Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22057 del 31/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22057
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9481/2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO
CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 762/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 04/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 762 del 2013 che aveva accolto la domanda di S.N. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti.
Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato insieme ad un atto di rinuncia da parte di Poste Italiane s.p.a..
Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.
PQM
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016