Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22053 del 31/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12565-2015 proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17,
presso lo studio dell’avvocato MANFREDO PIAZZA, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO FERRARI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP., in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO
COLLETTA, ALDO BULGARELLI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6837/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 28/11/2013, depositata il 24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Filippo Sciuto difensore del controricorrente che si
riporta ai motivi scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” C.N. ha proposto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ricorso per revocazione della sentenza n. 8637 di questa Corte, depositata il 24 marzo 2014. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Si premette che poichè il giudizio di primo grado è stato instaurato in epoca antecedente al 4 luglio 2009, non trova applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 la modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, 1. cit. che ha abbreviato da un anno a sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c..
Dall’esame degli atti di causa risulta che la notificazione del ricorso per revocazione è avvenuta mediante spedizione a mezzo posta effettuata con raccomandata inviata in data 6 maggio 2015 e quindi ben oltre il termine annuale, applicabile ratione temporis, decorrente dalla pubblicazione, avvenuta in data 24 marzo 2014, della decisione della quale è chiesta la revocazione.
Nè nella specie assume rilievo la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ss.uu. n. 749 del 2007 n. 10452 del 2006, n. 820 del 2006, n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002).
In base alle considerazioni che precedono il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili in quanto coerenti alla giurisprudenza di questa Corte (v., in tema di revocazione, con specifico riferimento alle controversie in materia di lavoro: Cass. n. 4652 del 2002) e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale. A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016