Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22051 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3529-2015 proposto da:

ZANETTISTUDIOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

dott. Z.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO ZANETTI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

JACOBACCI & PARTNERS SPA;

– intimata –

Nonchè da:

J. & PARTNERS SPA, in persona del Consigliere Delegato,

Dott.ssa J.E.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 15, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIA SCAPICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO FRANCESCO ANTONIO FRANCETTI giusta procura

speciale notarile;

– ricorrente incidentale –

contro

ZANETTISTUDIOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

dott. Z.G., considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO ZANETTI giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2282/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Zanetti Studios s.r.l. proponeva nei confronti della J. & Partners s.p.a..una domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, addebitando alla convenuta, già mandataria della società attrice con l’incarico di seguire la pratica per l’ottenimento del brevetto statunitense di un determinato prodotto, di non aver curato lo sviluppo del procedimento, non rispondendo alle comunicazioni dell’Ufficio brevetti statunitense e facendo cancellare la pratica, provocando anche all’attrice la perdita del guadagno derivante dalla possibile cessione a terzi, per la quale era in fase avanzata di trattative, dei diritti relativi alla domanda di brevetto presentata.

La domanda risarcitoria veniva rigettata in primo grado.

La corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, riconosceva la negligenza della J., consistente nel non aver risposto alle comunicazioni dell’Ufficio brevetti finalizzate al perfezionamento del procedimento. Rigettava però anch’essa la domanda risarcitoria, ritenendo che fosse stato il comportamento della stessa attrice, attuale ricorrente, ad interrompere il nesso causale tra il comportamento della J. e il danno subito dalla società.

La Zanetti Studios s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di J. & Partners s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 2282/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Milano il 18.6.2014.

Resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale la J. & Partners s.p.a..

Zanetti Studios ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale avversario. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La Procura Generale ha formulato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto che nella esposizione premessa alla esposizione dei singoli motivi di ricorso, articolata in due distinti paragrafi “fatto” e “diritto”, che dovrebbe contenere il sintetico riepilogo dei fatti processualmente rilevanti, manca una chiara enunciazione della domanda proposta e rigettata dalla corte d’appello, e manca anche una esposizione dei motivi di appello. Inoltre, la tecnica espositiva della ricorrente è caratterizzata dal non indicare mai, nella rubrica dei tre motivi, le norme che si assumono violate.

Inoltre la ricorrente si limita a sottoporre a critica, all’interno dei tre motivi, i passaggi motivazionali nei quali si prendono in considerazione i tre comportamenti, tenuto dalla società ricorrente ai quali la corte d’appello ha attribuito efficacia interruttiva del nesso causale.

Esistono quindi consistenti e plurimi profili di inammissibilità del ricorso.

Il primo motivo contiene una contestazione in fatto di una delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo la quale la domanda di brevetto era stata in effetti abbandonata su richiesta della stessa committente.

La ricorrente contrappone a questa interpretazione dei fatti, fatta propria dalla sentenza impugnata, la sua interpretazione, secondo la quale la società ricorrente intese solo interrompere i rapporti con la J. & Partners s.p.a.., dando incarico ad altra società di seguire la pratica per l’ottenimento del brevetto e non intese affatto abbandonare la pratica di rilascio del brevetto (allo scopo, soggiunge che avrebbe dovuto indirizzare una esplicita dichiarazione di abbandono all’USPTO).

Solo alla fine del motivo esplicita la violazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata sul punto, relativa agli artt. 40 e 41 c.p., artt. 1218,1223 e 1227 c.c., avendo erroneamente escluso l’efficienza causale degli inadempimenti di I. nella causazione del danno. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’aver lasciato scadere anche il secondo e ultimo termine entro il quale dar risposta alla comunicazione proveniente dall’Ufficio brevetti.

Anche questo motivo è inammissibile, perchè la ricorrente ricostruisce in fatto la rilevanza o meno dell’accaduto, sostenendo che il secondo termine non venne rispettato perchè la J. & Partners s.p.a.. omise di segnalare l’arrivo della prima lettera, e quindi la scadenza del primo termine, provocando poi la decorrenza del secondo, la cui decorrenza avvenne anch’essa all’insaputa della Z.. Nella ricostruzione in fatto, si ripete, della ricorrente, le cause della mancata conoscenza del secondo termine vengono addebitate solo alla J..

Critica poi la mancanza di una diretta motivazione sul punto.

Al termine del motivo deduce la violazione anche in questo caso degli artt. 40 e 41 c.p., artt. 1176, 1218,1223, 1713 e 2043 c.c.

Con il terzo motivo, la ricorrente critica la sentenza impugnata in relazione alla interpretazione data dalla corte d’appello al terzo comportamento tenuto dalla stessa società ricorrente che, nella scansione cronologica seguita dalla sentenza di appello, avrebbe prodotto la perdita del brevetto, ovvero la mancata presentazione di alcuna richiesta di reintegro, che da sola, nella ricostruzione della corte d’appello, avrebbe condotto la potenziale acquirente dei diritti connessi alla domanda di brevetti a ritirarsi dalla trattativa.

Tutti i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, sia perchè non denunciano con chiarezza violazioni di legge nè argomentano in merito, sia perchè si limitano a criticare la valutazione di fatto compiuta dalla corte d’appello.

Il ricorso incidentale proposto da J. & Partners s.p.a. è volto a contestare che la società Sofer & Harum società americana della quale, a quanto è dato comprendere in base a quanto esposto nel controricorso, si avvaleva la J. per i contatti con l’Ufficio brevetti americano, potesse considerarsi ausiliaria della J., e che di conseguenza la J., nella sentenza impugnata, legittimamente potesse essere stata ritenuta negligente per un comportamento tenuto dalla medesima società. Da ciò la ricorrente incidentale fa discendere la non imputabilità a sè di una eventuale mancata comunicazione da Sofer a USPTO (ovvero della mancata comunicazione, da parte di Sofer, del proprio cambio di domicilio, cosicchè la lettera dell’Ufficio brevetti, a quanto è dato comprendere, arrivò in ritardo a Sofer, che la fece avere troppo tardi a J., che a sua volta non ne comunicò l’arrivo alla committente).

Esso è sostanzialmente un ricorso incidentale condizionato: poichè la J., benchè sia stata ritenuta negligente, non è stata condannata, il suo interesse ad essere ritenuta integralmente esente da ogni valutazione pregiudizievole di responsabilità si materializzerebbe solo in caso di un eventuale accoglimento del ricorso principale. Il ricorso incidentale rimane pertanto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del principale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA