Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22057 del 11/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22057
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13009/2017 proposto da:
BILMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROMANO VACCARELLA;
– ricorrente –
contro
P.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
BABUINO 193, presso lo studio dell’avvocato LEILA BENHAR, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO GUIDO ALPA;
– controricorrente –
contro
M.M., V.C.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 6414/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO
che:
la BILMA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6414/2016 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 28.10.2016 e pubblicata il 10.2.2017;
ha resistito, con controricorso, l’intimata P.M.V..
Diritto
CONSIDERATO
che:
la ricorrente ha dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 21.3.2017, ma ha depositato copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, non ottemperando pertanto all’onere prescritto – a pena di improcedibilità – dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);
dovendosi verificare, in ossequio a Cass., S.U. n. 10648/2017, se la copia notificata sia comunque nella disponibilità della Corte perchè prodotta dalla parte controricorrente o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito ad istanza della ricorrente, deve rilevarsi che nel fascicolo della P. è presente una relata di notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC, che – tuttavia – è inidonea a impedire la sanzione dell’improcedibilità;
invero, la relata ivi presente è completa della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, ma difetta dell’attestazione – ad opera del difensore della notificante – della conformità delle copie cartacee ai documenti informatici da cui sono tratte: dal che consegue l’inidoneità dei documenti analogici ad attestare l’avvenuta notifica e la data della stessa (cfr. Cass. n. 30765/2017, segnatamente al punto 43);
nè può ritenersi, per superare tale improcedibilità, che il ricorso sia stato comunque notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da rispettare in ogni caso il termine “breve” di impugnazione, giacchè la notifica del ricorso è stata effettuata in data 15.5.2017 a fronte della pubblicazione avvenuta il 10.2.2017;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte a partire dalla L. n. 263 del 2005;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018