Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22056 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20323-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA, (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1531/2015 della CORRE D’APPELLO di NAPOLI del

17/02/2015, depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.”:

Con sentenza n. 1531/2015 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata l’opposizione del Ministero dell’Istruzione Università al decreto ingiuntivo con il quale era intimato il pagamento in favorè di C.R. di somme a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1.4.2002/ 24.7.2003 iva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la sussistenza del proprio diritto, per effetto del mancato tempestivo rinnovo del CCNL – Comparto scuola – scaduto il 31.12.2001.

Per la cassazione della sentenza di appello propone ricorso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di impugnazione l’Amministrazione ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 5 del c.c.n.l. comparto Scuola del 3 maggio 1999 e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52, commi 1 e 2. Deduce l’errore del giudice di appello per avere interpretato il richiamo ad opera del contratto collettivo 1998, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52 nel senso dell’automatica insorgenza del diritto all’indennità di vacanza contrattuale per effetto del decorso del periodo di tempo previsto alla scadenza del contratto collettivo; sostiene che il diritto alla indennità di vacanza contrattuale scaturisce da fattispecie a formazione progressiva la quale richiede la scadenza della parte economica del c.c.n.l. il decorso di tre mesi da detta scadenza e la presentazione di piattaforme contrattuali. Rileva che poichè il c.c.n.l. 2002-2005 ha previsto che gli effetti economici retroagiscono al 1 gennaio 2002, il periodo di vacanza risulta già retribuito per cui la corresponsione della indennità sarebbe priva di giustificazione.

Il ricorso è manifestamente fondato.

L’art. 1 punto 5 del c.c.n.l. del comparto Scuola così recita: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 23/7/1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura dell’art. 53, commi 1 2 e del D.Lgs. n. 29 del 1993”. Nella norma dell’Accordo 23/7/1993 si legge “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto emdesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi vigenti, esclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà uguale per tutti i lavoratori”.

La Corte territoriale non ha correttamente interpretato la disciplina di riferimento. Occorre infatti considerare che l’istituto in esame è stato introdotto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 con il dichiarato intento di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell’inflazione programmata e di cadenzare i periodici rinnovi delle fonti collettive prevedendo un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. e la corresponsione di “un elemento provvisorio della retribuzione” commisurato ad una percentuale del tasso di inflazione programmata.

Come affermato da recenti pronunzie di questa Corte, la norma dell’Accordo sul costo del lavoro costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di Accordo interconfederale (Cass. n. 8803/2014, n.9066 del 2014, n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014). In questa prospettiva si è sottolineato che l’indennità di vacanza contrattuale, espressamente definita in detto Accordo come “elemento provvisorio della retribuzione” che cessa di essere corrisposto dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto, ha certamente la finalità di assicurare alla parte più debole una (non integrale) copertura nei confronti dell’aumento del costo della vita, nel caso di trattative di rinnovo troppo lunghe. Ma è proprio la natura provvisoria – a titolo di acconto – di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico (Cass. n. 14356 del 2014, cit.). La finalità dell’istituto è quella di consentire alla parte più debole del rapporto di non rimanere vittima dell’incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali ma solo in via provvisoria come anticipazione di futuri miglioramenti. La corretta interpretazione dei dati testuali forniti dal richiamato accordo del 1993 che definisce l’indennità “elemento provvisorio della retribuzione” nonchè della specifica previsione secondo cui la stessa cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo, letti in correlazione con la previsione di decorrenza del nuovo contratto – parte economica – dalla scadenza del precedente, induce quindi ad escludere che la indennità di vacanza contrattuale possa cumularsi con gli aumenti retributivi stabiliti dal nuovo contratto.

Quanto alla tesi secondo cui con l’istituzione di detta indennità si sarebbe introdotta una forma sanzionatoria o anche di risarcimento del danno presunto per l’ipotesi di rinnovi contrattuali intervenuti a distanza di notevole lasso di tempo, la stessa, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 8803/2014, n.9066 del 2014, n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014), è priva di pregio non trovando alcun riscontro testuale o sistematico nella disciplina di riferimento.

E’ stato in particolare osservato che il fatto che il sindacato abbia per tempo presentato la propria piattaforma non è elemento idoneo a far ricadere sulla sola controparte la responsabilità per la mancata sollecita firma del nuovo contratto, posto che la piattaforma può essere anche del tutto irragionevole e che comunque il processo negoziale è lasciato alla libera valutazione delle parti ed ai loro rapporti di forza. In relazione a questa situazione l’ordinamento costituzionale interno e sovranazionale attribuisce un particolare diritto come quello di sciopero onde poter fare pressioni sulla controparte ed il sistema interno prevede nelle more della stipula del nuovo contratto – almeno dal punto di vista retributivo – l’ultrattività del contratto scaduto.

In conclusione in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, in quanto manifestamente fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza in camera di consiglio”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto della originaria domanda.

Il consolidarsi dell’orientamento di legittimità alla base dell’accoglimento del ricorso solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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