Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22059 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6877/2019 proposto da:

U.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Aldo Maria Rolfo, in forza di procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Ancona, Pubblico Ministero Presso

Tribunale Ancona;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 12/7/2018, U.G., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Dal ricorso per cassazione si desume che il richiedente, proveniente dalla città di (OMISSIS), di religione cristiana, aveva narrato fatti gravi che avevano condotto alla morte del padre e del fratello e aveva riferito delle minacce ricevute dalla setta ancestrale (OMISSIS), che imponeva disuguaglianze di genere con utilizzo di pratiche magiche in un contesto di violenza integralista e di assenza delle istituzioni.

Con decreto del 23/1/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 24/1/2019, ha proposto ricorso U.G., con atto notificato il 20/2/2019, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Il ricorrente ha presentato due memorie illustrativa dapprima a marzo e poi a luglio 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, L. 13 aprile 2017, n. 46, sub. 13, in relazione agli artt. 10,24 e 111 Cost..

1.1. Secondo il ricorrente, il nuovo sistema processuale, che ha eliminato il secondo grado di giudizio e la sospensione automatica del provvedimento di rigetto sino alla conclusione del giudizio di legittimità non garantisce allo straniero il giusto processo e ostacola grandemente il diritto di difesa, impedendo piena tutela del diritto di richiedere la protezione internazionale, con vulnus aggravato dalla riduzione del termine per il ricorso a trenta giorni e dalla dubbia applicabilità del periodo di sospensione per le ferie giudiziarie.

1.2. Il motivo è formulato proponendo mera eccezione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, senza riferimento a una tipologia di mezzo di ricorso ex art. 360, c.p.c. e senza giustificarne in alcun modo la rilevanza e l’applicabilità ai fini della decisione. Per ciò solo appare inammissibile.

La violazione delle norme costituzionali non può infatti essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Sez. 5, n. 15879 del 15/06/2018, Rv. 649017 01; Sez. 2, n. 3708 del 17/02/2014, Rv. 629582 – 01).

1.3. In ogni caso questa Corte si è già pronunciata sulla questione proposta dal ricorrente, escludendo la lesione delle norme costituzionali indicate. E’ stata infatti ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Sez. 1, n. 27700 del 30/10/2018, Rv. 651122-01; Sez. 1, n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799-01).

Sono state altresì ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui dispongono che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato emesso dalla Commissione territoriale viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato dal Tribunale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per cassazione nonchè nella parte in cui prevedono che la valutazione si debba fondare sull’esistenza di fondati motivi e non sul grave ed irreparabile danno (secondo il parametro indicato nell’art. 373 c.p.c.), non essendo desumibile dal sistema costituzionale nè dalla legislazione ordinaria, l’asserita necessità della sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale in pendenza del giudizio d’impugnazione, ed operando l’art. 35 bis cit., in un sistema speciale, qual è quello della politica nazionale in tema di immigrazione, nel quale il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, come la ha nella disciplina degli istituti processuali, dove vi è l’esigenza di celere attuazione delle decisioni giurisdizionali. (Sez. 1, n. 32319 del 13/12/2018, Rv. 651902 – 01).

1.5. Inoltre la questione proposta è irrilevante ai fini del presente giudizio, come invece esige la L. Cost. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

Il ricorrente ha infatti proposto tempestivo ricorso per cassazione nel termine, giudicato esiguo, assegnatogli dalla legge, senza per giunta che venisse in rilievo il periodo feriale di sospensione.

Per altro verso, quand’anche – in contrasto con il ricordato orientamento giurisprudenziale – si dovesse concordare con il ricorrente sul fatto che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, aggiunto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 e in particolare il suo comma 13, contrasti con il principio del giusto processo e ostacoli eccessivamente il diritto di difesa per l’esclusione di un secondo grado di merito per l’impugnazione di una decisione, resa con rito camerale, in materia di diritti fondamentali, la questione non sarebbe rilevante nel presente giudizio.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso a critica vincolata di legittimità fondato sugli specifici vizi di cui all’art. 360 c.p.c., non potrebbe comunque certamente applicare la norma ritenuta costituzionalmente legittima dal ricorrente, che auspica la possibilità di proporre appello avverso la decisione di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria e umanitaria, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sia in relazione al contesto generale della Nigeria quanto alla violazione dei diritti umani e alla situazione politico-sociale e al sistema giudiziario, sia in relazione al rifiuto della cultura (OMISSIS) e alle conseguenze familiari subite, tema essenziale non affrontato dal provvedimento impugnato.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè, sia pur senza specifico riferimento a un mezzo di ricorso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia vizio motivazionale con riferimento all’abrogata formulazione del citato articolo, prima delle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, con la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

2.2. Inoltre la censura non è autosufficiente perchè non dà conto, se non in termini del tutto inadeguati e connotati da assoluta genericità, del contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo e dei rischi da lui rappresentati in caso di rimpatrio, che non possono essere neppure desunti dal provvedimento impugnato.

2.3. In ogni caso il ricorrente propone un mero e generico dissenso nel merito dalle motivate valutazioni del Tribunale, basate su di una ampia consultazione delle fonti internazionali

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè nullità della sentenza per motivazione mancante o comunque contraddittoria e/o apparente non giustificatoria del decisum.

3.1. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della situazione generale del Paese sulla base di un quadro non attuale e non approfondito, in violazione dell’incisivo obbligo di informazione che lo gravava e in contrasto con i reports e i numerosi provvedimenti giudiziari.

3.2. Il ricorrente mescola in modo promiscuo e non distinguibile censure riconducibili a differenti mezzi di ricorso (violazione di legge, error in procedendo, vizio motivazionale).

Un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 3, 23/6/2017 n. 15651; Sez. 6, 4/12/2014 n. 25722; Sez. 2, 31/1/2013 n. 2299; Sez. 3, 29/5/2012 n. 8551; Sez. 1, 23/9/2011 n. 19443; Sez. 5, 29/2/2008 n. 5471). Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01).

E’ pur vero che l’inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez. 6, 09/08/2017 n. 19893; Sez. un. 6/5/2015, n. 9100).

In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 17931 del 24/7/2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. “effettività” della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell’attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi.

Nella fattispecie, tale operazione di scissione non può essere compiuta agevolmente, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge da quelle relative al vizio motivazionale.

3.3. In ogni caso, il Tribunale non ha affatto violato il proprio o dovere di cooperazione istruttoria e ha indicato in modo ampio le fonti internazionali consultate circa la situazione generale della Nigeria e quella particolare dell’area del Delta del Niger (pag. 2-5; pag. 7-8), mentre il ricorrente si limita a generici richiami a provvedimenti giurisdizionali di segno diverso e a non meglio precisati reports, senza neppur dar conto della collocazione di tali documenti negli atti processuali.

4. Con le due memorie depositate il ricorrente introduce la deduzione quale fattore di vulnerabilità meritevole di valutazione la diffusione della pandemia Covid 19, per vero riferendosi incongruamente nella seconda memoria alla Guinea Bissau e non alla Nigeria.

Si tratta tuttavia di circostanza di fatto dedotta per la prima volta in sede di legittimità (e quindi di questione nuova rispetto al giudizio di merito) e, per giunta, di circostanza dedotta per la prima volta con la memoria ex art. 378 c.p.c., inidonea a sanare con integrazioni e aggiunte i vizi e le carenze dell’atto di impugnazione e la cui funzione è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 – 01; Sez. 2, n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01).

La nuova censura è quindi doppiamente inammissibile.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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