Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22057 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31721/2018 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio,

29, presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Roma, Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 9/3/2018 B.N., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS) in un villaggio nella divisione di (OMISSIS), ove poi si era trasferito, permanendovi sino al 2016; di essere di religione musulmana; che la sua famiglia originaria era composta dai genitori, da due fratelli e una sorella; di essere sposato con una figlia di una anno; che aveva gestito insieme al padre un’attività commerciale (negozio alimentari) ben avviata; che a (OMISSIS) alcuni delinquenti del quartiere gli avevano chiesto il pagamento di una tangente e al suo rifiuto erano tornati armati il (OMISSIS); che era stato picchiato e si era difeso, ferendo uno degli aggressori e riuscendo a scappare in un villaggio con l’aiuto dei vicini; che gli aggressori avevano dato fuoco al negozio e minacciato suo padre; di non aver denunciato l’accaduto, poichè si diceva che gli aggressori avessero corrotto la polizia; che dopo circa sei mesi ad (OMISSIS) aveva saputo che i malviventi lo stavano cercando, sicchè aveva lasciato il Paese in aereo con un visto, prima per la Libia, ove aveva svolto lavori saltuari, e quindi per l’Italia.

Con decreto del 5/10/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso, con atto notificato il 4/11/2018 B.N., svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7.

1.1. Il provvedimento era contraddittorio sia perchè le forti tensioni citate dal Tribunale erano proprio quelle riferite dal ricorrente e per le quali egli aveva timore di far rientro in patria; inoltre il fatto di non essersi rivolto alla polizia era indicativo della carenza di tutela per i deboli a causa della corruzione delle forze dell’ordine, pagate dai malviventi.

In caso di rientro il ricorrente sarebbe stato esposto ai malviventi che lo avevano costretto a fuggire perchè non riusciva a pagare la tangente richiesta.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè defocalizzato e non pertinente rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha mostrato di dubitare della veridicità del racconto circa la vicenda personale, giudicato inverosimigliante e generico e soprattutto infarcito di cose riferite “per sentito dire”.

In secondo luogo il ricorrente, in modo assai generico e del tutto apodittico, assume come fatto notorio la corruzione delle forze dell’ordine del suo Paese e di quelle in particolare che dovevano occuparsi del suo caso solo sulla base di “voci” che giravano, per giustificare il suo espatrio senza neppure aver denunciato alla polizia il gravissimo accaduto e le minacce ricevute.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e in particolare del dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice con riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, anche ai fini della richiesta protezione umanitaria.

2.1. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale in Bangladesh vi sarebbe violenza generalizzata come indicato nei documenti allegati al ricorso di primo grado e nei rapporti internazionali; in particolare dal rapporto di Amnesty International risultava un recente notevole peggioramento.

2.2. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità e difetto di autosufficienza e richiede a questa Corte la formulazione di una rivalutazione nel merito, per giunta su basi assolutamente vaghe e indeterminate.

Il Tribunale ha adempiuto al dovere di collaborazione istruttoria e ha citato le varie fonti internazionali consultate a pag. 3, ultimo periodo; il ricorrente reagisce a tale valutazione invocando altre fonti, neppur tutte nominate e comunque non datate, in modo del tutto indeterminato, senza trascriverne il contenuto e senza dar debitamente conto della loro collocazione negli atti processuali.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

3.1. In punto protezione umanitaria il Tribunale avrebbe ignorato le condizioni generali del Bangladesh e la vicenda personale del ricorrente, che evidenziava una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva.

3.2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).

3.3. Nella specie il ricorrente non ha censurato in alcun modo la motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso un rilevante grado di integrazione socio-lavorativa in Italia, ai fini del rammentato necessario giudizio comparativo.

In secondo luogo, il ricorrente insiste sulla sua vicenda personale per suffragare la propria condizione di vulnerabilità, ignorando, come si è detto, il giudizio di inverosimiglianza della narrazione e la possibilità di rivolgersi alle forze dell’ordine, negata apoditticamente.

In terzo luogo, il ricorrente pretende di desumere la condizione personale di vulnerabilità dalla situazione di rischio connesse alla condizione generale del Paese, trascurando la necessaria individualizzazione di tale condizione soggettiva e comunque pretendendo un ribaltamento nel merito della valutazione del Tribunale, inammissibile in questa sede.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA