Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22055 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18698-2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO

CALCAGNI, ANDREA TOMASINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO SRL, in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio legale ORESTE

CARDILLO & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati

ORESTE CARDILLO, MARIA GRAZIA VASATURO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2624/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25/03/2014, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” Con sentenza n. 2624/2014 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di P.R. intesa all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Editoriale Vesuvio s.r.l. ed alla condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di differenze retributive.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.R.. La parte intimata ha depositato controricorso tardivo.

Il ricorso per cassazione, come eccepito dalla parte contro ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile.

Si premette che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato in data 8.11.2005 per cui trattandosi di procedimento introdotto in epoca antecedente alla data del 4.7.2009 non trova applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58 comma primo la modifica introdotta dall’art. 46, comma 17 L. cit. che ha abbreviato da un anno a sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c..

Ciò nondimeno il detto termine annuale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non risulta osservato. La sentenza impugnata è stata, infatti, depositata in data 20 maggio 2014 e il ricorso per cassazione consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 17 giugno 2015.

Nè può tenersi della sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ss.uu. n. 749 del 2007 n. 10452 del 2006, n. 820 del 2006, n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002).

In base alle considerazioni che precedono il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.”.

Ritiene questo Collegio, rilevata la tempestività del controricorso, che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 155, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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