Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22054 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 26/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22054

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25874-2014 proposto da:

UMS IMMOBILIARE GENOVA, in persona del suo presidente e legale

rappresentante A.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 5 – PAL. A, presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE

MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCELLO GHELARDI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TECNOTEL ITALIA SRL, in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante P.W., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BORELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

ALTAMURA giusta procura speciale in calce al controricorso;

OTE AIR FREIGHT SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

Presidente del Consiglio d’Amministrazione R.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio

dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SAGITAIR SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SRL, EURO EXPRESS SRL IN

LIQUIDAZIONE, F.A.M., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

EURO EXPRESS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO TRAVERSO

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

UMS IMMOBILIARE GENOVA, TECNOTEL ITALIA SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

SPA, GLOBAL TRANSPORT SRL, OTE AIR FREIGHT SRL, ESSEGIELLE

ASSICURAZIONI SRL, AIG EUROPE SA, FAS DI F.A.M. DITTA

INDIVIDUALE;

– intimati –

Nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del proprio curatore speciale

Dott. F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUTEZIA 5, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANGELO CELLE

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

EURO EXPRESS SRL IN LIQUIDAZIONE, TECNOTEL ITALIA SRL, UMS

IMMOBILIARE GENOVA SPA, OTE AIR FREIGHT SRL, GLOBAL TRANSPORT IN

LIQUIDAZIONE, ESSEGIELLE ASSICURAZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE AIG

EUROPE LIMITED, F.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3318/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto ricorso incidentale Euro Express; assorbito;

udito l’Avvocato SIMONE DE MARTINO;

udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA per delega;

udito l’Avvocato ROMEO RODOLFO;

udito l’Avvocato PIERANGELO CELLE;

udito l’Avvocato PAOLODE SANCTIS MANGELLI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Tecnotel Italia s.r.l., venditrice e mittente di merce da consegnare in Germania, convenne in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a., in qualità di assicuratrice della merce “per conto di chi spetta”, la Global Transport s.r.l, quale spedizioniere, nonchè la Sagitair Spedizioni Internazionali s.r.l. e l’Euro Express s.r.l., in qualità di vettori, richiedendo la condanna della Milano al pagamento dell’indennizzo assicurativo e, in subordine, la condanna della Global Transport e della Sagitair, in via alternativa o solidale, al risarcimento del danno per la perdita della merce.

La Milano Assicurazioni chiese il rigetto della domanda e, in ipotesi, di essere manlevata dalla propria agente Essegielle Assicurazioni s.p.a. per avere emesso l’appendice di polizza in assenza di autorizzazione scritta.

La Global Transport contestò la pretesa, rilevando che la responsabilità poteva essere fatta valere soltanto nei confronti del vettore, mentre la Sagitair sostenne di avere agito in qualità di spedizioniere e chiese, in ipotesi, di essere manlevata dalla propria assicuratrice UMS Generali Marine s.p.a..

La Euro Express contestò anch’essa la domanda e chiese, in via subordinata, di essere manlevata dalla FAS di F.M.A., che aveva materialmente effettuato il trasporto.

La terza chiamata Essegielle chiese la reiezione della domanda di garanzia svolta nei suoi confronti e, a sua volta, chiamò in causa la propria assicuratrice A.I.G. Europa per l’eventuale manleva.

Si costituì in giudizio anche la terza chiamata UMS Generali Marine s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda dell’attrice nei confronti della Sagitair e, in subordine, la reiezione della domanda di manleva esercitata dalla propria assicurata per la parte eccedente il massimale di 750 milioni di Lire, nonchè la condanna della Euro Express a manlevarla da ogni somma che fosse stata condannata a pagare alla Sagitair.

Il Tribunale di Milano accolse la domanda proposta dalla società attrice nei confronti della Milano Assicurazioni, confermando l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di oltre 463.00,00 Euro in favore della Tecnotel; dichiarò “non luogo a provvedere” sulle domande subordinate proposte dalla stessa attrice e dalle altre parti in causa.

In parziale riforma della sentenza, la Corte di Appello ha condannato la Sagitair a pagare alla Milano, che aveva agito in surrogazione ex art. 1916 c.c., la somma di 463.000,00 Euro da questa corrisposta alla Tecnotel, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ha inoltre condannato la UMS a pagare alla Sagitair l’indennizzo di 387.084,44 Euro, oltre interessi legali dal 12.11.2003, e la Euro Express a pagare alla medesima Sagitair, a titolo di risarcimento danni, la differenza tra quanto dalla stessa corrisposto alla Milano per capitale e accessori e quanto ricevuto dalla UMS a titolo di indennizzo assicurativo; ha inoltre condannato F.A. a pagare alla Euro Express la somma dalla stessa versata alla Sagitair.

Ha proposto ricorso per cassazione la UMS Immobiliare Genova s.p.a. (già UMS Generali Marine), affidandosi a due motivi; hanno resistito sia la OTE AIR FREIGHT s.p.a. (incorporante della Sagitair) che la Euro Express s.r.l. in liquidazione, la seconda proponendo anche ricorso incidentale basato su tre motivi; a quest’ultimo hanno resistito sia la Tecnotel Italia s.r.l., con controricorso, che la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria-Sai incorporante la Milano Assicurazioni), a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale “subordinato”; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Hanno depositato memoria la UMS, la UnipolSai e la Euro Express s.r.l. in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

SUL RICORSO PRINCIPALE.

1. Col primo motivo, la UMS denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e/o 1224 e 1917 c.c. e censura la Corte nella parte in cui l’ha condannata “a corrispondere a SAGITAIR (…) l’indennizzo assicurativo di Euro 387.084,44 con gli interessi legali dal 12.11.2003”, ossia, per quanto emerge dalla motivazione, dalla data della domanda giudiziale.

Premesso che la polizza intercorsa fra Sagitair e UMS prevedeva un massimale di 750 milioni di Lire “per ogni autocarro o vagone” e che tale limite, opposto dalla compagnia assicuratrice, non era mai stato contestato dalla Sagitair, la ricorrente deduce che l’obbligo dell’assicuratore era divenuto esigibile solo nel momento in cui erano stati accertati la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare delle somme dallo stesso dovute al danneggiato, con la conseguenza che l’assicuratrice non poteva essere considerata in mora prima di tale momento (ossia prima della pubblicazione della sentenza di appello); assume pertanto che la condanna indennitaria della UMS nei confronti della Sagitair avrebbe dovuto essere limitata al massimale di polizza (al netto della relativa franchigia), senza poter essere maggiorato degli interessi dalla data della domanda giudiziale.

1.1. Premesso che la Corte ha escluso che vi sia stato un ritardo nella liquidazione ascrivibile a “comportamento colpevole dell’assicurazione idoneo a fondare la sua responsabilità ex art. 1224 c.c. ai fini del riconoscimento della rivalutazione” e che non ricorre dunque – alcuna ipotesi di mala gestio, si tratta di stabilire se gli interessi legali siano dovuti dalla data dell’accertamento e della liquidazione del debito dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato o dalla data della domanda di manleva dell’assicurato; il che incide, in termini più generali, sull’individuazione del soggetto (l’assicurato o l’assicuratore) su cui vengono a ricadere le conseguenze della durata del processo: è evidente, infatti, che l’affermazione che gli interessi decorrano dalla liquidazione del danno a favore del terzo comporta che l’assicuratore non subisca alcuna conseguenza dalla durata del processo (restando il suo debito insensibile al tempo trascorso fra la data della richiesta dell’assicurato e quello dell’accertamento del danno), con l’ulteriore conseguenza che l’assicurato possa essere tenuto a pagare al danneggiato un danno incrementato degli interessi senza possibilità di recuperare dall’assicuratore quanto pagato per gli interessi nel frattempo maturati (nel caso di specie, in cui la domanda di indennizzo risale al 2003 e la liquidazione del danno è avvenuta nel 2013, sono maturati interessi per un importo di oltre 90.000,00 Euro, che la sentenza impugnata ha consentito all’assicurato di recuperare e che l’assicuratrice contesta di dover pagare).

1.2. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte non è univoca.

Nel senso proposto dalla ricorrente, si è affermato che “l’assicurato, finchè non sia stata accertata (giudizialmente o negozialmente) la sua responsabilità e l’ammontare della somma da lui dovuto al terzo danneggiato, non può pretendere l’indennizzo da parte dell’assicuratore”, poichè “fino a quel momento, anche se l’assicurato abbia provveduto a chiamare in causa l’assicuratore a norma dell’art. 1917 c.c., u.c. non si può parlare di inadempimento e di costituzione in mora nè di esistenza, a favore dello stesso assicurato, di un credito liquido ed esigibile, produttivo di interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 c.c.” (Cass. n. 1193/1989); si è precisato che l’assicuratore “è tenuto al pagamento degli interessi oltre il massimale soltanto se ritardi senza giustificato motivo il pagamento dell’indennità assicurativa, che sia divenuta liquida ed esigibile, a decorrere dal momento della liquidazione, senza che rilevi la richiesta di pagamento dell’indennità che sia effettuata anteriormente a tale momento, anche se sotto forma di chiamata in causa a norma dell’artt. 1917 c.c., u.c.” (Cass. n. 5137/1998).

In senso opposto si è espressa Cass. n. 1885/2002, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento del danno comporta che, ove l’assicuratore non abbia fatto seguire, alla richiesta della controparte, l’offerta di una somma adeguata ed abbia preferito, nel suo interesse, attendere l’esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l’assicurato da tutto quanto quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale all’esito del giudizio (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria sull’originaria misura del danno)”.

Nello stesso senso, Cass. n. 2525/1998 aveva già affermato che “nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla costituzione in mora gli interessi, ancorchè esorbitanti i limiti del massimale”; e, in precedenza, Cass. n. 7330/1995 aveva confermato la pronuncia di appello che aveva maggiorato la somma dovuta dalla compagnia assicuratrice all’assicurato, che l’aveva chiamata in manleva, degli interessi maturati dal momento della chiamata in causa (e non da quello successivo dell’accertamento della responsabilità dell’assicurato).

1.3. Ritiene il Collegio di dare continuità a questo secondo indirizzo, considerando che:

sebbene l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato non sia esigibile fino a quando non sia accertato e liquidato il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato, non può tuttavia negarsi che l’obbligo sorge già per effetto della commissione dell’illecito di cui l’assicurato è chiamato a rispondere;

la domanda giudiziale, compresa quella proposta con la chiamata in causa, vale a costituire in mora l’assicuratore (ex art. 1219 c.c.) che, da quel momento, benchè non tenuto a pagare, assume su di sè l’onere degli interessi sulla somma che sarà eventualmente accertata come dovuta;

l’assicuratore che non volesse assumere questo onere potrebbe avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 1917 c.c., comma 2, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, previa comunicazione all’assicurato;

tale soluzione è pienamente coerente con le finalità sottese all’art. 1917 c.c., giacchè “tenere indenne” non può avere altro significato che quello di consentire all’assicurato di riversare sull’assicuratore quanto da lui dovuto al terzo: ciò comporta che, ove sia stato previsto un massimale, questo possa essere superato per gli interessi maturati dal momento in cui l’assicurato abbia costituito in mora l’assicuratore; in caso contrario, quest’ultimo verrebbe a lucrare il vantaggio di continuare a disporre della somma corrispondente al massimale e di goderne i frutti (anche per anni), mentre l’assicurato non sarebbe effettivamente “tenuto indenne” allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se il pagamento fosse avvenuto al momento della domanda giudiziale;

risulta dunque corretta e pienamente condivisibile la scelta della Corte di merito di far decorrere gli interessi dalla domanda giudiziale e il motivo va, conseguentemente, rigettato.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e censura la Corte per avere omesso di pronunciare sulla domanda da essa proposta nei confronti della Euro Express, volta a conseguire l’integrale rimborso della somma che fosse stata condannata a pagare in favore della propria assicurata Sagitair.

Al riguardo, la UMS rileva (richiamando Cass. n. 13342/2004) che l’assicuratore può agire a tutela del proprio diritto di surrogazione anche prima del pagamento dell’indennità assicurativa ed evidenzia che la domanda nei confronti della Euro Express era stata proposta nella comparsa di costituzione in primo grado e ribadita all’atto della precisazione delle conclusioni, nonchè reiterata nel giudizio di appello (sia con l’atto introduttivo che in sede di precisazione delle conclusioni), tanto che la Corte ne aveva dato atto nella parte espositiva della sentenza, senza tuttavia provvedere su di essa.

2.1. Il motivo è fondato: la Corte ha omesso di provvedere sulla domanda, che avrebbe dovuto essere esaminata in quanto proposta in primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza e pag. 24 del ricorso principale) e riproposta con appello incidentale subordinato (cfr. pag. 29 del ricorso principale e conclusioni della UMS trascritte nella sentenza impugnata) per l’ipotesi – verificatasi – di condanna della UMS a indennizzare la Sagitair: ne consegue l’accoglimento della censura e il rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite fra la UMS e la Euro Express in liquidazione.

SUL RICORSO INCIDENTALE DELLA EURO EXPRESS.

3. Col primo motivo, la Euro Express deduce la violazione dell’art. 1678 c.c. e segg. e art. 1737 c.c. e segg. e censura la Corte per avere considerato la Sagitair come vettore anzichè come spedizioniere, facendone conseguire l’accoglimento delle domande proposte nei confronti della medesima (dalla Tecnotel e, in surrogazione, dalla Milano) e, a cascata, l’accoglimento della domanda della Sagitair nei confronti della UMS, con conseguente surrogazione della UMS nei diritti della medesima Sagitair; assume pertanto che dovevano “decadere” sia la domanda di garanzia svolta dalla Sagitair sia la domanda in surroga svolta dalla UMS nei confronti della Euro Express.

3.1. Il secondo motivo – subordinato – deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 – 1342 e 2697 c.c.: la ricorrente assume che, qualora dovesse essere confermata la responsabilità della Sagitair e dovessero essere ritenute fondate la domanda di garanzia della Sagitair e la domanda di surroga della UMS, la Euro Express dovrebbe essere “manlevata dalla Milano Assicurazioni s.p.a., in forza della polizza della responsabilità del vettore n. (OMISSIS)”; censura pertanto la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’operatività della polizza e assume che le limitazioni individuate dalla Corte non potevano operare in difetto di specifica approvazione scritta delle relative clausole da parte della Euro Express (non provata dalla Milano Assicurazioni).

3.2. Il terzo motivo (sotto la rubrica “sulle spese del giudizio anche in via di ricorso incidentale”) denuncia la “conseguente” erroneità delle statuizioni sulle spese disposte dal giudice di appello.

3.3. Premesso che il ricorso della Euro Express è tardivo, ex art. 334 c.p.c., in quanto proposto oltre la scadenza del termine “lungo” per l’impugnazione della sentenza, il primo motivo risulta inammissibile poichè l’interesse alla sua proposizione non è sorto per effetto dell’impugnazione principale, ma sussisteva già per effetto della pronuncia di appello (cfr. Cass. n. 12387/2016: “l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale”): ciò in quanto, accogliendo la domanda di Sagitair nei confronti della Euro Express (per l’importo non coperto dall’indennizzo UMS), la sentenza di secondo grado aveva affermato sia la responsabilità della Sagitair in qualità di vettore che quella ex recepto della Euro Express nei confronti della medesima Sagitair; la circostanza che col ricorso principale sia stata denunciata l’omessa pronuncia sulla domanda svolta dalla UMS (in surrogazione della Sagitair) nei confronti della Euro Express consente di comprendere le ragioni della proposizione del ricorso incidentale, ma non vale a far ritenere sorto ex novo un interesse che già emergeva dalla sentenza di appello.

3.4. Il ricorso è egualmente inammissibile in relazione al secondo motivo, giacchè anche l’interesse ad impugnare la decisione nella parte in cui non ha accolto la richiesta di manleva da parte della Milano era già attuale per effetto della pronuncia della sentenza (che conteneva una pronuncia di condanna della Euro Express rispetto alla quale avrebbe potuto operare la manleva) e non discende pertanto dalla proposizione del ricorso principale.

Un’ulteriore ragione di inammissibilità è costituita dalla novità della questione introdotta col motivo (quella del difetto della specifica sottoscrizione delle clausole limitative), che non è trattata dalla sentenza e rispetto alla quale la ricorrente incidentale non ha dedotto se, come e quando l’abbia introdotta nel giudizio di merito.

3.5. Inammissibile è anche il terzo motivo, che si limita a proporre un’istanza assolutamente generica di revisione delle statuizioni sulle spese di lite.

4. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. avverso il ricorso incidentale della Euro Express rimane assorbito.

5. Atteso che il giudizio di rinvio dovrà concernere la sola domanda della UMS nei confronti della Euro Express, può provvedersi alla liquidazione delle spese di lite fra le altre parti, secondo il criterio della soccombenza e nelle misure indicate in dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in relazione al ricorso incidentale della Euro Express s.r.l. in liquidazione.

PQM

 

La Corte, rigettato il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite fra la UMS Immobiliare Genova s.p.a. e la Euro Express s.r.l. in liquidazione, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Euro Express e assorbito il ricorso incidentale condizionato della UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;

condanna la UMS Immobiliare Genova s.p.a. a rifondere le spese di lite in favore della OTE Air Freight s.r.l., liquidandole in Euro 10.000,00 pr compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;

condanna la Euro Express s.r.l. in liquidazione a rifondere le spese di lite in favore della UnipolSai e della Tecnotel Italia s.r.l., liquidandole, per compensi, in Euro 10.000,00 quanto alla prima e in Euro 7.800,00 quanto alla seconda, oltre – per ciascuna – alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Euro Express, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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