Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22055 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.S., con domicilio eletto in Roma, via Savastano n. 20,

presso l’Avv. de Stefano Maurizio, rappresentato e difeso dall’Avv.

Coli Paolo, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via degli

Scipioni n. 268/A, presso l’Avv. Petretti Alessio che la rappresenta

e difende unitamente all’Avv. Eugenio Chierici, come da procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.

29793/08 depositata il 19 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.S. ricorre per la revocazione della sentenza in epigrafe della Corte.

Resiste l’intimata con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto, lungi dal rappresentare l’erronea percezione da parte del Collegio di fatti pacificamente sussistenti o insussistenti, deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte nella valutazione degli elementi di prova che dimostrerebbero l’esistenza o l’inesistenza di tali fatti e quindi inammissibilmente richiede in sostanza una diversa valutazione degli elementi stessi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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