Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22051 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.M., B.P., rappresentati e difeso, in forza

di procura in calce al ricorso, dall’avv. Italo Castali, con

domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo 12/D, presso lo studio

del difensore;

– ricorrenti –

contro

PI.Ma.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2147 depositata

l’1 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 marzo 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Pe.Ma. chiamava in giudizio P.M. e B.P., proprietari di un fondo confinante, e con la citazione a comparire davanti al Tribunale di Civitavecchia, Sezione distaccata di Bracciano, lamentava che i convenuti avevano realizzato una pluralità di manufatti a confine in violazione delle distanze legali.

Il tribunale ordinava la demolizione con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma.

La corte di appello riteneva inammissibile la produzione dei nuovi documenti volti a comprovare l’epoca di realizzazione di manufatti; precisava che non c’era prova che i fabbricati erano stati costruiti prima dell’entrata in vigore del Piano regolatore del Comune di Monterano, che prescriveva un distacco minimo delle costruzioni dal confine; aggiungeva che sussisteva in ogni caso la violazione dell’art. 873 c.c., circostanza questa sufficiente a giustificare la demolizione, anche in assenza della previsione di maggiori distanze contenute nei regolamenti locali.

La corte di merito affermava ancora che dalla consulenza tecnica non si evinceva il dislivello fra i fondi e che le opere realizzate dai convenuti erano perfettamente visibili anche dal fondo dell’attore, così come risultava dagli allegati alla stessa consulenza tecnica.

Contro la sentenza P.M. e B.P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Pi.Ma. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui la corte d’appello ha negato l’ammissibilità della produzione di due rilievi aerofotografici rilasciati dall’Istituto Geografico Militare.

Secondo il ricorrente, nel momento in cui la corte di merito ha posto l’accento sul fatto che gli appellanti non avevano fornito la prova di non avere potuto produrre i documenti nel giudizio di primo grado, aveva ragionato in base al testo attuale dell’art. 345 c.p.c., senza accorgersi che nel caso in esame si applicava il testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012.

Essa, pertanto, ai fini dell’ammissibilità della produzione, avrebbe dovuto che chiedersi solamente se i documenti fossero indispensabili ai fini della decisione della causa.

Tale requisito nel caso in esame ricorreva, perchè i rilievi rappresentavano lo stato dei luoghi precedentemente alla introduzione del giudizio.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, che la corte di appello male aveva fatto a ritenere che non fosse stata data la prova dell’anteriorità della costruzione dei manufatti rispetto all’approvazione del Piano regolatore del Comune di Monterano, in presenza di una pluralità di elementi che invece comprovavano tale anteriorità.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto che la consulenza tecnica non confermava la tesi degli attuali ricorrenti sulla diversità di livello dei terreni delle parti in causa e sulla non visibilità delle opere dal fondo della controparte.

Si impone in via prioritaria l’esame del secondo motivo, che è inammissibile.

La corte di merito, dopo avere rilevato che non c’era prova che i manufatti fossero stati costruiti prima dell’entrata in vigore del Piano regolatore del Comune di Monterano, ha poi proseguito nell’esame, rilevando che “la pacifica realizzazione delle opere in aderenza rispetto al confine con il terreno dell’attrice deve ritenersi sufficiente a giustificare la demolizione delle stesse per violazione dell’art. 873 c.c., anche in assenza di previsioni di maggiore distanze contenute nei regolamenti locali”.

In questi termini la corte d’appello ha attribuito alla previsione del codice civile il significato di norma diretta a stabilire una distanza minima dal confine.

Tale ratio della decisione non ha costituito oggetto di impugnazione, derivandone da ciò l’inammissibilità del motivo, che è inteso esclusivamente e sostenere che la corte di merito avrebbe dovuto negare ratione temporis l’applicabilità del regolamento locale adottato nel 2000.

“Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 7931/2013).

L’inammissibilità del secondo motivo comporta l’inammissibilità anche del primo motivo, posto che la prova della diversa epoca di costruzioni dei manufatti (a tale dimostrazione tendeva la produzione documentale non ammessa) interferiva con l’applicabilità del regolamento locale e non anche con l’applicabilità della norma del codice civile.

Il terzo motivo è infondato.

La parte non deduce un omesso esame di fatti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, ma censura la valutazione della consulenza tecnica operata dalla corte, pretendendone una diversa: ciò in cassazione non è consentito.

Già con riferimento al testo precedente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, era stato chiarito che “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. n. 19547/2017; n. 17477/2007).

Si deve aggiungere che il problema del dislivello si pone in presenza di distanze fra costruzioni, mentre nel caso in esame la corte di merito ha ravvisato la violazione delle distanze dal confine.

La previsione che prescrive una certa distanza delle costruzioni dal confine rende inapplicabili sia le disposizioni del codice civile sulla prevenzione, sia la disciplina delle costruzioni a dislivello (cfr. Cass. n. 13007/2000).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla sulle spese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA