Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22056 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12292-2017 proposto da:

APULIA FELIX SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA, 120, presso lo studio

dell’avvocato MICHELA SCAFETTA, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO PANCALLO, GAETANO DISTASO;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

FERRAIRONI 25, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO ATTOLINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI GAETANO;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA AGRICOLA ZANNELLA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE

D’ORO N. 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA FABIANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARAH LIGUORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2156/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FALASCHI MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Foggia, con sentenza n. 1009/2010, accoglieva la domanda proposta dall’Azienda Agricola Zannella nei confronti di F.G. volta ad ottenere dal convenuto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di piantine di zucca, nonchè quella in manleva svolta dal convenuto nei confronti dell’Apulia Felix s.r.l..

In virtù di appello interposto dall’Apulia Felix s.r.l., il Tribunale ordinario di Foggia, nella resistenza degli appellati, proposto appello incidentale dal F., con sentenza n. 2156/2016, rigettava il gravame principale e in accoglimento di quello incidentale, condannava direttamente l’Apulia Felix s.r.l. al pagamento di quanto dovuto all’Azienda agricola Zannella pari ad Euro 1.846,85, oltre interessi dalla domanda al saldo, per essere rimasta accertata l’estraneità del convenuto al rapporto controverso.

Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, l’Apulia Felix s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

F.G. e l’Azienda agricola Zannella resistono con distinti controricorsi.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre alla violazione e alla falsa applicazione degli artt. 106,112,167 e 320 c.p.c. In particolare, ad avviso dell’Apulia Felix, non sarebbe applicabile al caso in esame il principio della estensione automatica della domanda attorea dal momento che ci sarebbe stata una “domanda nuova), e le risultanze processuali indicherebbero solo il F. e non la Apulia quale parte del rapporto di fornitura.

Il motivo è infondato.

E’ preliminare l’enucleazione del principio generale secondo cui qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall’attore e chieda di essere manlevato da questi, in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato (Cass. 27 novembre 2018 n. 30601). Diversamente, opera il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad unico rapporto (Cass. 27 aprile 2016 n. 8411).

Orbene, come chiarito dal F. in comparsa di costituzione e risposta alle pagine 2 e ss, il cui esame è in questa sede ammissibile, potendo il giudice di legittimità accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito allorchè rilevi ipotesi di cui all’art. 112 c.p.c. (peraltro riportato il tenore dell’atto dalla stessa ricorrente a pag. 8 e 9 del ricorso), nell’anno 2005 egli aveva provveduto a piantare e coltivare sul proprio fondo piantine di zucca, ma ciò aveva fatto su commissione dell’Apulia Felix s.r.1., con il preciso accordo che la società avrebbe ritirato il prodotto quando fosse stato maturo per la commercializzazione, come comprovato dalle fatture prodotte; sulla base di siffatte circostanze i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che le piantine ricevute dall’Azienda Zannella erano di proprietà dell’Apulia, l’unica a poterne disporre e quindi a cederle.

La ricorrente non può, pertanto, dolersi del fatto che, diversamente da quanto dedotto, la stessa risulti essere parte di uno schema negoziale tipico concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un proprio bene, dopo averlo fatto realizzare da un imprenditore agricolo, concedendolo all’acquirente, il quale corrisponde, dal suo canto, un prezzo per l’acquisto proprio alla società. Infatti, nel caso di specie la Apulia Felix non era stata chiamata in causa in garanzia impropria (in base ad un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio dall’attrice), ma come unica responsabile nei confronti della medesima attrice (ossia come titolare, in luogo del F., della posizione contrattuale di alienante nel contratto di vendita dedotto in giudizio dall’Azienda Agricola Zannella) e per escludere l’estensione automatica della domanda non era sufficiente accertare che l’attore non avesse proposto domande nei confronti del chiamato, ma sarebbe stato necessario accertare che l’attore avesse escluso espressamente la riferibilità al chiamato della domanda proposta nei confronti del convenuto. Tale accertamento non è stato neanche dedotto davanti ai giudici di merito, essendosi la ricorrente limitata a negare la natura di garanzia propria della chiamata.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore di ciascuno dei resistenti in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro. 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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