Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22058 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4854/2019 proposto da:

K.L., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga, in forza di procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 25/6/2018, K.L., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver preso parte a una manifestazione politica del partito (OMISSIS) relativamente a un referendum sulla durata in carica del Presidente; che vi era stato uno scontro con l’opposta fazione politica (OMISSIS), con lanci di pietre; che, temendo di essere imprigionato, era fuggito in Italia.

Con decreto del 15/12/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 17/12/2018 ha proposto ricorso K.L., con atto notificato il 16-21/1/2019, svolgendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla normativa del D.Lgs. n. 251 del 2007 e allo status di rifugiato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla normativa in tema di protezione sussidiaria.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria.

2.4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, articolo aggiunto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, nel sesto periodo dispone che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale in tema di protezione internazionale “deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

Tale specifica formulazione normativa ha condotto questa Corte ad affermare che la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita ex lege e che di conseguenza è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma (Sez. 1, n. 1043 del 17/01/2020, Rv. 656872 – 01; Sez. 6 – 1, n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01;, sez. I, 23/01/2020, n. 1525).

E’ pur vero che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto che la mancanza di certificazione possa essere surrogata dal conseguimento dello scopo dell’atto, per effetto della dimostrazione inoppugnabile della posteriorità del rilascio della procura rispetto al deposito del provvedimento impugnato, desumibile in modo certo e inconfutabile dall’indicazione nel corpo della procura della data di deposito e degli estremi di registrazione a cronologico del provvedimento impugnato, non conoscibili ex ante dalla parte interessata, a differenza del numero di registro generale del procedimento.

Nella fattispecie, però, la procura rilasciata dal sig. K.L. all’avvocato Nicoletta Pelinga, diversamente da quanto assunto in epigrafe del ricorso (ove si parla genericamente di mandato in calce all’atto) è stesa su foglio separato, allegato al ricorso, e non sulla sesta pagina dell’atto, che termina circa ad un terzo del foglio.

Si tratta quindi di una procura su foglio allegato, di per sè ammissibile secondo la previsione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, terzo periodo, che recita: “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce,….”.

La predetta procura reca solo la data (10/1/2019) e la firma di autentica del difensore, senza alcuna certificazione da parte del difensore, limitatasi ad apporre la firma di autentica.

Nel corpo del testo della procura non è contenuto alcun riferimento al procedimento in questione (r.g. 4116 r.g. 2018 Trib. Ancona) e tantomeno al decreto n. 14678/2018 del 15/12/2018.

Fa difetto quindi qualsiasi elemento atto a dimostrare inconfutabilmente la posteriorità del rilascio, in assenza della debita e formale certificazione.

Inoltre la predetta procura, stesa su foglio separato allegato al ricorso, e relativa ad ogni fase e grado del presente giudizio, non soddisfa neppure il requisito di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., in difetto, come si è detto, di puntuali riferimenti agli elementi identificativi del provvedimento impugnato (data e numero di cronologico) e in presenza di plurimi riferimenti ad attività e facoltà del tutto estranee alla tipologia del procedimento in questione (impugnazione in sede di legittimità di decreto di rigetto della protezione internazionale), come l’attribuzione dal difensore delle facoltà di rappresentare nella fase esecutiva, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, nonchè di riferimenti alla possibilità di chiedere la mediazione o alla negoziazione assistita.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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