Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22050 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29131-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ROMBOLA’, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore speciale sig.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

PARIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.A.M., CARIGE ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5926/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO ROMBOLA’.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Nel 1995 G.A.M. conveniva in giudizio il suo dentista, dott. M.G., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da responsabilità professionale, assumendo che, nonostante anni di terapie e interventi, iniziati nel (OMISSIS) quando, all’età di 16 anni, si rivolgeva per la prima volta allo studio del dott. M., la sua situazione dentaria non era migliorata, tanto che nel 1994 doveva rivolgersi, per avere un beneficio, ad altro studio odontoiatrico.

La domanda della paziente in primo grado veniva rigettata.

La Corte d’appello di Roma pronunciava dapprima sentenza non definitiva, n. 2144 del 17.5.2011, con la quale dichiarava responsabile il professionista per le cure odontoiatriche prestate alla paziente G.A.M., condannandolo al risarcimento del danno nella misura in cui esso sarebbe stato accertato nella prosecuzione del giudizio, quindi pronunciava la sentenza definitiva n. 5926/2013, depositata il 6.11.2013, con la quale il M. veniva condannato a risarcire il danno alla paziente nella misura di Euro 54.955,00, con contestuale rigetto della domanda di manleva proposta dal M. verso la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, Carige Ass.ni s.p.a.

Il M. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi ed illustrato da memoria. Resistono le Assicurazioni Carige con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 115,116 e 244 c.p.c., artt. 40,41 – 43 c.p., artt. 24 e 111 Cost.nonchè la presenza di un vizio di motivazione, al quale non dedica apposita trattazione centrata sugli stretti margini di rilevanza del vizio di motivazione imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta in sostanza che, sulla base di una errata valutazione della consulenza tecnica, senza considerare i chiarimenti resi dallo stesso consulente in udienza e senza dar spazio alle prove testimoniali a più riprese richieste dal convenuto, la corte d’appello abbia ritenuto sussistente il nesso causale tra l’operato professionale del dentista e il danno lamentato dalla G., la quale, a quanto emergeva dalla stessa consulenza, era affetta da una amelogenesi imperfetta (una malattia ereditaria consistente nello sviluppo incompleto o nell’assenza dello smalto dei denti, per anomala differenziazione degli ameloblasti, caratterizzata da una colorazione brunastra dei denti e comportante un precoce deterioramento dei denti) ed in più non si era sottoposta alle cure con l’assiduità necessaria per arrivare ad un buon risultato.

La censura però non è indirizzata avverso la motivazione della sentenza impugnata, ma si traduce in una critica diretta delle due consulenze, eseguite in primo grado e in appello, in relazione alle quali il ricorrente non riporta neppure il quesito che era stato sottoposto al consulente, limitandosi a citare direttamente considerazioni tratte dalle consulenze stesse, talune anche esulanti dalla competenza di un consulente tecnico (quelle in merito all’opportunità di disporre una prova testimoniale) o su circostanze il cui accertamento in fatto (la discontinuità o meno della paziente nel recarsi allo studio) non rientra nell’oggetto di un quesito tecnico rimesso al consulente.

Parimenti il ricorrente segnala inoltre, sempre in modo del tutto generico, che non possa essere legittimamente ritenuto responsabile per le cure apprestate dal successivo odontoiatra, al quale la G. si rivolse dal (OMISSIS) in poi. Non indica però i contenuti del suo intervento e quelli dell’intervento del successivo professionista del quale fu paziente la G., e non precisa di quale di questi successivi interventi fu erroneamente ritenuto responsabile.

Complessivamente, l’intero motivo si appalesa inammissibile, perchè non contiene una critica diretta a passi della sentenza impugnata, e non indica di conseguenza in quale punto della sentenza, altro che nel risultato finale a lui pregiudizievole, sarebbe contenuto l’errore di diritto che denuncia.

Con il secondo motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inoperante la garanzia assicurativa che avrebbe dovuto essergli prestata da Carige per la responsabilità professionale e denuncia, in relazione a questo punto, una congerie eterogenea di violazioni, alcune delle quali riconducibili più correttamente a motivi di revocazione che di ricorso per cassazione, quali l’aver considerato come esistente un fatto invece inesistente (l’avvenuta produzione di documenti afferenti alle polizze assicurative in udienza da parte di Carige per dimostrare che la garanzia non era operativa).

Sostiene che la corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle polizze assicurative prodotte dall’assicurato, che avrebbero dimostrato la continuità nel rapporto assicurativo prima con la Norditalia Assicurazioni e poi con Carige, e che Carige avrebbe solo esibito in primo grado e mai depositato due documenti di polizza, ai quali la sentenza ha fatto invece riferimento affermando che se una polizza assicurativa esisteva, essa era successiva ai fatti e quindi non era idonea a tenere indenne il professionista dal danno provocato a questa paziente.

Dal controricorso emerge che il Ma. ha proposto, in riferimento a questi fatti, autonomo ricorso per revocazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.

Il motivo proposto è in questa sede inammissibile.

In primo luogo, esso integra uno dei casi in cui la formulazione unitaria di differenti profili di censurabilità della sentenza impugnata è inammissibile.

Di per sè la congiunta formulazione di differenti profili di censura non è motivo di inammissibilità qualora le censure, pur congiuntamente formulate, siano individuabili nella loro autonomia logica e concettuale ed autonomamente esaminabili.

Nel caso di specie invece il contenuto del motivo non è agevolmente ed univocamente scindibile, a semplice lettura del ricorso, nelle autonome censure in esso contenute, in tal modo ribaltando sull’organo giudicante il compito, di compiere una scelta processuale competente alla parte, ovvero di isolare le singole censure suscettibili di valutazione in sede di legittimità, e di individuare, per ciascuna di esse, le argomentazioni relative.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, anche in questo caso senza far alcun diretto riferimento ai passi della sentenza impugnata che intende criticare, fa una sua ricostruzione in fatto del contenuto delle polizze assicurative, per dimostrare che esse si saldavano l’una all’altra e che la copertura assicurativa, in mancanza di alcuna disdetta da parte della compagnia di assicurazioni, esisteva ed era operativa, invitando la Corte ad un nuovo accertamento in fatto, inammissibile in questa sede.

A ciò si aggiunga che non riporta neppure l’esatto tenore letterale di tali documenti, nè indica con precisione quando siano stati prodotti, nè ne richiama la loro collocazione nel fascicolo di parte, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il terzo motivo infine il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., in quanto – a quanto è dato comprendere, mancando un espresso riferimento al contenuto del dispositivo della sentenza impugnata – il giudice di appello, nell’accogliere l’impugnazione della paziente, lo avrebbe condannato a rifondere sia alla G. che alla compagnia di assicurazioni le spese di entrambi i gradi di giudizio, senza considerare che in primo grado il professionista era stato “totalmente vincente, o quanto meno che lo è stato per quanto attiene la contestazione per l’arcata superiore”, per cui le spese del primo grado, in accoglimento del principio della soccombenza reciproca, avrebbero dovuto essere compensate.

Il motivo è infondato.

Il criterio della soccombenza, previsto dalla legge al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non opera frazionatamente, in riferimento all’esito delle varie fasi del giudizio atomisticamente considerate, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito in tutto o in parte ad essa favorevole (v. Cass. n. 6369 del 2013). Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese del presente giudizio in favore della controricorrente in complessivi euro 3.400,00, oltre 200,00 curo per esborsi, accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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