Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22055 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 29/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1241-2014 proposto da:

M.E., F.L., P.E. e P.D.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato M.E., in giudizio

anche in proprio ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio, in MONDOVI’ (CN), LARGO CAMPANA 2;

– ricorrenti –

contro

MA.AN. e C.F., rappresentati e difesi

dall’Avvocato GIUSEPPE GALLENCA, ed elettivamente domiciliati presso

il suo studio in TORINO, VIA XX SETTEMBRE 60;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1156/13 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti gli altri motivi;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GALLENCA per i controricorrenti che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 15.3.2002, MA.AN. e C.F. convenivano avanti al Tribunale di Mondovì B.I., ved. P., P.E., F.G., D.M.R., M.E., F.L.. Esponevano di essere proprietari di un fabbricato con giardino pertinenziale (foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS)), sito in (OMISSIS), confinante a est con un fabbricato condominiale, anch’esso dotato di giardino pertinenziale (foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS)), di proprietà dei convenuti e costituito in Condominio; che, alla distanza di circa cm 35 dal confine di proprietà, nel 1989, era stato edificato un manufatto in muratura e legno, ad uso forno con porticato, lungo m 3,80, coperto con tegole in cemento; che detta costruzione non rispettava le distanze, essendo collocata a meno di un metro dal fondo degli attori. Concludevano per la condanna dei convenuti alla demolizione e al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti, chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto alla riduzione in pristino vantato dagli attori, per decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c., nonchè del diritto al risarcimento dei danni per decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.; in ogni caso chiedevano il rigetto, in quanto infondate, delle domande di condanna alla demolizione del manufatto e al risarcimento dei danni. Chiedevano il rigetto della domanda, in quanto il manufatto rispettava le Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale di Mondovì, che consente di non rispettare le distanze dai confini in casi del genere; in subordine, chiedevano la condanna degli attori al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. In via riconvenzionale, chiedevano di accertarsi e dichiararsi la violazione delle distanze di cui all’art. 892 c.c. dal confine di proprietà, degli alberi piantati dagli attori nel loro giardino, in prossimità del confine con il giardino di proprietà dei convenuti, nonchè della siepe collocata dagli attori a delimitazione del loro giardino e, di conseguenza, condannare gli attori ad estirpare alberi e siepe; in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, chiedevano di condannare gli attori al risarcimento dei danni patrimoniali in conseguenza della diminuzione del valore della loro proprietà immobiliare a causa della demolizione del manufatto, oltre al danno patrimoniale diretto, conseguente alle spese di demolizione, nonchè al risarcimento del danno morale da liquidare, se del caso, anche in via equitativa.

Disposta una C.T.U. e assunte le deposizioni di vari testimoni, con sentenza n. 222/2007, depositata in data 23.7.2007, il Tribunale di Mondovì, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, ha condannato i convenuti in solido a demolire il manufatto e a risarcire il danno liquidato equitativamente in Euro 1.500,00 in valori monetari correnti; ha condannato gli attori in solido ad estirpare la siepe; ha condannato gli attori in solido al risarcimento dei danni in favore di P.E. per responsabilità precontrattuale, liquidato equitativamente in Euro 1.000,00 in valori monetari correnti; ha respinto tutte le altre domande riconvenzionali formulate dai convenuti; ha compensato integralmente le spese di lite.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello B.I., P.E., F.G., D.M.R., M.E., F.L.. All’udienza del 12.6.2012 si costituivano mediante deposito di memoria P.E. e P.D., nella qualità di figli e unici eredi di B.I., ved. P., già appellante, deceduta il 17.12.2011 nelle more del giudizio d’appello. P.E. e D. dichiaravano di voler subentrare nella posizione processuale della de cuius loro dante causa, richiamando, ratificando e facendo proprie tutte le precedenti difese, domande ed eccezioni svolte dalla suddetta tramite il proprio difensore.

Con sentenza n. 1156/2013, depositata il 28.5.2013, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese del grado.

Avverso tale sentenza M.E., F.L., P.E. e P.D. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso Ma.An. e C.F.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e nullità della sentenza per omessa indicazione di una parte del giudizio in cui è stata pronunciata”, poichè la sentenza impugnata, sia nell’intestazione che nel dispositivo, ma anche nelle parti dedicate allo svolgimento del processo e ai motivi della decisione, ha omesso di indicare l’appellante P.D., che si era costituita, assieme al fratello E., dichiarando di voler subentrare nella posizione processuale della madre deceduta nel corso del giudizio di appello.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e nullità della sentenza per carenza e inidoneità della motivazione in relazione alla condizione di aderenza del forno con il muro di contenimento collocato sul confine. Violazione o falsa applicazione dell’art. 877 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poichè la Corte d’Appello accoglie alcune premesse dell’iter argomentativo svolto dagli appellanti, ma non trae le debite conseguenze sul piano logico-giuridico, con ciò incorrendo nel vizio di motivazione.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e nullità della sentenza per carenza ed inidoneità della motivazione in relazione alla omessa convocazione del C.T.U. per chiarimenti ovvero in relazione all’omesso supplemento di C.T.U.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 871 c.c., comma 2, e art. 877 c.c. e della L. n. 1684 del 1962, art. 9, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, giacchè l’accoglimento della richiesta di audizione a chiarimenti del CTU del primo grado di giudizio, o di supplemento di CTU, avrebbe consentito alla Corte d’Appello di pervenire ad una decisione diversa.

1.4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la “violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e nullità della sentenza per carenza e inidoneità della motivazione in relazione al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in favore degli appellati”, in quanto – se il forno è stato legittimamente edificato in aderenza al preesistente muro di contenimento a confine – ne deriva l’insussistenza di alcun diritto degli appellati al risarcimento dei danni.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – E’ principio consolidato di questa Corte che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n. 8242 del 2003).

Pertanto, l’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando nè dallo “svolgimento del processo”, nè dai “motivi della decisione”, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti (Cass. n. 16535 del 2012). Poichè dunque, l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2), non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, cioè solo se l’atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957 del 2007).

2.2. – Alla luce di questi precedenti, ai quali l’odierna pronuncia intende conformarsi, la sentenza impugnata è nulla.

Non è in atti controverso che, all’udienza del 12.6.2012 si erano costituiti davanti alla Corte territoriale P.E. e P.D. (nella qualità di figli e unici eredi di B.I., ved. P., già appellante, deceduta il 17.12.2011 nelle more del giudizio d’appello), i quali dichiaravano di voler subentrare nella posizione processuale della loro dante causa, richiamando, ratificando e facendo proprie tutte le precedenti difese, domande ed eccezioni svolte dalla suddetta tramite il proprio difensore (peraltro, P.E. precisava di essere già costituito in proprio quale appellante, sicchè tale nuova costituzione interveniva nella sua veste di successore della madre). Tuttavia, nell’intero contesto della sentenza impugnata (intestazione, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) non viene mai rilevata la costituzione in giudizio dei figli e unici eredi di B.I., ved. P., sigg.ri P.E. e D.. Ed in particolare – stante la già effettuata costituzione in giudizio, per altro titolo, di P.E. in proprio – non compare mai il nome di P.D., che dunque risulta completamente estranea alla vicenda processuale; laddove la sentenza riporta nella sua intestazione, come nel dispositivo, il nominativo come parte appellante della defunta P.I..

2.3. – Ne consegue, da un lato, che non ci si trovi in una di quelle situazioni nelle quali – alla luce della giurisprudenza sopra citata – si può ritenere sanata la nullità per raggiungimento dello scopo, poichè la pronuncia non può valere rispetto ad un soggetto non indicato come parte processuale, nei confronti del quale non produce alcun effetto. Nè, d’altra parte, si riscontra la possibilità di individuare per relationem la parte non indicata nella sentenza stessa, che dunque, pur carente di un requisito formale, sia comunque idonea ad assicurare il soddisfacimento dello scopo a cui è preposta l’indicazione delle parti (Cass. n. 23670 del 2011).

E, dall’altro lato, che non si tratti di un errore emendabile con la procedura di correzione, ma di un’omissione totale che non consente alla pronuncia di svolgere la propria funzione essenziale di “legge del caso concreto”, in quanto non è possibile comprendere, dal contenuto complessivo della sentenza, quali siano i soggetti ai quali essa si riferisce e quindi indivduare i soggetti che sono tenuti alle sue statuizioni ed eventualmente al giudicato che si formerà.

Sussiste, pertanto una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.

3. – In conclusione, quindi, alla stregua dei richiamati principi, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Torino Genova, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA