Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2206 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 03/06/2010, dep. 31/01/2011), n.2206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9566/2008 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato

BALDASSARI Carlo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DI VITA ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

S.L., quale procuratore generale di P.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 48, presso lo

studio dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANTOVANI Francesco, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 27/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BALDASSARI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/2/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il gravame interposto dal sig. S.L., quale procuratore generale della sig.ra P.L., nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione a cartella di pagamento emessa dalla società Bergamo Esattorie s.p.a., per conto del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, a titolo di mancato versamento dei contributi di bonifica per l’anno 2003.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Consorzio propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il sig. S., nella qualità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “la contribuente non ha partecipato¯ alla controversia oggetto di giudicato” sicchè “va esclusa la possibilità di estensione dell’efficacia di tale giudicato all’interessata, che peraltro non ha neppure documentato di essere consorziata alla compagnia della Roggia Coda di Serio”.

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta l’inconferenza del richiamo al disposto di cui all’art. 1306 c.c., in quanto “gli attori nel processo civile non sono, come accertato nel corso del medesimo processo, condebitori proprio in quanto consorziati alla Compagna della Roggia Coda di Serio e, quindi, titolari di distinte posizioni ai fini del pagamento dei contributi consortili”.

Con il 3^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11, L.R. Lombardia n. 59 del 1984, artt. 5, 6 e 12, L.R. Lombardia n. 7 del 2003, artt. 2, 4 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, nel riconoscere “valore vincolante al contenuto di un atto di transazione stipulato iure privatorum nel 1830 (in epoca pre unitaria)”, il giudice dell’appello non abbia considerato che “la fonte del potere impositivo del Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca, da ricercare nelle disposizioni normative, statali e regionali, indicate in epigrafe, è indisponibile ed inderogabile, attesa la natura tributaria non solo dei contributi di bonifica, ma anche dei contributi di irrigazione, in coerenza con la natura pubblica dell’attività di bonifica e di irrigazione (v. L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 1)”.

Lamenta che si è nel caso “di fronte ad un caso di nullità sopravvenuta per contrasto con norme imperative successive alla conclusione dell’atto transattivo, o, secondo una diversa configurazione, di perdita di ulteriore efficacia in quanto la norma sopravvenuta priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori”.

Si duole che nell’impugnata sentenza siano stati erroneamente disapplicati provvedimenti amministrativi definitivi (piani di riparto dei contributi consortili) rimasti pacificamente inoppugnati.

Con il 4^ motivo il ricorrente denunzia omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia “completamente omesso di valutare” i “criteri di riparto dei contributi consortili definitivamente stabiliti dall’Ente impositore nelle forme di legge”, nonchè quanto indicato nella “relazione tecnica” prodotta “in giudizio sin dal primo grado (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado)” in relazione ai “cambiamenti verificatisi nella struttura e nelle funzioni del canale de quo” che “avevano reso necessaria la realizzazione e la gestione … di nuove opere, che conseguente modifica dei criteri di suddivisione dei costi di gestione della Roggia Serio, con diversa attribuzione delle specifiche quote-parti, che rendeva non più attuale la pattuizione di cui all’invocato atto di transazione del 1830”.

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e per violazione del principio autosufficienza.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dai motivi di ricorso risultano formulati in termini generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta, tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009. n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009. n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla “cartella esattoriale”, al “ricorso” con il quale la medesima è stata impugnata, alla sentenza n. 1274/2000 del Tribunale di Bergamo, al “Piano di Classifica ( doc. 8 del fascicolo di primo grado)”, alla “transazione del 1830”, alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, ai “provvedimenti amministrativi definitivi (piani di riparto dei contributi consortili, alla ampia e dettagliata documentazione prodotta dalla contribuente”, alle “schede tecniche rinvenibili tra i documenti allegati da parte della contribuente” imitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso nelle parti di specifico interesse.

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso sia il motivo (4) con il quale si denunzia vizio di motivazione, non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” dei denunziati vizi di motivazione, tale non potendo invero ritenersi la “sintesi” posta a chiusura del medesimo formulata in termini invero differenti da quanto sopra indicato, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza, laddove fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v.

Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass,, 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il medesimo in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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