Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22057 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13009/2017 proposto da:

BILMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMANO VACCARELLA;

– ricorrente –

contro

P.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

BABUINO 193, presso lo studio dell’avvocato LEILA BENHAR, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO GUIDO ALPA;

– controricorrente –

contro

M.M., V.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6414/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

la BILMA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6414/2016 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 28.10.2016 e pubblicata il 10.2.2017;

ha resistito, con controricorso, l’intimata P.M.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente ha dato atto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 21.3.2017, ma ha depositato copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, non ottemperando pertanto all’onere prescritto – a pena di improcedibilità – dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

dovendosi verificare, in ossequio a Cass., S.U. n. 10648/2017, se la copia notificata sia comunque nella disponibilità della Corte perchè prodotta dalla parte controricorrente o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito ad istanza della ricorrente, deve rilevarsi che nel fascicolo della P. è presente una relata di notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC, che – tuttavia – è inidonea a impedire la sanzione dell’improcedibilità;

invero, la relata ivi presente è completa della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, ma difetta dell’attestazione – ad opera del difensore della notificante – della conformità delle copie cartacee ai documenti informatici da cui sono tratte: dal che consegue l’inidoneità dei documenti analogici ad attestare l’avvenuta notifica e la data della stessa (cfr. Cass. n. 30765/2017, segnatamente al punto 43);

nè può ritenersi, per superare tale improcedibilità, che il ricorso sia stato comunque notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da rispettare in ogni caso il termine “breve” di impugnazione, giacchè la notifica del ricorso è stata effettuata in data 15.5.2017 a fronte della pubblicazione avvenuta il 10.2.2017;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte a partire dalla L. n. 263 del 2005;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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