Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2206 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18254-2013 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato MARCELLO BONOTTO, rappresentata e difesa dall’Avvocato

BRUNO MALATTIA giusta procura speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la

rappresenta e difende ope legis

– controricorrente –

e

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

GLAUCO MANZIA, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato

ISABELLA PASSERI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 145/07/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 17.12.2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.12.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

G.F. ricorre per la cassazione della sentenza n. 145/07/2012 depositata in data 17.12.2012, non notificata, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 96/2/2011 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento IRPEF 2003 e 2004;

G.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., per non avere la CTR rilevato “il mancato perfezionamento della notificazione” della cartella di pagamento impugnata, mai consegnata alla ricorrente a seguito di affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale e della comunicazione di avvenuto deposito;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per aver ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo essersi perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c., della cartella dopo l’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale e ritenendo non applicabile la rimessione in termini;

l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia si sono costituite con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale;

Equitalia ha inoltre proposto ricorso incidentale lamentando violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “o comunque” contraddittorietà della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite nella sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo è infondato; anche in tema di cartelle esattoriali deve ritenersi, in analogia a quanto previsto per gli avvisi di accertamento, che non si abbia violazione dell’art. 137 c.p.c., nel caso in cui più cartelle siano notificate, come nel caso in esame, al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari (cfr. Cass. n. 3195/2015);

2.1 il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato;

2.2. nel caso di specie, la ricorrente denuncia di aver preso conoscenza solo tardivamente della seconda cartella impugnata a causa di incolpevole tardiva consegna dell’atto;

2.3. la CTR, tuttavia, risulta aver congruamente motivato affermando l’irrilevanza della “doglianza espressa da parte ricorrente in ordine ad un assunto scorretto comportamento del Comune di A.D., nelle persone dei funzionari addetti, che non ebbero, a suo dire, a fornire puntuali risposte o spiegazioni in ordine agli atti depositati presso la propria casa comunale”;

2.3. la ricorrente, invero, non ha formulato alcuna censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione del documento, richiamato in ricorso, – nota del Comune del 6.12.2010 con cui sarebbe stata riconosciuta l’omissione da parte del funzionario addetto alla consegna degli atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – attestante la suddetta circostanza, neppure indicando la sede processuale in cui l’atto stesso sarebbe rinvenibile (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, al fine di renderne possibile l’esame;

3.1. è fondato il ricorso incidentale di Equitalia;

3.2. in tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione dell’art. 15, comma primo, D.Lgs. n. 546 del 1992, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma secondo, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009;

3.3. detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;

3.4. siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014); questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (cfr. Cass. nn. 23059/18, 6059/2017, 11222/2016, 12893/2011);

3.5. nella fattispecie in esame, la CTR, integrando e precisando la motivazione dei primi Giudici, ha ravvisato l’esistenza di specifiche ragioni legittimanti la compensazione delle spese nella “situazione… di difficoltà (ndr. della contribuente) senza una sua assoluta ed esclusiva colpa nella cognizione del tutto precisa degli addebiti… posti in esser a fronte di una sentenza che, pur legittimamente, aveva lasciato un certo spazio interpretativo/applicativo quanto a calcoli da parte dell’Ufficio non tenuto ad ulteriori atti esplicativi da notificare, sia per un procedimento di notifica non del tutto garantistico per la parte”;

3.6. siffatte ragioni risultano quindi illogiche ed erronee anche rispetto al contenuto delle specifiche censure della contribuente, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione;

4. sulla base di tutte le considerazioni che precedono, rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, va quindi cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del doppio grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente G.F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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