Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22058 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. II, 24/10/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 24/10/2011), n.22058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), nella qualità di erede di

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIGNATIELLO NICOLA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA (OMISSIS), società soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia SPA, in

persona del responsabile della Direzione Legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo

studio dell’avvocato RACCO MARIO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3100/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/6/08, depositata il 02/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la controricorrente l’Avvocato PARISI PIETRO per delega

dell’Avvocato RACCO MARIO che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Nel 1995 la società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade spa, poi Autostrade per l’Italia spa, evocava in giudizio P.D., cui è succeduto mortis causa l’odierno ricorrente P.S., per chiedere l’abbattimento di un manufatto costruito, in violazione delle distanze legali, in Noia all’altezza del km 17,680 carreggiata est dell'(OMISSIS). La domanda veniva accolta dal tribunale di Nola e l’appello veniva respinto dalla Corte d’appello di Napoli il 2 settembre 2008. P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’11 settembre 2009.

La società Autostrade per l’Italia ha resistito con controricorso.

La sentenza impugnata ha dato atto della preesistenza, all’interno della fascia di rispetto autostradale con vincolo di assoluta inedificabilità di un manufatto edile, nel luogo in cui è stata denunciata la realizzazione della nuova costruzione. Ha soggiunto che il preesistente manufatto aveva volume non superiore a quello esistente.

Per la Corte d’appello il vincolo di inedificabilità esclude anche la possibilità, verificatasi nella specie, di “ristrutturazione di opere preesistenti all’imposizione del vincolo e che comportino una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente”.

Fondatamente il primo motivo di ricorso rileva la intrinseca contraddittorietà della sentenza.

Essa a pag. 3 afferma, sulla scorta della relazione di consulenza tecnica, riportata in corsivo, che il “nuovo” manufatto ha volume non superiore al precedente e sorge nel medesimo luogo di quello già esistente; a pagina 5 afferma invece che al caso di specie va applicata la regola (imposizione del vincolo) prevista per il caso di ristrutturazione di opere preesistenti che comportino una unità immobiliare “in tutto o in parte diversa dalla precedente”. La motivazione sul fatto controverso della identità o diversità strutturale del manufatto va quindi rinnovata da parte del giudice di merito, al quale la causa deve essere rinviata, anche per le spese, a seguito della necessaria cassazione della sentenza impugnata.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla disciplina normativa applicabile, che non può essere individuata qualora non siano prima accertati la condizione dei luoghi e lo svolgimento dei fatti per cui è causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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