Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22056 del 17/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 22056 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 4273-2008 proposto da:
GIANNI’

ROSA C.F.

GNNRS050A47F258U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FAA DI BRUNO 52, presso lo
studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCENZO IOZZIA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2014
contro

2069

CANNATA SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 17/10/2014

ANGELO IEMMOLO, giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 432/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 22/06/2007 r.g.n. 455/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO

R.G. n. 4273/08
Ud. 11.6.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
primo grado, ha respinto la domanda proposta da Gianni Rosa,
volta ad ottenere il pagamento della somma di lire 21.686.600
per retribuzioni e lavoro straordinario relativi all’anno 1997, in
cui aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di Cannata
Salvatore, titolare di una impresa agricola.
La Corte anzidetta ha osservato che il convenuto, nel
costituirsi in giudizio, aveva dedotto di aver soddisfatto il credito
preteso dalla ricorrente ed eccepito, altresì, la prescrizione
presuntiva dello stesso per essere decorsi oltre tre anni
dall’avvenuto pagamento; che l’attrice alla prima udienza aveva
deferito il giuramento decisorio al convenuto per contrastare gli
effetti della prescrizione presuntiva, ma la relativa dichiarazione
non era stata sottoscritta dalla stessa ed il verbale di udienza
non era stato notificato personalmente alla parte; che il
giuramento era dunque inammissibile; che tale inammissibilità
determinava la fondatezza della eccezione di prescrizione ed il
conseguente rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice,
atteso che la presunzione di pagamento poteva superarsi solo
con l’ammissione del debito da parte del debitore.
Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la
lavoratrice. Cannata Salvatore resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi, cui fanno seguito
i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più
in vigore ma applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa
applicazione degli artt. 2956, 2938 cod. civ., 416 e 112 cod.

La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di

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proc. civ. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione.
Si deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto
che fosse stata eccepita dal Cannata la prescrizione presuntiva.
Questi infatti avrebbe dovuto manifestare in modo
inequivoco l’intenzione di avvalersi di detta prescrizione, mentre

credito, senza alcun riferimento alla estinzione del diritto per
effetto del tempo trascorso.
3. Con il secondo motivo, denunziandosi violazione degli
artt. 2727 e 2956 cod. civ. nonché omessa motivazione, si
sostiene che il Cannata, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di
avere effettuato il pagamento delle retribuzioni per cui è
controversia durante il rapporto, ancor prima cioè che tale
pagamento gli venisse richiesto formalmente con lettera in data 1
luglio 1998. Aggiunge che “quando tale essenziale pagamento

viene dedotto come intervenuto in una data specifica ed
antecedente alla sua richiesta formale, non si ha luogo alla
presunzione di pagamento ed il termine prescrizionale non può per
niente computarsi”,
richiesta

costituendo

“l’incontestata successiva

un indizio contrario all’avvenuto pagamento” che “non

fa operare e smentisce palesemente l’assunta presunzione di
pagamento”.
4. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 157, commi
1, 2 e 3 cod. proc. civ. nonché omessa e insufficiente
motivazione.
Si deduce che, pur non recando il verbale di udienza in cui
è stato deferito il giuramento decisorio la sottoscrizione della
parte e pur non essendo stato esso notificato personalmente alla
controparte, tali nullità avrebbero dovuto essere eccepite dalla
parte interessata. Il difensore di quest’ultima, viceversa, ha
giustificato l’assenza del Cannata nell’udienza fissata per il
giuramento, per fatti sopravvenuti e soltanto nel corso della
discussione finale, oltre cioè il termine previsto dall’art. 157,

il medesimo si era limitato ad eccepire l’avvenuto pagamento del

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comma 2, cod. proc. civ., ha eccepito dette nullità, quando già si
era verificata la loro sanatoria.
5. Con il quarto motivo, denunziandosi violazione dell’art.
162, in relazione agli artt. 233 e 237 cod. proc. civ., si sostiene
che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la
rinnovazione degli atti nulli, tanto più che, nel fissare l’udienza

il termine entro il quale il provvedimento ammissivo avrebbe
dovuto essere notificato alla controparte.
6. Il primo motivo non è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che l’interpretazione
della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un
tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, onde,
in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della
correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione
impugnata (Cass. 7932/12; Cass. 15603/06; Cass. 16596/05;
Cass. 12259/02).
Gli stessi principi valgono in tema di interpretazione
dell’eccezione proposta dalla controparte.
Ciò posto, il motivo in esame è privo di pregio, avendo la
Corte territoriale, con motivazione coerente, logica e privi di vizi,
ritenuto che con la memoria di costituzione il convenuto
Cannata Salvatore abbia eccepito la prescrizione presuntiva.
Ha affermato al riguardo la Corta anzidetta che il Cannata
ha espressamente dedotto di avere soddisfatto il credito
rivendicato dalla lavoratrice; che erano decorsi oltre tre anni
dall’avvenuto pagamento di tali emolumenti; che per la ritualità
dell’eccezione non è necessaria l’adozione di formule particolari o
l’indicazione delle disposizioni di legge violate, purchè sia
comprensibile ed individuabile la relativa eccezione; che anche
l’allora parte ricorrente aveva individuato la reale natura e la
portata dell’eccezione, deferendo immediatamente alla
controparte il giuramento decisorio, avvalendosi dello strumento
previsto dalla legge per contrastare gli effetti dell’eccezione di

per l’espletamento del giuramento decisorio, non aveva indicato

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prescrizione presuntiva; che erano quindi sussistenti tutti gli
elementi per ritenere che fosse stata eccepita la prescrizione
presuntiva.
7. Il secondo motivo è inammissibile.
A prescindere dalla sua non chiara formulazione, esso
introduce una questione nuova, non trattata dalla Corte di

esponendone i termini.
8. Il terzo motivo non è fondato.
La Corte di merito ha dichiarato inammissibile il
giuramento decisorio, posto che la dichiarazione fatta all’udienza
dalla parte non era stata sottoscritta dalla medesima ed il
relativo verbale non era stato notificato personalmente alla
controparte, in violazione rispettivamente degli artt. 233, primo
comma, e 237, secondo comma, cod. proc. civ.
Ha aggiunto che le relative eccezioni di nullità erano state
“tempestivamente” sollevate in primo grado dal Cannata.
A fronte di tale affermazione la ricorrente deduce che la
controparte ha eccepito dette nullità tardivamente, con la
discussione finale, anziché nell’udienza in cui avrebbe dovuto
espletarsi il giuramento, sicché avrebbe implicitamente
rinunziato a farle valere.
Ma, a prescindere che 14 ricorrente, in violazione del
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non
produce i verbali di causa in questione, l’udienza di discussione
in cui sono state eccepite le nullità è, come risulta dallo stesso
ricorso, quella immediatamente successiva all’udienza in cui
avrebbe dovuto essere espletato il giuramento. E’ stata quindi
osservata la disposizione di cui all’art. 157, comma 2, cod. proc.
civ., secondo cui la nullità dell’atto per la mancanza dei relativi
requisiti deve essere opposta nella prima istanza o difesa
successiva all’atto o alla notizia di esso.
9. Inammissibile è infme il quarto motivo. Anche qui la
questione con esso dedotta non risulta affrontata dalla sentenza

merito e che la.ricorrente non deduce di aver proposto in appello,

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impugnata e la ricorrente non deduce di averla proposta in
quella sede ed in quali termini.


10. Il ricorso deve in conclutne essere rigettato, con la

conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto
che il difensore del resistente non ha partecipato all’udienza di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del
resistente, in C 100,00 per esborsi ed C 2.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 11 giugno 2014.

discussione.

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