Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22051 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6155-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA

GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CARLO SCARPANTONI, LUCA SCARPANTONI, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

27/02/2014, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza n. 149/2014, depositata in data 3 marzo 2014, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della decisione del Tribunale di Teramo, ha dichiarato il diritto dell’appellante M.R. alla rivalutazione dell’anzianità contributiva, per il periodo di esposizione qualificata ad amianto, mediante applicazione del coefficiente dell’1,25 %, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda giudiziaria fosse proponibile sul rilievo che in data 15 giugno 2005 l’interessato aveva presentato domanda all’INAIL per ottenere il rilascio della certificazione necessaria al riconoscimento del beneficio. Il giudice di appello ha escluso, infatti, “stante la particolarità della disciplina dettata in tema di esposizione ad amianto”, la necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo nei confronti dell’INPS ente erogatore della provvidenza.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. Parte controricorrente ha resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c., ha censurato la decisione per avere ritenuto proponibile la domanda giudiziaria pur in assenza di preventiva istanza amministrativa ad esso INPS.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Invero, in base ai principi generali, la domanda giudiziale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione ed è necessaria in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione pretesa.

Come chiarito da questa Corte, “la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio.” (Cass. n. 732 del 2007). La tesi della generale indispensabilità della istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c. (nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale), nei confronti sia dell’INPS che degli altri enti erogatori, anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro (per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre Cass. n. 18623 del 2003, n. 5149 del 2004, n. 11756 del 2004, n. 26146 del 2010, n. 2063 del 2014.

Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati – così Cass. n. 16153 del 2001 – ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – così Cass. n. 20892 del 2007-).

La necessità della preventiva proposizione della domanda amministrativa con specifico riferimento al beneficio in oggetto è stata ripetutamente affermata da questa Corte sulla base di considerazioni di ordine sistematico in relazione all’autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva nell’ambito della generale posizione assicurativa facente capo all’interessato (v., tra le altre, Cass. ord.. n. 1629 del 2012,n. 26786 del 2014, n. 1566 del 2015, n. 23093 del 2015). A tale orientamento non può validamente opporsi che la L. n. 257 del 1992 non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all’INAIL, il D.L. n. 269 cit., art. 47. Ciò proprio in quanto esiste la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” – Cass. Sez. U., n. 7269 del 2004 – che impone alla parte privata di compulsare ante causam l’ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all’amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni.

La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all’INPS, unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; nè può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all’INAIL. attesa al diversità funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’INPS è, infatti, necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza n. 8859 del 2001 (e, successivamente, n.2677 del 2002, n. 8937de1 2002), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amiamo, avvalendosi della disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1 e dalla relativa Legge di conversione n. 271 del 1993, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto – ad agevolare il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all’INAIL. La mancanza di domanda all’INPS conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr. Cass. n. 732 del 2007 cit.).

A tanto consegue con riferimento al caso di specie l’ininfluenza, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, della istanza presentata all’INAIL.

In base alle superiori considerazioni il ricorso dell’INPS deve, quindi, essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che è pacifica la mancata presentazione di istanza amministrativa all’INPS, il ricorso può essere definito nel merito con declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale. Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale.”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

In continuità con la richiamata giurisprudenza il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito con declaratoria di improponibilità della originaria domanda.

Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado dell’orientamento di legittimità alla base dell’accoglimento del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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