Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22056 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22846/2018 proposto da:

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Nizza 59, presso lo studio dell’avvocato Angela Palmisano, e

rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Goffredo, in forza di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., A.G., A.P.;

– intimati –

e contro

A.R.A., anche quale erede di L.L., e

Lo.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Mantegazza 24,

presso lo studio del Dott. Marco Gardin, e rappresentati e difesi

dall’avvocato Costantino Ventura, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

uditi gli Avvocati GOFFREDO e VENTURA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 18/2/2016 e quindi notificato il 7/4/2016 ai signori Lo.Gi., A.R.A., A.G., A.A., A.P. e L.L., la s.p.a. Rete Ferroviaria Italia (RFI) ha proposto opposizione alla determinazione delle indennità di espropriazione, asservimento e deprezzamento effettuata dal Collegio tecnico costituito ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, nell’importo complessivo di Euro 706.459,24 nell’ambito di una procedura espropriativa relativa ad un compendio immobiliare di proprietà dei convenuti, costituito da una villa plurifamiliare ed annesse pertinenze e laboratorio artigianale destinato a carpenteria metallica, sito nella zona periferica di (OMISSIS), censito al Foglio (OMISSIS) del Catasto terreni, dapprima alle particelle (OMISSIS) e poi, a seguito di frazionamenti derivanti da esproprio, alle particelle n. (OMISSIS); secondo la ricorrente la determinazione del Collegio tecnico era inficiata da plurimi errori e la stima corretta era quella indicata nel decreto di esproprio del 2/2/2015 in Euro 402.765,00.

Dopo la costituzione dei resistenti, che hanno chiesto il rigetto dell’opposizione, e l’attività istruttoria, comportante esperimento di consulenza tecnica d’ufficio e successivi chiarimenti peritali, la Corte di appello di Bari con ordinanza del 10/4/2018, respinta la pregiudiziale richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., ha dichiarato dovuta ai resistenti, pro quota, la somma di Euro 663.561,15, oltre interessi legali dal 2/2/2015 sulla differenza a conguaglio delle somme già versate, ordinando a RFI il deposito di tali somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, col favore delle spese di lite per i resistenti e con il riparto delle spese di consulenza per 2/3 a carico di RFI e per 1/3 a carico dei resistenti.

2. Avverso la predetta ordinanza, notificata in data 24/5/2018, con atto notificato il 23/7/2018 ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. RFI, svolgendo sette motivi.

Con atto notificato l’1/10/2018 hanno proposto controricorso Lo.Gi. e A.R.A., quest’ultima anche quale erede della defunta madre L.L., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Gli intimati A.G., A. e P. non si sono costituiti nel giudizio di legittimità.

Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In linea preliminare non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso proposta dai controricorrenti Lo. e A. basata sull’inosservanza delle regole di redazione previste dal protocollo d’intesa fra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense del 17/12/2015: il mancato rispetto di tali regole non determina di per sè un vizio processuale dell’atto in difetto di specifiche violazioni di norme processuali stabilite dal codice di rito.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti e omessa motivazione quanto alle contestazioni tecniche sollevate dal consulente di parte di RFI circa (a) le aree asservite e sulle opere di soprassuolo, (b) i criteri di determinazione del valore di mercato unitario dei fabbricati e delle loro pertinenze e la natura dei beni espropriati, (c) la mancata valutazione della variante progettuale e della sua incidenza circa il valore della indennità e sulla percentuale di svalutazione della residua proprietà.

2.1. La ricorrente propone come motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio motivazionale nei limiti – corrispondenti al cosiddetto “minimo costituzionale” attualmente consentiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 e quindi sub specie di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, la mancata considerazione delle specifiche censure da essa rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio, le cui conclusioni sarebbero state acriticamente recepite dalla ordinanza impugnata.

2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio.

Si è ritenuto che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche; il giudice può, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; infatti l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Sez. 6 – 3, n. 4352 del 14/02/2019, Rv. 653010 – 01; Sez. 1, n. 28647 del 24/12/2013, Rv. 628930 – 01)

Inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo della motivazione è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 – 3, n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 – 01; Sez. 1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595700 – 01; Sez. 3, n. 10688 del 24/04/2008, Rv. 603249 – 01).

In tal caso, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, n. 282 del 09/01/2009, Rv. 606211 – 01).

2.3. La ricorrente invoca però un ulteriore indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di questa Corte, formatosi peraltro con riferimento al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che consentiva l’impugnazione per vizio motivazionale “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

Secondo tale indirizzo, nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio fossero state mosse critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio motivazionale era tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Sez. 1, n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01; Sez. 1, n. 23637 del 21/11/2016, Rv. 642660 – 01; Sez. 1, n. 26694 del 13/12/2006, Rv. 596094 – 01; Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 – 01).

In ogni caso, beninteso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844 – 01; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050 – 01; Sez. 3, n. 7078 del 28/03/2006, Rv. 587897 – 01).

2.4. La più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene tuttavia che questi assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel quale non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 1, n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 01); in particolare è stato ritenuto che non sia carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio della quale dichiara di condividere il merito, ancorchè si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Sez. 6 – 3, n. 4352 del 14/02/2019, Rv. 653010 – 01; vedasi anche Sez. 5, n. 30364 del 21/11/2019, Rv. 655931 – 01).

2.5. Non contrasta con il richiamato orientamento restrittivo la pronuncia n. 2061 del 29/1/2018 della Sez. 3, pur resa già con riferimento al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; in quel caso, infatti, il fatto decisivo il cui omesso esame è stata ritenuto rilevante per la configurazione del vizio motivazionale circoscritto al “minimo costituzionale” la censura del vizio motivazionale, atteneva, a ben vedere, a una precisa circostanza fattuale (la mancata dotazione di una struttura sanitaria di apposite strumentazioni, rilevante ai fini dell’accertamento di responsabilità per la morte di una partoriente per embolia gassosa) e non già alle censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito aveva aderito, che assumevano viceversa rilievo ai meri fini della dimostrazione della sottoposizione della circostanza di fatto decisiva al contraddittorio delle parti.

2.6. In conclusione il ricorrente non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d’ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all’elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.

In altri e più chiari termini, non è la critica, in sè e per sè, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito.

Non ragiona diversamente quella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all’omesso esame della stessa consulenza tecnica d’ufficio; l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato nel 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente. (Sez. 6 – 3, n. 12387 del 24/06/2020, Rv. 658062 – 01; nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso nell’esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della c.t.u.).

2.7. Nella fattispecie le critiche rivolte con il mezzo del ricorso non si adeguano allo schema concettuale sopra illustrato poichè la ricorrente lamenta semplicemente la mancata considerazione specifica di argomentazioni difensive e non già quella di fatti storici oggettivi ben individuati.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in ordine ai criteri di determinazione dell’indennità e al valore attribuito alle aree.

3.1. La Corte di appello di Bari, pur richiamandosi al metodo sintetico-comparativo, aveva erroneamente avallato l’operato del consulente tecnico che, riferendo ingiustamente della presunta assenza di atti di compravendita relativi a immobili simili nelle vicinanze, aveva individuato l’indennità sulla base del c.d. asking price, mentre era possibile rintracciare facilmente atti di compravendita da porre in comparazione, come era stato ripetutamente segnalati dalla difesa di RFI, con riferimento ad un corposo elenco di 116 atti relativo a 170 unità immobiliari; esisteva infatti, diversamente da quanto affermato dal C.t.u., un mercato attivo e dinamico da cui era possibile attingere i dati di mercato nel rispetto delle norme UNI 11612.

Inoltre il Consulente non aveva provveduto a verificare l’esito delle compravendite relative ai tre annunci immobiliari del periodo 2013-2014, peraltro privi di indicazioni utili catastali e toponomastici, necessari ai controlli, posti alla base della sua valutazione, per verificarne doverosamente l’attendibilità.

Era poi mancata l’analisi critica delle informazioni basate sugli annunci immobiliari, come prescritto dalle norme Uni richiamate dal C.t.u., in ordine alla differenza con il prezzo desumibile dagli atti di compravendita.

L’inadeguatezza della modalità di stima seguita dal C.t.u. era ribadita dall’esiguità del numero di annunci immobiliari presi in considerazione, a fronte di una casistica notevolmente più ampia integrabile con quelli segnalati dal consulente di parte della ricorrente con le osservazioni del 2/5/2017.

Nel provvedimento impugnato l’aggiustamento praticato, e cioè l’abbattimento forfettario del 10% per i vizi occulti, non era 9quello suggerito dalla richiamata norma UNI 11062 per evidenziare differenze tra le caratteristiche e le condizioni dei beni in comparazione, espressamente escluso dal C.t.u. a pagina 19 del suo elaborato.

3.2. Le molteplici censure così proposte non possono essere condivise.

3.2.1. La Corte di appello per la determinazione del valore venale del bene espropriato ha applicato il metodo sintetico-comparativo, che si risolve nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili omogenei, con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all’epoca del decreto ablativo (Sez. 1, n. 34743 del 31/12/2019, Rv. 656568 – 01; Sez. 1, n. 20232 del 07/10/2016, Rv. 642049 – 01).

3.2.2. La Corte di appello, avallando l’operato del consulente d’ufficio nell’applicazione del predetto criterio, ha ritenuto corretto, in assenza di atti di compravendita relativi a immobili in condizioni analoghe nelle vicinanze e non ritenendo utilizzabili gli elementi forniti dai consulenti di parte relativamente ad atti riguardanti immobili disomogenei (siti in fabbricati multipiano e non ville, ovvero terreni agricoli e manufatti rurali), l’applicazione della norma UNI 11612, secondo la quale, in caso di insufficienza, non rilevabilità o inattendibilità di transazioni (effettive, cioè stipulazioni di contratti di vendita) nel segmento di mercato di riferimento, prende in esame il c.d. asking price, ossia il prezzo richiesto dai venditori in annunci immobiliari relativi a immobili comparabili, ricavato dalla consultazione di operatori di mercato e agenzie immobiliari.

3.2.3. Seguendo la valutazione del C.t.u., la Corte di appello ha dato rilievo al confronto da lui praticato tra il dato relativo agli annunci di vendita con quelli desumibili dalle rilevazioni della Borsa immobiliare di Bari del 2015, per poi praticare, in dichiarata applicazione del principio della norma Uni un aggiustamento con abbattimento forfettario del 10%.

3.2.4. Le contestazioni sollevate dalla ricorrente circa la valutazione di assenza di indicazioni valide circa i prezzi effettivi di compravendita di immobili analoghi si riversano ampiamente nel merito e risultano inoltre generiche, specie a fronte delle puntuali affermazioni della Corte territoriale circa la disomogeneità degli elementi che le erano stati sottoposti dai consulenti di parte, in particolare circa l’ininfluenza per difetto di confrontabilità delle unità immobiliari dei 120 atti di accordo sulla misura delle indennità.

Il Consulente d’ufficio e la Corte di appello che ne ha ratificato la valutazione, aderendovi, non ha violato il criterio che aveva manifestato di voler seguire circa il rilievo attribuito al cosiddetto asking price, ossia al prezzo richiesto dai venditori negli annunci immobiliari, che impone una particolare cautela proprio per il fatto che prende in considerazioni mere proposte, non seguite da una effettiva contrattazione, e tantomeno dalla stipulazione dell’atto di trasferimento, governata dalla legge della domanda e dell’offerta nella formazione dell’equilibrio sul corrispettivo.

3.2.5. Da un lato, infatti, la Corte di appello, seguendo il proprio Consulente, ha dato rilievo alla sostanziale “sovrapponibilità” dei dati desunti dalle proposte di vendita a quelli ricavati dalla Borsa immobiliare di Bari del 2015, come emerge dalla pagina 10 della ordinanza impugnata, ove si legge di un prezzo medio di Euro 2.114,91 al metro quadro quanto alle proposte di vendita e di Euro 1.987,20 al metro quadro per la Borsa immobiliare di Bari.

3.2.6. In secondo luogo, il dato risultante è stato sottoposto ad un abbattimento forfettario del 10%, per vero con una motivazione scarsamente coerente relativa a “vizi occulti”, che tuttavia esprime un atteggiamento prudenziale e cautelativo volto a ridurre un prezzo stimato, in parte almeno, in assenza di una contrattazione reale e che comunque produce una consistente deduzione del dato ricavato anche sulla base del rilievo di mere parte di vendita.

La ricorrente sostiene che la norma UNI 11612 avrebbe un contenuto diverso nel consigliare degli aggiustamenti mirati a compensare eventuali differenze tra le caratteristiche e le condizioni dei beni immobili comparabili con quelli oggetto di stima (ricorso, pag.53) ma incorre nel vizio di aspecificità e non autosufficienza della censura poichè non indica da quali atti processuali si possa ricavare il tenore della norma citata.

In ogni caso, il testo proposto dalla ricorrente fa riferimento ad aggiustamenti relativi alle caratteristiche dei beni comparati e quindi a fattori di adeguamento collegati a possibili disomogeneità fra beni, nel caso espressamente e specificamente esclusi dal Consulente e dalla Corte di appello e non già a una correzione cautelativa, comunque praticata nel caso concreto, sia pur con una diversa motivazione.

3.3. La ricorrente critica ancora il provvedimento impugnato per non aver correttamente individuato la effettiva tipologia delle unità immobiliari residenziali, considerando comparabili fabbricati classificati “villa con giardino pertinenziale” e i “villini plurifamiliari”, categoria catastale nella quale doveva essere classificato l’immobile oggetto di espropriazione, inquadrato appunto in categoria A/7 e non in categoria A/8, e pertanto in una categoria meno apprezzabile sul mercato immobiliare per il più basso valore delle finiture e degli altri fattori intrinseci ed estrinseci.

Inoltre i valori unitari dei villini A7 erano molto più vicini a quelli delle abitazioni classe A3, alle quali la ricorrente aveva proposto il raffronto.

3.4. La censura non è pertinente rispetto alla decisione adottata dalla Corte barese, che ha affermato, del tutto correttamente, che nella stima di valore di mercato di un fabbricato non incideva la categoria catastale di appartenenza, dovendosi invece aver riguardo all’apprezzamento da parte del mercato della qualità delle finiture, dello stato di conservazione e degli altri fattori intrinseci ed estrinseci che caratterizzano l’immobile.

Il punto (pag. 13-14 ordinanza impugnata) è che i dati di comparazione selezionati nella consulenza tecnica fra gli immobili posti in vendita e quelli oggetto di stima erano fra loro del tutto analoghi e confrontabili per caratteristiche, dimensioni, modalità di apprezzamento sul mercato e temporalmente assimilabili, indipendentemente dalla terminologia definitoria e dalla categoria catastale.

Si tratta al proposito di un accertamento di fatto effettuato dal giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, in ordine alla svalutazione del bene residuo.

4.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello era incorsa in una ingiusta duplicazione dell’indennità riconosciuta agli espropriati perchè, con riguardo alle opere del soprassuolo, non era stato tenuto conto del fatto che la maggior parte del valore indennizzato (vasche imhoff per scarico acque, recinzioni, cancelli, verde ornamentale…) era già ricompresa nel valore assegnato alle abitazioni ai fini della quantificazione della loro svalutazione, di cui erano parte essenziale e inscindibile.

4.2. Il motivo appare inammissibile, in quanto la ricorrente, che a più riprese nel ricorso ha riprodotto analoga doglianza formulata, anche con le stesse espressioni, nel corso del giudizio di merito, non dimostra affatto che vi sia stata la lamentata ingiusta duplicazione, e, in particolare che la percentuale di svalutazione attribuita alla proprietà residua degli espropriati, non espropriata e non asservita, sia stata determinata – e tantomeno in che misura sulla base delle opere di soprassuolo oggetto di separata considerazione ai fini indennitari.

Al contrario la Corte territoriale ha precisato che a tale riguardo erano state considerate le opere eccedenti la nomale dotazione di un’area sistemata a giardino e quelle necessarie alla restituzione di funzionalità alle parti restanti (ordinanza impugnata, pag. 11, 4 capoverso).

Inoltre, quanto alla svalutazione delle parti non espropriate, a pagina 12 dell’ordinanza impugnata risulta chiarito che tutti i tecnici coinvolti (Terna arbitrale, Tecnico redattore del piano particellare di esproprio e lo stesso Consulente tecnico) avevano attribuito rilievo a tal fine, sia pure in diverse proporzioni, all’evidente peggioramento dei nuovi accessi alle unità immobiliari e all’aumento delle immissioni di rumori molesti, e non già ai manufatti oggetto di considerazione ai fini dell’indennizzo del soprassuolo.

5. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, circa le consistenze immobiliari coperte e scoperte e la regolarità edilizia.

5.1. Secondo la norma citata, in caso di costruzioni realizzate in difformità dalla concessione edilizia, occorreva tener conto della sola parte di costruzione realizzata legittimamente.

La Corte di appello, recependo la valutazione del C.t.u., ha invece riconosciuto ai soggetti espropriati indennità relative ad una consistenza maggiore di quella indicata nel provvedimento di autorizzazione a costruire, perchè con riguardo alle superfici coperte la consistenza indicata nella relazione peritale era eccedente di 64 m.q. rispetto a quella dei documenti comprovanti la regolarità edilizia, pertanto nella misura del 14%.

Quanto invece alle superfici scoperte, erano state considerate indennizzabili aree ricomprese nel perimetro della recinzione, ma non indicate nella documentazione comprovante la regolarità edilizia allegata alla consulenza; in tal modo, quanto alla superficie scoperta indennizzabile la consistenza adottata nella relazione eccedeva di 737 m.q., coincidenti con le particelle n. (OMISSIS), che avrebbero dovuto essere indennizzate come aree non edificate a destinazione agricola.

Infine tali aree risultavano di proprietà di un soggetto diverso rispetto alle ditte proprietarie degli immobili di cui dovrebbero essere pertinenza esclusiva.

5.2. Le censure così articolate a titolo di violazione di legge appaiono inammissibili per difetto di autosufficienza.

La ricorrente sostiene la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, comma 2, secondo il quale se la costruzione, ovvero parte di essa, sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità deve essere calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’art. 37, ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente, in ragione della parziale irregolarità edilizie delle costruzioni a cui accedono a titolo pertinenziale le aree espropriate o asservite.

L’assunto però si regge solo sulle argomentazioni contenute nelle relazioni tecniche del Consulente di parte T., datate 2/5/2017 e 13/9/2017, richiamate per mera citazione (ricorso, pag. 65) e non trascritte nè sintetizzate, e quindi solo su argomentazioni difensive, per giunta senza indicare quali documenti (non citati e tantomeno trascritti) dimostrerebbero le lamentate irregolarità e gli abusi edilizi.

Infatti giova rammentare che il ricorrente, che in sede di legittimità denuncia l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Sez. 5, n. 13625 del 21/05/2019, Rv. 653996 – 01).

5.3. La questione non si atteggia diversamente per quanto riguarda le aree scoperte, per le quali la ricorrente si duole del fatto che esse, fatta eccezione per quelle della particella (OMISSIS), non sarebbero indicate nella “documentazione comprovante la regolarità edilizia” allegata alla consulenza tecnica e quindi da un punto di vista edilizio, catastale, fiscale, avrebbero dovuto essere considerate di natura agricola e come tali indennizzate, e non quali aree pertinenziali, benchè ricomprese nel perimetro recintato.

Anche in questo caso infatti la ricorrente menziona genericamente i documenti invocati, senza trascriverli e sintetizzarli.

Ciò assorbe il rilievo dell’incongruente riferimento al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, visto che l’argomentazione proposta non denuncia alcuna irregolarità o abuso edilizio in tal prospettiva rilevante, e si basa sulla destinazione pertinenziale, oggettivamente riscontrata, di terreni agricoli al servizio di varie unità immobiliari quali aree scoperte, di per sè perfettamente lecita e suscettibile di riflettersi sul valore di mercato del bene.

6. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, in ordine alle aree asservite, per l’illegittima equiparazione dell’indennizzo determinato per le aree solamente asservite a quello determinato per le aree espropriate, reiteratamente contestato dalla ricorrente nelle sue difese, benchè esse fossero rimaste nella proprietà dei titolari e i manufatti ivi presenti, sopra e sotto il suolo, non fossero stati oggetto di demolizione.

6.1. Al proposito la Corte territoriale si è limitata a un fugace accenno adesivo alla consulenza tecnica, secondo cui le zone da asservire andavano valutate come zone espropriate, considerata la realizzazione sulle stesse di strada carrabile.

6.2. L’errore di diritto è evidente e giustifica l’accoglimento del motivo.

Le porzioni di terreno in questione non sono state espropriate ma solo assoggettate una servitù, pur se pesantemente invasiva e fortemente limitativa dei diritti dominicali, e quindi mantengono una possibilità di esercizio con lo sfruttamento del sottosuolo e del soprassuolo, nei limiti di compatibilità con il contenuto della servitù.

Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, è dovuta una indennità al proprietario del fondo che dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà; questa indennità non può corrispondere esattamente all’indennità di espropriazione se non in caso, qui insussistente e comunque indimostrato, di totale annullamento delle potestà dominicali.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’indennità di asservimento, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimento rispetto all’espropriazione; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 1038 c.c., comma 1, che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente all’intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall’operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall’altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell’acquedotto (Sez. 1, 19/06/2019, n. 16495).

Anche in precedenza, con riferimento alla normativa anteriore al Testo Unico del 2001, era stato affermato che l’indennità di asservimento di un fondo, dovuta in base alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, deve essere sempre determinata secondo un calcolo percentuale dell’indennità di espropriazione, con l’unico limite che la sua misura non può comunque superare l’ammontare di questa indennità, per cui, mentre prima dell’entrata in vigore della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, l’entità era ricavata proporzionalmente, muovendo dal valore venale dell’immobile, a seguito della nuova normativa alla frazione ottenuta deve applicarsi la formula di determinazione dell’indennità espropriativa, a seconda del carattere edificatorio o agricolo del terreno asservito, apparendo incoerente che, modificato il criterio base con riferimento all’ipotesi di massima compressione del diritto dominicale, le indennità per ipotesi di minore compressione restino escluse dal nuovo parametro normativo (Sez. 1, 04/11/2005, n. 21401).

7. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 47, in ordine alla retrocessione parziale.

7.1. La Corte di appello aveva negato ingresso alle argomentazioni di RFI basate sulla mancata richiesta da parte degli espropriati di retrocessione delle parti di suolo non utilizzate, assumendo l’inesistenza di un onere in tal senso a carico dei privati e attribuendo la facoltà di restituzione in capo all’Ente spropriante di quanto non più utile all’opera pubblica.

Tale affermazione era in contrasto con il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 47, comma 1, secondo il quale quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità, l’espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata; in tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonchè il relativo corrispettivo.

7.2. Il motivo è infondato.

In tema di retrocessione parziale sussiste la giurisdizione amministrativa in quanto l’autorità giudiziaria non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nel valutare la utilizzabilità dei beni rimasti liberi o occupati da opere diverse da quelle di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, la restituzione è subordinata ad una manifestazione di volontà della stessa amministrazione, costituente valutazione discrezionale e esercizio di poteri di essa, che può essere valutata solo dal giudice amministrativo. L’espropriato, nella retrocessione parziale, è quindi titolare di un interesse legittimo, tutelabile solo davanti al giudice amministrativo.

Secondo la giurisprudenza dei giudici amministrativi, dotati di giurisdizione in materia (Sez. un., 27/01/2014, n. 1520; 7/8/2001 n. 10894), la retrocessione parziale dei beni espropriati D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 47, è subordinata ad una determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi espropriati all’opera pubblica e, solo dopo che sia stata emanata la formale dichiarazione di inservibilità, gli espropriati sono titolari, come per la retrocessione totale, di un diritto soggettivo, lo jus ad rem, che consente loro di agire per chiedere la restituzione dei beni espropriati e non utilizzati (Consiglio di Stato, sez. IV, 02/01/2019, n. 22) la retrocessione parziale si configura quando, dopo l’esecuzione totale o parziale dell’opera pubblica, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione. In tali casi sorge in capo al proprietario del bene espropriato un interesse legittimo pretensivo a ottenerne la restituzione, subordinato a una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’attuale utilità del bene alla realizzazione dell’interesse pubblico (Consiglio di Stato, sez. II, 09/12/2019, n. 8387).

Quel che è certo è che l’art. 47 del Testo Unico attribuisce ai proprietari espropriati una mera facoltà – e non certo un obbligo o un onere – e una facoltà per giunta soggetta a una valutazione discrezionale dell’amministrazione espropriante.

Il diritto soggettivo alla retrocessione parziale di quei beni che, compresi nel provvedimento espropriativo, non siano stati effettivamente utilizzati in occasione della realizzazione dell’opera pubblica presuppone la dichiarazione da parte della P.A. di tale sopravvenuta inutilità ed ha natura di diritto potestativo, il cui esercizio non risolve la precedente espropriazione, ma soltanto pone condizioni per un nuovo trasferimento con effetto ex nunc dal momento della sentenza costitutiva che, in mancanza di accordo amichevole, tenga luogo alla volontà delle parti, previo accertamento della persistente possibilità del trasferimento stesso, del quale determina il prezzo (Sez. 1, n. 7065 del 28/07/1994, Rv. 487560 01; Sez. 2, n. 1776 del 20/02/1998, Rv. 512808 – 01; Sez. U, n. 5619 del 08/06/1998, Rv. 516180 – 01; Sez. 1, n. 9899 del 24/05/2004, Rv. 573057 – 01).

8. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 e all’art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese legali.

Il motivo, attinente alla regolazione delle spese di lite, resta assorbito per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il settimo e respinti o dichiarati inammissibili tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

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