Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2206 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2206 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2475/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Comune di Limone Piemonte e LIFT Limone Impianti Funiviari e
Turistici s.p.a., rappresentati e difesi dall’Avv. Stefano Vaccino,
elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Porto di Ripetta n. 1
presso lo studio dell’Avv. Anna Vittoria Chiusano, per procure in
calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 764/31/16 depositata il 13 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
Letta la memoria depositata dai controricorrenti, che insistono
per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 30/01/2018

ATTESO CHE
Circa la variazione di classamento da categoria E/1 a categoria
D/8 di una stazione a monte di proprietà della LIFT s.p.a. con
diritto di superficie del Comune di Limone Piemonte, l’Agenzia
delle entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello
erariale contro l’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 2, comma 40, d.l.
262/2006, per aver il giudice d’appello dichiarato illegittima la
variazione.
Il ricorso è fondato: agli effetti del classamento in categoria E/1
(stazioni per servizi di trasporto) oppure in categoria D/8
(fabbricati per speciali esigenze di attività commerciale), è
decisivo stabilire se gli impianti di risalita svolgano una funzione
commerciale orientata a una specifica utenza (i fruitori delle
piste da sci), giacché la qualificazione come mezzo di trasporto
postula che la struttura sia viceversa destinata all’utilizzazione
del pubblico indistinto (Cass. 4541/2015, Cass. 1442/2017);
nella specie, il giudice d’appello ha violato questo principio per
coltivare l’assioma che la stazione a monte non possa svolgere
funzione diversa dal mero trasporto di persone, né possa mai
integrare struttura a finalità commerciale, tuttavia disapplicando
così l’art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, conv. I. 286/2006, che
viceversa esclude la permanenza in categoria E/1 delle unità
immobiliari comprendenti porzioni a uso commerciale munite di
autonomia funzionale e reddituale.
La memoria dei controricorrenti insiste sulla circostanza che la
telecabinovia svolga nella specie anche un’essenziale funzione
pubblica di collegamento territoriale, ma trattasi all’evidenza di
un profilo fattuale devoluto alle valutazioni del giudice di rinvio.

2

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

per le spese del giudizio di legittimità.

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