Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22054 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 03/09/2019), n.22054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26375-2017 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DAVIDE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE GRACI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO BALSAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.N. convenne in giudizio B.E. davanti al Tribunale di Agrigento e – sulla premessa di aver depositato presso un istituto bancario i suoi risparmi con cointestazione dei titoli in favore dei nipoti B.E. e S.D., e che il primo dei due si era appropriato indebitamente della somma complessiva di Euro 149.772,50 – chiese che il convenuto fosse condannato alla restituzione di detta somma, con interessi ed il carico delle spese.

Si costituì in giudizio il convenuto dopo la prima udienza, contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dall’attore, sostenendo che questi si era appropriato indebitamente di Euro 40.000 in titoli postali cointestati e chiedendo la condanna del S., in via riconvenzionale, alla restituzione della somma di Euro 20.000.

Interrotto il giudizio per morte dell’attore, la causa fu riassunta da S.D. in qualità di erede universale per testamento del defunto S.N..

Il Tribunale accolse in parte la domanda attrice, condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 32.709 con interessi ed il carico delle spese, nel contempo respingendo la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (come tale qualificata) per tardività.

2. La pronuncia è stata impugnata dal B. in via principale e dal S. in via incidentale e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 31 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello principale per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., ha dichiarato inefficace l’appello incidentale siccome tardivo ed ha compensato le spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che il B. si era limitato ad affermare che il Tribunale aveva erroneamente qualificato la sua richiesta di restituzione come domanda riconvenzionale, mentre “avrebbe dovuto specificatamente argomentare in ordine all’affermata assenza di una propria domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado”. Quanto alle ulteriori considerazioni svolte dall’appellante, esse erano “del tutto incomprensibili, non rilevandosi da esse quali parti della sentenza impugnata l’appellante intenda contestare”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre B.E. con atto affidato a due motivi.

Resiste S.D. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,

sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione degli artt. 5 e 342 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe fatto applicazione del nuovo testo dell’art. 342, non applicabile nella fattispecie catione temporis, poichè l’appello era stato introdotto con atto notificato il 10 febbraio 2012, cioè prima dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 112,342,348-bis e 348-ter c.p.c., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare come domanda riconvenzionale la sua semplice opposizione in compensazione di un maggior credito. Vi sarebbe poi anche un’errata valutazione della prova testimoniale.

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Rileva il Collegio che è esatta l’osservazione del ricorrente circa la non applicabilità del testo vigente dell’art. 342 c.p.c. al caso in questione, poichè l’appello fu notificato in data 11 febbraio 2012, e quindi prima che la norma citata entrasse in vigore. La correttezza di tale rilievo, però, non giova al ricorrente, perchè anche nel testo previgente dell’art. 342 c.p.c. era onere dell’appellante contestare comunque in modo chiaro e pertinente il contenuto della sentenza di primo grado. La Corte d’appello ha censurato l’impugnazione essenzialmente per la sua genericità ed è evidente che, in presenza di simile argomentazione, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’errore di valutazione del giudice, cioè avrebbe dovuto dimostrare che il suo appello era sufficientemente specifico e idoneo ad essere esaminato nel merito, anche se alla luce del testo previgente dell’art. 342 c.p.c.. Ne risulta, quindi, l’evidente inconferenza della censura rispetto alla sentenza impugnata.

4. Il secondo motivo è inammissibile per le seguenti ragioni.

Quanto all’errata valutazione della prova testimoniale, genericamente dedotta, si tratta all’evidenza di una contestazione che attiene al merito e che non è più proponibile in questa sede.

L’ulteriore affermazione della Corte d’appello secondo cui le altre argomentazioni dell’appellante erano incomprensibili non è fatta oggetto di censura.

Ciò premesso, rileva il Collegio che le censure prospettate nel motivo in esame potrebbero trovare ingresso in questa sede solo se fosse stata superata la fondamentale ratio decidendi della Corte d’appello, e cioè che l’appello era inammissibile per genericità. Ma tale argomentazione non è stata superata, come si è visto a proposito del primo motivo.

Ed è comunque appena il caso di rilevare, ad abundantiam, che la sentenza di primo grado aveva dato conto della linea difensiva del B., senza fare alcun accenno alla presunta eccezione di compensazione; e tanto trova puntuale riscontro nella comparsa di costituzione e risposta davanti al Tribunale di Agrigento dalla quale emerge che il B. chiese proprio la condanna del S. alla restituzione della somma di Euro 20.000, correttamente ritenuta domanda riconvenzionale. Il tutto senza contare che anche l’eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere proposta nei termini di cui all’art. 167 c.p.c..

5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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