Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22059 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13512/2017 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MICHELE SCOLA;

– ricorrente –

contro

M.F., nella qualità di tutore di M.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 38/A, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MECHELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FERNANDO ANGELONI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Cooperativa Sociale Quadrifoglio nei confronti di M.M. per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni rese dalla Casa Albergo per Anziani “(OMISSIS)”, rigettando la pretesa della cooperativa opposta a percepire, a titolo di quota alberghiera, importi eccedenti quelli previsti dalla tariffa di cui alla Delib. Regionale n. 662 del 2002; ha affermato il Tribunale che, sulla base della convenzione stipulata fra la Regione Abruzzo e la società Cris 89 (cedente della Quadrifoglio), della delibera regionale e del D.P.C.M. 29 novembre 2001, non poteva distinguersi fra prestazioni sanitarie e prestazioni alberghiere, che erano inscindibilmente connesse; che, inoltre, la circostanza che la quota giornaliera fosse posta parzialmente a carico del privato non ne mutava la natura e non sottraeva la determinazione dell’intera quota al potere autoritativo della Giunta Regionale; che pertanto non v’era spazio per ipotizzare che fosse intervenuta, in relazione alle prestazioni alberghiere, una modifica della tariffa accettata per fatti concludenti dall’assistito;

la Corte di Appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità del gravame della Cooperativa ex art. 348 bis c.p.c.;

ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Sociale Quadrifoglio C.C. – Onlus, affidandosi ad un unico; ha resistito M.F., in qualità di tutore di M.M., a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo (“violazione e/o falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 5, D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 6, D.P.C.M. 29 novembre 2001 e dell’art. 1363 c.c., con riferimento all’art. 12 della convenzione”), la ricorrente censura la sentenza sostenendo che, in coerenza con le fonti normative richiamate, la Delib. n. 662 del 2002 della Regione Abruzzo e la convenzione intercorrente fra la Regione e la Cooperativa disciplinavano le sole prestazioni sanitarie, senza prevedere alcunchè in merito alle prestazioni alberghiere, la cui remunerazione restava rimessa all’accordo fra la struttura e il privato;

il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha proceduto alla trascrizione (o comunque alla specifica indicazione) dei motivi di appello, necessaria al fine di consentire a questa Corte di verificare che sulle questioni dedotte col ricorso non sia già intervenuto giudicato interno (cfr. Cass. n. 10722/2014, Cass. n. 26936/2016 e Cass., S.U. n. 10876/2015);

a prescindere da tale assorbente rilievo, il motivo è comunque inammissibile, in quanto non individua specifici errores iuris in relazione alle norme richiamate (neppure sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici), ma si limita a fornire una lettura alternativa della convenzione (e degli atti normativi e amministrativi di riferimento), funzionale alla tesi della possibilità di escludere le prestazioni alberghiere dalla remunerazione prevista dalla tariffa regionale, senza confrontarsi adeguatamente con l’affermazione del Tribunale circa la natura omnicomprensiva delle prestazioni sanitarie assistenziali e la loro inscindibile connessione;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA