Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22059 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22494/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’Avvocato De Rose Dora dell’Area

Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA LINA GALANTE, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLAI 22, presso lo studio dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BOLDRINI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, delega verbale dell’Avvocato

GALANTE, difensore del ricorrente, che chiede la conciliazione e

compensazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 61 del 2014 che aveva accolto la domanda di B.C. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti.

Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato da Poste Italiane s.p.a..

Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.

PQM

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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