Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22060 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13739/2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DE

CALBOLI 1, presso lo Studio CASTELLANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI BLESI;

– ricorrente –

contro

R.M.M., R.M.J., nella qualità di eredi

di R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 6,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VALERIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7381/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma ha condannato la R. a restituire al fratello la somma di oltre 102.000,00 Euro per avere abusivamente prelevato somme dal conto corrente di quest’ultimo, in violazione della procura institoria alla stessa rilasciata;

la R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

ha resistito l’intimato con controricorso;

in vista dell’adunanza camerale, il difensore della R. ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dando atto che le parti hanno definito transattiva mente la controversia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la “rinuncia” non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, in quanto, pur comunicata al difensore del controricorrente (che vi ha prestato adesione), non risulta sottoscritta dalla R., ma solo dal suo difensore, che tuttavia non è munito di univoca procura speciale allo scopo (la procura in calce al ricorso fa generico riferimento ad “ogni più ampio potere e facoltà di legge”);

la dichiarazione è peraltro idonea a palesare il venire meno dell’interesse della R. alla trattazione del ricorso, sì che può dichiararsene la sopravvenuta inammissibilità;

le spese di lite vanno compensate, alla luce della “adesione” manifestata dal difensore del controricorrente.

non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015).

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di lite.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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