ratio non solo ha ritenuto efficace il sistema giudiziario per le controversie comuni (statuizione attinta dalla presente doglianza), ma ha ravvisato, nel caso specifico, l’effettivo intervento delle autorità a favore del ricorrente (ratio non censurata, come già sottolineato nel paragrafo che precede), da sola sufficiente a reggere la motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, ed il vizio di motivazione. Il ricorrente si duole che non sia stato valorizzato il quadro di elevata instabilità del Punjab e la compressione dei diritti fondamentali ivi attuata ed il percorso di inclusione sociale in Italia.

Il motivo è infondato.

Va ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, è un istituto di “protezione complementare”, come tale non direttamente ricompreso nel sistema della protezione internazionale, ma la cui istituzione è autorizzata dalla normativa UE – vedi, in particolare: Considerando 14, direttiva n. 95/2011/U nonchè art. 6, par. 4, della direttiva rimpatri n. 115/2008/CE in base ai quali gli Stati membri sono autorizzati a prevedere in favore dei migranti forme di protezione più favorevoli rispetto a quelle indicate nelle direttive, purchè non incompatibili con esse -, che nel nostro ordinamento è stato introdotto dalla L. n. 40 del 1998, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel predetto D.Lgs.. Il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, ne ha profondamente modificato la struttura, ma come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte tale novella, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con le disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, quale quella di cui si tratta nel presente giudizio (Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019). Secondo la giurisprudenza (vedi spec. Cass. n. 4455/2018), nei “gravi motivi umanitari” contemplati dal citato art. 5, comma 6, sono ricomprese la tutela della salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale del richiedente. Nel caso in esame il Tribunale ha motivatamente respinto la domanda in quanto ha escluso sia la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica – alla stregua delle dichiarazioni rese dal ricorrente e ritenute credibili, ma non integranti i presupposti richiesti -, sia la sussistenza di integrazione sociale in Italia, in ragione della occasionalità delle attività riferite e la decisione appare in linea con i principi espressi da Cass. n. 4455 del 23/2/2018: a fronte di ciò, la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, nè il ricorrente ha precisato se e in quali termini altre circostanze di fatto decisive e la situazione del paese di origine siano state dedotte ed in che termini, nel giudizio di merito, a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato.

In assenza di attività difensiva della parte resistente, non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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