Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22054 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30235/2014 R.G. proposto da:

F.O. e P.E.A., rappresentati e difesi

dall’Avv. Romano Vaccarella, con domicilio eletto in Roma, Corso

Vittorio Emanuele, n. 269.

– ricorrenti –

contro

L.A.M. e B.G.M., rappresentati e

difesi dall’avv. Pierluigi Buzzanca, dall’avv. Giovanni Corbyons e

dall’avv. Mariano Protto, con domicilio eletto presso quest’ultimo

in Roma, Via Cicerone, n. 44.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 867/2014,

depositata il 26.6.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28.3.2018 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.O. e P.E.A. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 867/2014.

I ricorrenti erano stati convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, da L.A.M. e B.G.M., proprietari di un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), confinante con la loro proprietà, i quali avevano asserito che le parti avevano sottoscritto un accordo in virtù del quale i ricorrenti erano stati autorizzati a costruire taluni immobili sul confine ma che le opere erano risultate difformi rispetto a quanto concordato.

Avevano chiesto la rimozione delle costruzioni, il taglio degli alberi di alto fusto e la demolizione di un edificio edificato in violazione della distanza di mt. 10, o, in subordine, all’arretramento di detta costruzione fino al rispetto di mt. 5 dal confine, con risarcimento del danno e pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Bergamo ha accolto parzialmente la domanda, ordinando la rimozione di due saracinesche poste a chiusura di un garage e di un pannello metallico posto sul confine, l’estirpazione degli alberi oggetto di domanda e l’arretramento della costruzione fino al rispetto della distanza di dieci metri dagli edifici degli attori. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Brescia, che, su appello di F.O. e di P.E.A., ha confermato la condanna all’arretramento della costruzione realizzata a meno di mt. 10 dagli edifici fronteggianti ed il taglio degli alberi mentre ha respinto le altre domande, compensando parzialmente le spese di lite.

Per quanto qui ancora interessa, la sentenza ha ritenuto irrilevante che gli edifici non si fronteggiassero, stabilendo che le prescrizioni degli strumenti locali, ove prevedevano che la distanza dovesse essere calcolata in senso radiale e non lineare, erano integrative dell’art. 873 c.c..

Il ricorso si sviluppa in un unico motivo, illustrato con memoria.

I resistenti hanno depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli 8.4.1 e 28.5 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Pontirolo Nuovo, artt. 872,873 e 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che le norme degli strumenti locali che imponevano di calcolare la distanza tra le costruzioni in senso radiale fossero integrative dell’art. 873 c.c., benchè detta norma sia applicabile solo qualora le costruzioni diano luogo ad intercapedini dannose e siano quindi fronteggianti; che la sentenza, facendo malgoverno delle regole di interpretazione contrattuale, non avrebbe considerato che le norme tecniche di attuazione del piano regolatore, all’art. 9.6.1., sottraevano all’obbligo di rispetto della distanza inderogabile gli edifici muniti di parere finestrate che si contrapponessero per meno di tre metri, essendo quindi irragionevole imporre una prescrizione più rigorosa agli edifici che non si fronteggiavano affatto.

2. Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha ritenuto che i resistenti erano tenuti ad osservare la distanza minima di ml. 10, imposta dall’art. 28.5 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Pontirolo Nuovo, da calcolarsi a raggio così come testualmente disposto dall’art. 8.4. delle medesime norme tecniche. La sentenza ha inoltre stabilito che gli edifici non si fronteggiavano, poichè quello degli attori era posto sul confine e si sviluppava in direzione nord, mentre quello dei convenuti era stato edificato lungo la proiezione della linea di confine, sviluppandosi in direzione sud.

I ricorrenti sostengono che l’art. 873 c.c., nel prevedere che i regolamenti locali possano prevedere distacchi maggiori di quelli imposti dal codice civile, non ammetterebbero deroghe al principio per cui la violazione delle distanze può configurarsi solo tra edifici fronteggianti, essendo la norma rivolta ad impedire intercapedini dannose per ragioni di salubrità ed igiene.

Questa Corte ha, però, più volte stabilito che le norme contenute nei regolamenti edilizi che impongono distanze tra gli edifici maggiori di quelle previste dal codice civile o tra le costruzioni e i confini, poichè sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini dannose ma anche a tutelare l’assetto urbanistico, vanno osservate a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.

Esse difatti conservano carattere integrativo delle norme del codice civile anche qualora siano inserite in un contesto normativo, quale quello del piano regolatore, diretto a tutelare il paesaggio o regolare l’assetto del territorio, mirando comunque a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati (cfr., Cass. 18.2.2014, n. 3854; Cass. 24.9.2008, n. 24013; Cass. 4.10.2005, n. 19350; Cass. 28.9.2004, n. 19449; Cass. 23.9.1989, n. 1517; Cass. 10.12.1973, n. 3353).

Di conseguenza le norme tecniche del Comune di Pontirolo Nuovo dovevano essere osservate a prescindere dal fatto che gli immobili si fronteggiassero e senza che potesse residuare alcun dubbio circa la necessità che la distanza fosse calcolata a raggio poichè la norma locale andava interpretata anzitutto in base al suo tenore letterale. I regolamenti edilizi sono, difatti, espressione di una potestà normativa secondaria in quanto disciplinano i rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente. La relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall’art. 12 preleggi (Cass. 28.4.2017, n. 20357). Nel caso in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare non sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete deve ricorrere al criterio sussidiario costituito dalla ricerca, mediante l’esame complessivo del testo, dell’intenzione del legislatore, che assume un valore paritetico rispetto a quello letterale al fine di ovviare all’equivocità del testo da interpretare (Cass. 6.4.2001, n. 5128).

Per altro verso, l’assunto secondo cui l’interpretazione di dette previsioni data dalla Corte distrettuale risulterebbe illogica poichè introdurrebbe, nel caso in esame, vincoli più restrittivi rispetto alla disciplina fissata dall’art. 9.6.1. secondo alinea delle norme tecniche (la quale, imponendo un distacco minimo di mt. 10 solo tra le costruzioni fronteggianti per almeno tre metri se munite di pareti finestrate, consentirebbe l’edificazione a distanza inferiore tra siffatte costruzioni ove prive di finestre finestrate), propone di interpretare l’art. 8.4 in contrasto con un dato testuale chiaro ed inequivoco, finendo per disattendere il criterio interpretativo letterale, che, invece, ha carattere prioritario, e pervenendo ad un’inammissibile disapplicazione della disposizione che impone il calcolo della distanza con metodo radiale.

Per contro, per le norme regolamentari che in tema di distanze hanno carattere integrativo ai sensi dell’art. 872 c.c., può porsi innanzi al giudice ordinario soltanto un problema di disapplicazione dell’atto amministrativo per eventuali vizi di legittimità, mentre, in un campo come quello della disciplina del territorio, nel quale la tutela del pubblico interesse comporta valutazioni di ampia discrezionalità amministrativa, non è configurabile una possibilità di disapplicazione per ragioni attinenti all’intrinseco contenuto delle norme anzichè a vizi formali dell’atto (Cass. 6.6.1985, n. 3361).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5200,00 per compenso, oltre ad Iva, Cnap e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Si dà atto che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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