Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22056 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 26/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28447-2015 proposto da:

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 105, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– ricorrenti –

contro

C.P., COECLERICI SPA, COECLERICI COMPAGNIE SA;

– intimati –

Nonchè da:

C.P., COECLIRICI COMPAGNIE SA, COECLIRICI SPA, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO DEASTI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ADRIANA CAVIGIOLI, FRANCO ANELLI giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 105, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2423/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’improcedibilità in sub

rigetto; incidentale condizionato assorbito;

udito l’Avvocato UMBERTO MORERA;

udito l’Avvocato ALBERTO DEASTI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L.M. convenne in giudizio le società Coeclerici Coal and Fuels s.p.a., Coeclerici s.p.a., Cocler s.p.a. e Coeclerici Compagnie s.a. nonchè C.P. chiedendo il risarcimento dei danni – quantificati in 3.500.000,00 Euro – per indebito arricchimento conseguente a sottrazione di know how e per attività di concorrenza sleale e, altresì, il pagamento della somma di oltre 315.000,00 Euro a fronte dell’inadempimento di un contratto dell’8.5.2007.

Il Tribunale dichiarò la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per essere rimasti incerti i fatti e le ragioni di diritto posti a base delle domande di risarcimento formulate ex artt. 1322 e 2598 c.c., e rigettò le ulteriori pretese risarcitorie.

La Corte di Appello di Milano ha rigettato il gravame del D.L., che ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; hanno resistito, a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, C.P. nonchè la Coeclerici Compagnie SA e la Coeclerici s.p.a. (già Cocler s.p.a.), anche quale incorporante la Coeclerici s.p.a. e la Coeclerici Coal and Fuels s.p.a.; ad esso ha resistito il D.L. con controricorso.

Sono state depositate dichiarazione di rinuncia al mandato da parte dell’originario difensore del ricorrente e memoria di costituzione del nuovo difensore nominato a mezzo di procura notarile.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, pur dando atto (alla prima pagina del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC in data 24.9.2015, ha prodotto una copia della stessa priva della relata di notificazione, con ciò violando la prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Invero, alla sentenza è allegata soltanto la stampa di una mail inviata dal D.L. all’avv. Cocconi (il difensore che ha redatto il ricorso), che reca -di seguito- una mail inviata al medesimo D.L. dall’avv. Orsini (suo difensore nel giudizio di appello); entrambe fanno riferimento ad una notifica del 24 settembre (che “non si leggeva”), ma non riportano la relazione di notificazione pervenuta tramite PEC (a fondo pagina v’è solo l’intestazione di un messaggio spedito dall’avv. Cavigioli -difensore della controparte del D.L. nel giudizio di secondo grado- all’avv. Orsini, avente ad oggetto, genericamente, “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”).

Difetta pertanto lo stesso elemento materiale della certa riferibilità del messaggio di posta elettronica proveniente dall’avv. Cavigioli alla notifica della sentenza, che costituisce il necessario presupposto per la verifica della ritualità della sua produzione in formato analogico nel giudizio di cassazione (in riferimento alle previsioni della L. n. 53 del 1994 e del D.Lgs. n. 82 del 2005); in ogni caso, non risultano soddisfatte le modalità poste a carico del destinatario della notifica, che, per poter produrre nel giudizio di cassazione documenti digitali, avrebbe dovuto estrarne copie analogiche ed attestare la conformità all’originale digitale.

1.1. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la relata non risulta nella disponibilità della Corte neppure “perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio”, come richiesto da Cass., S.U. n. 10648/2017 a parziale superamento del precedente orientamento espresso da Cass., S.U. n. 9005/2009.

2. Ne consegue, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

4. Il ricorso incidentale condizionato proposto dai resistenti resta assorbito.

PQM

 

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il D.L. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA