Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22057 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12445-2017 proposto da:

IMPOR SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA – 63, presso lo

studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CONTALDI GLANLUCA, CONTALDI STEFANIA,

RANGONE ALBERTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTOFINO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PICIOCCHI PIETRO;

– controricorrenti –

contro

GIUSO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 615/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 16 del 2015, accertata la contumacia della Giuso s.r.l., rigettava la domanda proposta dalla Im. Por. s.r.l. di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l’immobile (OMISSIS) di Portofino di proprietà della convenuta e, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Portofino, che interveniva nel giudizio in qualità di creditore della Giuso s.r.l., dichiarava la simulazione assoluta di tale contratto, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, fra cui il verbale di udienza del 1/12/2000, intervenuto in diverso procedimento (di esecuzione), dal quale emergeva l’inesistenza del debito della Giuso s.r.l. nei confronti dell’ A., assolto prima della stipula del preliminare, il cui accollo da parte della Im. Por. S.r.l. avrebbe dovuto rappresentare il corrispettivo del trasferimento di (OMISSIS).

In virtù di appello interposto dalla Im. Por. S.r.l., la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 615 del 2017, respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino l’Im. Por. s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi. Il Comune di Portofino resiste con controricorso, rimasta intimata la Giuso s.r.l.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., per avere la Corte d’appello erroneamente desunto, dall’esame del verbale d’udienza del 1/12/2000, la simulazione del contratto preliminare di compravendita stipulato dalla Im. Por. s.r.l. e la Giuso s.r.l., per mancato accollo in capo alla Im. Por. del debito che la Giuso aveva nei confronti dell’ A., in quanto già estinto al momento della stipula del preliminare. A detta del ricorrente, dall’esame del verbale, interpretato alla luce dell’atto di transazione intervenuto tra la Giuso e l’ A., non emergerebbe un pagamento solutorio, ma la specifica obbligazione in capo alla Giuso di un pagamento progressivo rateale annuale, mai avvenuto.

Il motivo è inammissibile in difetto della decisività del verbale di udienza del 1.12.2000.

Invero l’esame del verbale d’udienza del 1/12/2000, da cui risulterebbe l’assenza, in quanto già estinto, del debito della Giuso nei confronti dell’ A., costituiva solo uno degli indizi al fine di desumere la simulazione assoluta del contratto preliminare di compravendita intercorso tra la Im. Por. e la Giuso. La Corte territoriale non solo ha accertato, sulla base del verbale in questione, che vi era stata una transazione tra la Giuso e l’ A., temporalmente antecedente la stipula del preliminare, dalla quale emergeva il pagamento di Euro 2.031.616.000, ma ha anche esaustivamente evidenziato gli ulteriori plurimi indizi, non censurati dalla società ricorrente, dai quali ha desunto la simulazione assoluta del predetto preliminare. La Corte distrettuale, infatti, ha analiticamente indicato i molteplici indizi, dai quali ha dedotto l’intento simulatorio del preliminare di compravendita, fra i quali, il fatto che i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie fossero legati da stretti legami familiari, nonchè la circostanza che S.G. fosse ad un tempo legale rappresentante della Giuso s.r.l. e dotato di ampi poteri procuratori (compreso quello di alienazione degli immobili) all’interno della Im. Por. s.r.l.; infine ha sottolineato la mancata indicazione del prezzo nel contratto preliminare a fronte del trasferimento della proprietà di un immobile di ingente valore (si vedano pagine 10 e 11 della sentenza impugnata).

E del resto è sufficiente richiamare il principio, costantemente affermato da questa Corte (ex multis, Cass. n. 11372 del 2005; Cass. n. 1413 del 2006; Cass. n. 17628 del 2007; Cass. n. 5326 del 2017), secondo cui, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento. Si aggiunga che questa Corte (da ultimo nella Cass. n. 22454 del 2014) ha sempre ribadito il principio secondo cui la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione poichè questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Per completezza si richiama quanto recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n. 7459 del 2018) in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Questa insindacabilità ricorre certamente nella fattispecie avuto alla riguardo alla congrua e logica valutazione complessiva operata dal giudice di appello del quadro indiziante emergente dalla pluralità delle rimarcate circostanze oggettive e soggettive in funzione dell’accertamento della simulazione assoluta del preliminare di vendita in questione;

– con il secondo motivo parte ricorrente, in via subordinata, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., riproponendo in subordine le medesime censure riguardanti il quadro probatorio alla luce del quale la Corte di merito ha accertato la simulazione del contratto preliminare di compravendita intercorrente tra la Im. Por. s.r.l. e la Giuso s.r.l..

Anche detto motivo è privo di pregio giacchè nel riproporre le medesime questioni poste con il primo mezzo, in particolare per quanto attiene al contenuto e al valore probatorio del verbale di udienza, si limita a fornire una diversa ed alternativa interpretazione del documento, senza però spiegare le ragioni per cui sarebbe da preferire anche alla luce dei restanti dati probatori.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune resistente che liquida in complessivi Euro, 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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