Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22054 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15212-2015 proposto da:

MIGLIO MARIA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO

LO POLITO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, DIREZIONE SCOLASTICA

REGIONALE PER LA CALABRIA E UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI

COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

USR;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1702/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Domenico Lo Polito difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello con il quale M.M.R. ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata respinta la sua domanda intesa alla condanna dei convenuti Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Direzione Regionale Scolastica per la Calabria e Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza al risarcimento del danno non patrimoniale scaturito da trasferimento dichiarato illegittimo.

La statuizione di improcedibilità è stata fondata sulle seguenti considerazioni: l’appellante ha notificato il ricorso in appello in violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2 ipotesi in relazione alla quale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non consegue alcuna decadenza in ordine al proposto gravame; nel caso di specie, tuttavia, alla inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, è seguita la violazione del termine a difesa di cui all’art. 435 c.p.c. atteso che il ricorso è stato notificato in data 26 marzo 2014 a fronte di un’udienza di discussione fissata per il giorno 3 aprile 2014; consegue alla luce dei principi affermati da Cass. ss.uu. n. 20604 del 2008 che il rinvio dell’udienza di discussione ad altra udienza resta precluso, ponendosi tale rinvio in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.M.R.; gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazioni di norme di diritto ed erronea valutazione degli elementi di fatto, ha censurato la decisione per avere dichiarato improcedibile l’appello per violazione dei termini di cui all’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3. Ha sostenuto, infatti, che, nel caso di specie, l’Amministrazione convenuta si era costituita e non si era limitata a prendere posizione solo in rito, formulando la eccezione di improcedibilità, ma aveva svolto anche precise deduzioni nel merito, senza richiedere la concessione di ulteriori termini per articolare le proprie difese. A tanto conseguiva che, non essendosi resa necessaria alcuna dilatazione dei tempi del processo, ed avendo la parte appellata sanato, con effetto ex tunc, la violazione del termine a comparire, il ricorso doveva essere deciso nel merito.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione) e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. n. 26489 del 2010 n. 5997 del 1994, n. 8711 del 1993).

Con riferimento all’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui, per come pacifico, la notifica del ricorso in appello è avvenuta in violazione del termine a difesa di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3), questa Corte ha ritenuto che si è in presenza di un vizio della notificazione che, come tale, non produce alcuna nullità se l’atto abbia raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c.), per effetto – tra l’altro – della costituzione della parte appellata (cfr. Cass. n. 25684 del 2015, n. 488 del 2010, n. 19818 del 2013, n. 7597 del 1994, n. 12814 del 1991, n. 12204 del 1987, n. 352 del 1987, n. 6141 del 1985). In particolare è stato precisato che la sanatoria si verifica quando la parte appellata abbia assunto una piena posizione difensiva ancorchè abbia eccepito anche l’insufficienza del termine (v. Cass. n. 703 del 1995).

A tanto consegue, premesso che è pacifico che gli odierni controricorrenti nel costituirsi in appello, pur deducendo la violazione del termine a difesa, hanno svolto difese nel merito, che il giudice di appello non avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità del gravame ma procedere alla relativa delibazione nel merito.

In base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice di secondo grado per la decisione nel merito.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

In continuità con la giurisprudenza richiamata nella Relazione il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Catanzaro.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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