Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2205 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2205 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2397/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Zito Maria Allegra, Oliva Rosario, Oliva Graziano, Oliva Simona e
Vassallo Assunta;
– intimati avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 9701/48/16 depositata il 7 novembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza
d’appello che ha annullato l’avviso di rettifica e liquidazione
dell’imposta di registro emesso nei confronti di Maria Allegra
Zito, Rosario Oliva, Graziano Oliva, Simona Oliva e Assunta
Vassallo per una compravendita immobiliare dell’8 maggio 2013.

Data pubblicazione: 30/01/2018

i

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 51, 52
d.P.R. 131/1986, art. 7 I. 212/2000, avendo il giudice d’appello
annullato l’avviso per omessa allegazione degli atti comparativi.
Il primo motivo è fondato: la motivazione dell’avviso di rettifica
ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili
dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, sicché, fermo l’onere

motivazione enunci il criterio astratto in base al quale è stato
determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare
anche gli elementi di fatto utilizzati per la relativa applicazione,
essendo il contribuente, una volta edotto del criterio valutativo,
in grado di contestare la fondatezza della pretesa erariale e
documentarne l’infondatezza (Cass. 25153/2013 Rv. 628985,
Cass. 22148/2017 Rv. 645464); nella specie, il giudice d’appello
ha violato tale principio, dichiarando insufficiente la motivazione
per omessa allegazione degli atti comparativi, mentre egli stesso
certifica essere stati tali atti puntualmente indicati nell’avviso,
che quindi ha cristallizzato i parametri di rettifica esposti alla
difesa del contribuente.
Il secondo motivo di ricorso denuncia error in procedendo per
aver il giudice d’appello annullato l’avviso senza rideterminare
l’imposta dovuta.
Il secondo motivo è fondato: quello tributario non è un giudizio
di impugnazione-annullamento, ma un giudizio di impugnazionemerito, sicché, ove ritenga invalido l’avviso per motivi di ordine
sostanziale, il giudice tributario non può limitarsi ad annullarlo,
ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e ricondurla
alla corretta misura, tramite una motivata valutazione sostitutiva
(ex multis, Cass. 13034/2012 Rv. 623395, Cass. 26157/2013
Rv. 629043, Cass. 19750/2014 Rv. 632465, Cass. 24611/2014
Rv. 633638, Cass. 13294/2016 Rv. 640171).

probatorio dell’amministrazione in giudizio, è sufficiente che la

P

Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso,
concernenti l’omesso esame dei fatti emergenti dai negozi di
comparazione: invero, l’accoglimento dei primi due motivi
implica la cassazione con rinvio per nuovo esame.
P. Q. M.
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA