Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22055 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/09/2019), n.22055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5203-2017 proposto da:

S.L., L.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MONTAIONE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

CAMPANELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUSTACCHIO ROBERTO

SIVILLA;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1257/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FALASCHI MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 313/2013, rigettava la domanda dei coniugi L.V. e S.L. volta ad accertare ex art. 950 c.c. il tracciato della linea di confine sulla scorta dei rispettivi titoli di proprietà e delle mappe catastali, tra il fondo rustico di cui erano divenuti proprietari in forza di atto di acquisto del 9.12.1970 ed il fondo confinante di P.A. pervenutogli per atto di donazione del 02.03.2001, individuando sulla scorta degli accertamenti contenuti nella seconda relazione del CTU e di prove testimoniali, il confine con riferimento al primo atto di scorporo, segnalato nella linea di demarcazione dell’area indicata nella prima donazione, ritenendo la base primaria dell’indagine costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà e, in caso di fondo proveniente da uno scorporo, come nella specie, la valutazione del titolo più risalente nel tempo.

In virtù di appello interposto dai coniugi L.V. e S.L., la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1257/2016, respingeva l’appello e confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, i coniugi L. e S. propongono ricorso per cassazione, fondato su plurime censure concentrate in un unico motivo, cui resiste P.A. con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione o l’erronea interpretazione dell’art. 950 c.c. e sotto altro aspetto, ed ove occorra in subordine, la violazione o l’erronea applicazione dell’art. 922 c.c. in combinato disposto con gli artt. 948,1158 e 1159 c.c.; ove occorra, in ulteriore subordine, la violazione ovvero la erronea applicazione dell’art. 1362 c.c. e commi 1 e 2 e dell’art. 1470 c.c.; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del R.D. n. 2153 del 1938, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3; la violazione degli artt. 91,99,112,115 e 116, nonchè dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; sotto altro aspetto, ancora, omesso esame circa fatti decisivi prospettati dalle parti in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

Il motivo è infondato nel suo complesso.

E’ ormai pacifico che, in relazione alla finalità dell’azione di regolamento di confini, che è quella di imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi, l’art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall’osservanza del principio “actore non probante reus absolvitur”, poichè l’onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l’univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l’eliminazione della denunciata incertezza. (Cass., 20/04/2001 n. 5899; Cass., 11/06/1998 n. 5809).

In particolare, al fine di determinare il confine tra fondi il giudice di merito pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria di importanza (salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali), non può tuttavia prescindere dall’esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, nè in ipotesi di lotti frazionati rispetto ad un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dal tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione quando le misure stesse siano gli unici elementi idonei ad individuare la linea di demarcazione tra due proprietà. (Cass. 28/06/2000 n. 8793; Cass., 23/12/1993 n. 12742).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente valutato e giudicato i fatti oggetto della controversia: non solo hanno individuato il confine riferendosi al primo atto di scorporo che segnalava la linea di demarcazione dell’area, ma hanno anche rilevato l’errata riproduzione del frazionamento originario come utilizzato nelle successive cessioni effettuato dall’ing. S.M.. E’ stato lo stesso CTU ad evidenziare l’errore che ha generato la mancata coincidenza tra il dato catastale e quello riveniente dai titoli di proprietà. Inoltre la Corte ha chiarito che l’area indicata nella disposizione testamentaria in favore della figlia G.L. e cioè un vignale e mezzo non può non corrispondere ad aree 99.77 e non ad are 81.06, di estensione notevolmente inferiore.

Per ciò che invece concerne l’omesso esame dedotto dal ricorrente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, i giudici di merito hanno valutato assorbiti tali motivi, sia in primo grado che in secondo grado ed il giudice di legittimità, non potendo entrare nel merito della questione già decisa conformemente nei due gradi di giudizio, non può accogliere tale censura.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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