Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22053 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 24/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 406-2015 proposto da:

P.L. e B.M., in proprio e come legale

rappresentante della PULI & PUPI IMPRESA DI PULIZIE DI

P.L. E B.M. S.N.C., domiciliate ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dagli avvocati SIMONA GOLTARA, NADIA CORA’ giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO ACCORDI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale Dr.

PE.AL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PROSPERI MANGILI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIONIGI BIANCARDI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 478/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 4/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.L. e B.M., in proprio e quale legale rappresentanti della Puli & Pupi Impresa di Pulizie di P.L. e B.M. s.n.c., hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia pubblicata il 4 aprile 2014 di rigetto del gravame principale dalle medesime proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova depositata il 14 giugno 2011 nonchè dell’appello incidentale proposto da G.S. e relativo alla compensazione delle spese tra le parti operata dal primo Giudice.

In primo grado le attuali ricorrenti avevano citato in giudizio la G., ragioniera, e, premesso che avevano conferito alla convenuta sin dal 1992 l’incarico di provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di svolgere attività di assistenza e consulenza contabile e fiscale della predetta società, che nel 2002 erano stati notificati a loro carico avvisi di accertamento ILOR, IRAP, IVA e IRPEF per gli anni di imposta 1997 e 1998, che la professionista aveva omesso di impugnare detti avvisi e, pertanto, le istanti non avevano potuto beneficiare del condono di cui alla L. n. 289 del 2009, il che aveva determinato danni alla società e di riflesso anche ai soci, avevano chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle attrici e dalla predetta società, per inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero ex art. 2043 c.c..

La G. si era costituita e, pur confermando di aver avuto dalle attrici, quale ragioniera non iscritta all’albo sino al 2001, l’incarico per la conservazione e scritturazione delle scritture contabili nonchè per la redazione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali della società, aveva rappresentato di essersi iscritta all’albo dei ragionieri commercialisti nel 2001 e di poter, dalla data di tale iscrizione, svolgere attività di rappresentanza e difesa in commissione tributaria; aveva negato, tuttavia, che le fosse stato conferito l’incarico di proporre ricorso alla Commissione tributaria e di presentare istanza di condono e aveva sostenuto di aver espresso parere negativo in merito all’instaurazione di un contenzioso tributario, sia perchè i rilievi sollevati dalla Guardia di Finanza, soprattutto in ordine al pagamento “in nero” di alcuni dipendenti, erano fondati, sia perchè riteneva che, se fosse stato previsto un condono, questo non sarebbe stato condizionato dalla instaurazione di un contenzioso avverso gli accertamenti, laddove, invece, il legislatore, con la L. n. 289 del 2002, art. 16 aveva poi posto il limite di definibilità agli accertamenti in contestazione alla data del 29 settembre 2002; aveva, quindi, chiesto il rigetto della domanda e, comunque, di chiamare in causa, in manleva, la Carige Assicurazioni S.p.a..

La società assicuratrice si era costituita ed aveva eccepito la non operatività della polizza.

Il Tribunale adito aveva rigettato la domanda e aveva compensato totalmente le spese di giudizio tra le parti, ritenendo che non era stato provato che le attrici avessero conferito alla convenuta l’incarico di proporre ricorso alla Commissione tributaria e di presentare poi l’istanza di condono e che, dalla denuncia di infortunio alla compagnia di assicurazioni, risultava che la ragioniera era contraria ad introdurre il contenzioso, convinta che la pendenza della lite non fosse indispensabile per fruire del possibile condono.

G.S. e Carige Assicurazioni S.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Il primo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1175,1375,2230,2236 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5”.

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, pur in presenza di un contratto di mandato professionale continuativo per lo svolgimento dell’opera intellettuale avente ad oggetto la tenuta della contabilità, l’assistenza e la consulenza contabile e fiscale della società, ha rigettato la domanda ritenendo che il cliente avrebbe dovuto fornire in giudizio la prova dell’esistenza del mandato professionale per proporre ricorso alla Commissione Tributaria avverso gli avvisi di accertamento in questione (cd. mandato alle liti) e dell’incarico di presentare istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002.

Assumono le ricorrenti che la redazione della procura speciale alle liti rientra tra i compiti del professionista e si chiedono come avrebbero potuto fornire la prova di tale procura se la professionista, essendo contraria all’impugnazione, sulla base di una errata convinzione circa la sua non necessarietà, non aveva provveduto a redigerla nè aveva svolto l’attività strumentale a tale impugnazione.

Ad avviso delle ricorrenti, proprio in tale errore di giudizio e nella conseguente incauta omissione dell’impugnazione si sostanzierebbe l’inesatto adempimento dell’obbligazione gravante sul professionista, risultando, secondo le predette parti, che il non aver impugnato gli avvisi di accertamento, per gli anni 1997 e 1998 e il non aver aderito al condono, non sarebbe stato frutto di una dimenticanza ma di una precisa scelta professionale (come si evincerebbe dalla lettera all’assicurazione e dall’adesione al condono per gli anni 1999/2001 e 2002); errerebbe, quindi, la Corte di merito “quando fa dipendere la soluzione del caso esclusivamente dalla circostanza” che, nel caso di specie, il cliente avrebbe dovuto fornire la prova della procura alle liti e dell’incarico assunto dalla commercialista di presentare istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, senza considerare che il danno sarebbe stato cagionato non dal mancato conferimento della procura alle liti ma dall’errore di valutazione prognostico effettuato dalla professionista che scientemente e volutamente aveva deciso di non procedere con l’impugnazione giudiziale.

Sul punto, ad avviso delle ricorrenti, la sentenza sarebbe carente di valutazione e motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile con riferimento alla lamentata insufficiente motivazione, dovendosi nella specie applicare l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Ed invero la norma, così come riformulata, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – vizi questi nella specie non sussistenti e peraltro neppure specificamente denunciati -, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257), di cui si dolgono, invece, le ricorrenti.

2.2. Il motivo è inammissibile anche sotto il profilo delle doglianze prospettate ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ed invero il vizio della sentenza previsto dalla norma appena citata deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., ord., 26/06/2013, n. 16038).

Nella specie, invece, non risulta specificato in quali termini la Corte di merito abbia violato le norme indicate nè può rimediarsi a tanto con le memorie.

In realtà, con il mezzo all’esame, si ripropongono, inammissibilmente in questa sede, questioni di fatto già valutate dal Giudice di merito.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., artt. 61,62,112,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa, insufficiente, contraddittoria pronuncia e motivazione su fatti controversi decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, le ricorrenti sostengono che la Corte di merito, sulla base delle “presunzioni emergenti dagli atti processuali”, “avrebbe dovuto comunque censurare il comportamento del professionista imperito e negligente, risultando comprovato, in forza anche solo di presunzioni, gravi, precise e concordanti, la sussistenza di un contratto di mandato conferito dalle clienti… al professionista avente ad oggetto l’assunzione e lo svolgimento di tutte le iniziative opportune e confacenti allo scopo del cliente di aderire al condono per gli anni 1997 e 1998”.

3.1. Il motivo non può essere accolto.

3.2. Con riferimento ai lamentati vizi motivazionali, ribadisce la Corte che al caso all’esame deve applicarsi, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente, pur avendo le ricorrenti lamentato anche l’omessa motivazione – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, le ricorrenti, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 del codice di rito, ripropongono, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis.

3.3. Quanto alle ulteriori censure proposte con il motivo all’esame, oltre a ribadirsi quanto già evidenziato, con riferimento al primo motivo, nel p. 2.2., si osserva altresì che il ricorso alla prova per presunzioni rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito, il cui mancato esercizio specie in difetto di una sollecitazione della parte interessata, sollecitazione cui non si fa alcun cenno nel motivo all’esame non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 9/04/1983, n. 2539).

Si evidenzia, inoltre, che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16/05/2012, n. 7653), e tale vizio nella specie non sussiste.

3.4. In sostanza, peraltro, anche con il motivo all’esame, le ricorrenti tendono ad una rivalutazione dei fatti e delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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