Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22059 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. II, 24/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ARPAIA CANDELORO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di NAPOLI;

– intimata. –

avverso la sentenza n. 1752/2008 del GIUDICE DI PACE di TORRE

ANNUNZIATA del 26/06/2008, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Stando alla sentenza impugnata, emessa il 27 giugno 2008 dal giudice di pace di Torre Annunziata, veniva respinta l’opposizione proposta da C.R. avverso l’ordinanza prefettizia n. 1152/TA/08.

La C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 settembre 2009.

Il ricorso riferisce che l’opposizione era relativa a due violazioni dell’art. 157 C.d.S., comma 6, concernendo anche l’ordinanza prefettizia n. 1153/TA/08. L’amministrazione è rimasta intimata.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Il ricorso è inammissibile per duplice ordine di motivi. In primo luogo è stata omessa la produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario di Torre Annunciata e indirizzata alla Prefettura di Napoli, che non si è costituita.

La mancata prova dell’avvenuta notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso (SU 627/08).

In secondo luogo avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.

Detta norma, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello ex art. 339 c.p.c. (Cass. 25073/10). Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata prefettura.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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