Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2206 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 16/09/2016, dep.27/01/2017),  n. 2206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11552-2014 proposto da:

CI. COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 221, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO GIULIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI GIULIANO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Ennio Quirino

Visconti 103 presso lo studio dell’Avvocato EMILIA RECCHI,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LORENZO CALVANI, ANDREA

STRAMACCIA, giusto mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

CONTRO

C.L., S.A., CA.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/2014 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

emessa il 07/03/2014 e depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Ci. Costruzioni s.r.l, in persona dell’amministratore unico Ci.Ca., con atto notificato il 26 aprile 2014 ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 25 marzo 2014, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto dalla società stessa avverso la sentenza del tribunale di Benevento che ne aveva dichiarato il fallimento;

che L.F. resiste con controricorso, mentre l’intimata Curatela non svolge difese;

considerato preliminarmente che il ricorrente ha l’onere di produrre, entro l’adunanza della corte in camera di consiglio, gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche del ricorso per cassazione richiesti dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass.: S.U. n. 627/08);

che, nel merito, con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli art 132, 115, 139, 145 e 149 c.p.c. e artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, atteso che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere regolare la notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di comparizione all’udienza prefallimentare eseguita a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza del Ci. a persona dichiaratasi come madre convivente: deduce il ricorrente che da certificazione anagrafica prodotta in giudizio risulta il trasferimento della sua residenza in un comune diverso e la convivenza, non con la madre, ma con il suo nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. per non aver la Corte di Appello di Napoli rimesso la causa davanti al primo giudice, a norma dell’art. 354 c.p.c., ed essersi pronunciata nel merito;

ritenuto che il primo motivo pare infondato, ove si consideri che, ai fini della determinazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, rileva esclusivamente il luogo ove il destinatario dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1, n. 10170/2016; Cass. Sez. 2 n. 7544/1997); che nel caso di specie non appare meritevole di censura la valutazione della Corte d’appello che ha in sostanza attribuito rilievo probatorio prevalente, ai fini della regolarità della notifica, alla dichiarazione della madre del ricorrente – da quest’ultimo semplicemente definita erronea, senza più puntuali spiegazioni – qualificatasi come convivente all’atto del ritiro del plico inviato per posta;

che il secondo motivo è assorbito in quanto il mancato rinvio della causa al primo giudice è conseguenza del rigetto dell’eccezione di nullità della notifica da parte della Corte d’appello;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che il rigetto del ricorso si impone.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente costituita di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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