Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22058 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12762-2017 proposto da:

EDILGREEN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, C

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CUCCHIELLA

MARIALBA;

– ricorrente –

contro

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE STEFANO EMILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 168 del 2014, accogliendo la domanda proposta da P.M.L., accertava la legittimità del recesso di quest’ultima dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato con la Edilgreen s.r.1., condannando la società convenuta, rimasta contumace, al pagamento del doppio della caparra versata dalla P..

In virtù di impugnazione interposta dalla Edilgreen s.r.1., la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 125 del 2017, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, dichiarava inammissibile il gravame per tardività.

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, la Edilgreen s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, cui la P. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– con l’unico motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli art. 327 c.p.c., comma 2, artt. 149 e 140 c.p.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 8, per non avere la Corte di merito ritenuto nulla la notifica dell’atto di citazione in primo grado e, per l’effetto, tempestivo l’atto di appello, poichè proposto in termini rispetto alla data di conoscenza del giudizio. A detta della società ricorrente, il deposito da parte della P. di copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione di deposito (CAD) non sarebbe idoneo a perfezionare la notifica dell’atto di citazione poichè non sottoscritto dal destinatario.

Il motivo non può trovare ingresso.

Occorre osservare che la relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un’attività compiuta, in proprio o per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale in forza della L. n. 890 del 1982, art. 1, della citata è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall’agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, non massimata).

Applicando i sopra esposti principi di diritto alla fattispecie de qua, va rilevato che, come correttamente sottolineato dalla Corte di merito, la Edilgreen s.r.l. avrebbe dovuto impugnare di falso la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento o, quanto meno, contestare la conformità delle fotocopie agli originali, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione da parte del destinatario della notifica. La L. n. 890 del 1982, art. 8, infatti, prevede espressamente l’ipotesi dell’assenza del destinatario, prescrivendo all’agente postale preposto alla consegna di affiggere alla porta d’ingresso oppure immettere nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, l’avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Orbene, nella specie – premesso che dall’esame delle relate risulta che l’invio ha ad oggetto lo stesso atto di cui all’avviso di ricevimento – l’ufficiale postale ha attestato di aver compiuto gli adempimenti di cui sopra e tale dichiarazione, in mancanza di querela di falso, mantiene la propria capacità fidefacente.

D’altra parte a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (principio consolidato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1: Cass. n. 4747 del 2011 e Cass. n. 19772 del 2015), con la conseguenza che non è prevista dalla legge la sottoscrizione da parte del destinatario del predetto avviso di notificazione della raccomandata informativa.

Il ricorso va, dunque, respinto per essere stato il gravame interposto solo in data 02/04/2015 pronunziata la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., il 30/04/2014, dunque ben oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, ratione temporis applicabile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune resistente che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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