Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2206 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19647-2017 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILLIRIA, 19,

presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA ZAINA, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

G.S., I.P.A., PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE DI ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Sentito il

Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso l’accoglimento del ricorso;

Udito l’Avvocato Rossella Z. per la ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1.1 Il Tribunale di Roma, con ordinanza 21.2.2017 ha respinto l’opposizione dell’avvocato Z.A. D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 contro il provvedimento di rigetto della domanda di liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in un procedimento di pignoramento presso terzi in favore di tale G.S. ammessa, a dire della ricorrente, al patrocinio a spese dello Stato.

2. Contro tale ordinanza l’avvocato Z. propone ricorso per cassazione con unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

3. Con l’unico motivo la parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, per avere il Tribunale rigettato l’opposizione in mancanza di deposito della nota spese e della Delib. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice – sostiene – avrebbe dovuto richiedere il fascicolo di ufficio perchè la suindicata norma gli conferisce un potere-dovere, come affermato dalla giurisprudenza. Quanto alla mancata produzione della Delib. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pure rilevata dal Tribunale, la ricorrente osserva che tale presupposto non era stato oggetto di opposizione, essendo dato per ammesso dal primo giudice stante l’allegazione all’istanza di liquidazione, e quindi il Tribunale non poteva mettere in discussione un fatto pacifico. In ogni caso, poteva onerare la parte al deposito o acquisire il fascicolo di ufficio.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 18228 dell’11 luglio 2018, la Sesta sezione civile, ritenuto che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

5. Il ricorso è fondato.

Ed, invero, pur dovendosi ribadire che (cfr. Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 – come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell’onere della prova.

E’ stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 4194/2017) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015). Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di liquidazione della ricorrente solo perchè non risultava essere stata prodotta la nota spese, che peraltro si dà atto che era indicata come allegato n. 2 all’istanza di liquidazione, sebbene non rinvenuta in sede di opposizione, atteso che dovendo il giudice procedere autonomamente alla individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, senza essere vincolato alle indicazioni della parte, ma verificando sia l’an che il quantum, in relazione a tale secondo aspetto si imponeva in ogni caso la richiesta degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione, non potendo quindi arrestare la propria valutazione al mero riscontro dell’assenza in atti della nota spese.

Analoghe considerazioni valgono quanto al mancato rinvenimento del provvedimento di ammissione al detto beneficio (provvedimento che si dà atto risultava essere indicato come allegato n. 1 all’istanza di liquidazione).

Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an (cfr. in tal senso Cass. n. 9264/2015, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata ad indicare nè a documentare l’iscrizione dell’avvocato nell’elenco di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 81 trattandosi di elenco avente natura pubblica e potendo, comunque, il giudice, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15, comma 5, richiedere le informazioni necessarie ai fini della decisione). Ne deriva che, pur non potendosi ritenere che fosse onere dell’amministrazione resistente quello di sollevare uno specifico motivo di opposizione in merito alla esistenza di un provvedimento di ammissione, essendo una verifica in ogni caso devoluta al giudice dell’opposizione, a fronte del contenuto del provvedimento opposto che aveva disatteso la richiesta della ricorrente in ragione dell’avvenuta estinzione della procedura esecutiva in relazione alla quale era stata svolta l’attività difensiva per la quale si chiedeva il compenso, la mancata contestazione da parte del Ministero della Giustizia, che pur si era costituito nella fase di opposizione, dell’affermazione dell’opponente circa il fatto che vi fosse stato un provvedimento di ammissione, avrebbe potuto essere adeguatamente valorizzata ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

Ma anche laddove si volesse prescindere dall’applicazione in tale procedimento della norma da ultimo richiamata, atteso che la stessa opponente nell’istanza di liquidazione aveva fatto riferimento ad un provvedimento siffatto, che risultava tra i documenti allegati all’istanza di liquidazione (sebbene non rinvenuto in sede di opposizione), alla luce di quanto sopra esposto avrebbe dovuto sollecitare il giudice dell’opposizione ad avvalersi del potere – dovere di richiedere le opportune informazioni, senza invece affidarsi, come appunto avvenuto, alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c..

Il ricorso deve quindi essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Roma in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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