Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2206 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2672-2021 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE

SANCTIS, 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), ROMA CAPITALE

(OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 10743/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI

MARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” P.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 10743 del 20. 7. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a cartella esattoriale rilevando che l’atto gli era stato validamente notificato con il deposito del plico nella casa comunale, dopo che non aveva avuto successo la notifica effettuata presso la sua residenza anagrafica, risultando il destinatario “trasferito”;

le parti intimate non hanno svolto attività difensiva;

l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,140 e 143 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, nonostante che nel caso di specie l’irreperibilità dell’odierno ricorrente nell’indirizzo della sua residenza anagrafica, al momento della tentata notifica, non fosse assoluta ma relativa, e l’indicazione “trasferito” apposta sulla relata dall’agente notificatore non fosse stata preceduta da alcuna ricerca o indagine;

il motivo è manifestamente infondato, apparendo conforme a diritto la decisione del Tribunale laddove, dato atto che il primo tentativo di notifica non aveva avuto buon fine e l’agente notificatore aveva dichiarato che il destinatario risultava ” trasferito ” e che dai successivi accertamenti era emerso che la suddetta notifica era stata tentata nel luogo di residenza anagrafica, ha ritenuto validamente perfezionato il procedimento notificatorio mediante il deposito nella casa comunale, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) (Cass. n. 3378 del 2020; Cass. n. 16696 del 2013; Cass. n. 14030 del 2011);

integra un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’opponente non aveva compiutamente provato che alla data della notifica egli effettivamente risiedesse nel luogo della sua residenza anagrafica e che pertanto si vertesse in una ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, con conseguente diritto a ricevere la raccomandata confermativa presso il suo domicilio”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la deduzione del ricorrente, ripetuta nella memoria depositata, secondo cui l’agente notificatore non avrebbe compiuto idonee indagini prima di attestare il trasferimento del destinatario dell’atto, integra una censura nuova, non risultando né dalla sentenza impugnata né dal ricorso che essa sia stata sollevata nel giudizio di merito;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA