Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22059 del 28/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22059 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEREZ Vincenza, MILONE Mariella e MILONE Fabio, quali
eredi di Milone Fioravante,

rappresentata e difesa, per

procura speciale in calce al ricorso iscritto al R.G.
25437/2013, dall’Avvocato Andrea Lippi, presso lo studio
del quale in Roma, via Antonio Baiamonti n. 4, sono
elettivamente domiciliati;
– ricorrenti –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in

persona del

Ministro pro tempore;
– intimato –

per correzione di errore materiale occorso nella redazione
della sentenza della Corte di cassazione n. 5912 del 2015,
depositata il 24 marzo 2015.

Data pubblicazione: 28/10/2015

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio dell’8 ottobre 2015 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che, definendo un giudizio di equa

proposto da PEREZ Vincenza, MILONE Mariella e MILONE Fabio
nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze,
la Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 24
marzo 2015, n. 5912, così ha deciso: “La Corte accoglie il
primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il
decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in
favore dei ricorrenti, secondo le rispettive quote
ereditarie, della somma di euro 2.125,00, oltre agli
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna, inoltre, il Ministero della giustizia al
pagamento della metà delle spese del giudizio di merito,
che liquida in complessivi euro 564,00, oltre ad euro
50,00 per esborsi e agli accessori di legge, dichiarando
compensata la restante metà, e di quelle del giudizio di
legittimità, che determina in euro 500,00, oltre euro
100,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori
di legge”;
che ricorrono per correzione di errore materiale PEREZ
Vincenza, MILONE Mariella e MILONE Fabio, nella qualità di

-2-

riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,

eredi di Milone Fioravante, rilevando che nel dispositivo,
la condanna alle spese è stata pronunciata nei confronti
del Ministero della giustizia e non del ministero
dell’economia, parte del giudizio di cassazione conclusosi

che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[…] L’istanza è fondata.
Il ricorso è invero stato proposto nei confronti del
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha resistito
con controricorso, sicché la indicazione del Ministero
della giustizia quale destinatario della condanna al
pagamento delle spese deve essere senz’altro ascritta a
mero errore materiale, suscettibile di correzione con la
procedura di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ.»;
che il relatore ha quindi concluso per l’accoglimento
dell’istanza e perché venga apportata nella sentenza n.
5912 del 2015 la richiesta correzione;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;

-3-

con la detta sentenza n. 5912 del 2015;

che, dunque, in accoglimento della istanza, nel
dispositivo della citata sentenza n. 5912 del 2015, ove è
scritto:

“condanna,

inoltre, il Ministero della giustizia

finanze al pagamento (_)”, deve leggersi

“condanna,

pagamento (_)”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
giudizio (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dispone che nel dispositivo della sentenza n.
5912 del 2015, sia apportata la seguente correzione di
errore materiale: nel dispositivo, ove è scritto:
“condanna,

inoltre, il Ministero della giustizia al

pagamento (_)”, deve leggersi

“condanna,

inoltre, il

Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento (_)”;
dispone che la

presente ordinanza sia annotata

sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze al

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