Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2205 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5758-2016 proposto da:

L.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

e contro

C.C., G.G., GR.OR., O.L.,

R.N., C.F.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Giovanni Beatrice per i ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorsi depositati separatamente in data 26 novembre 2007, e poi riuniti a quello n. 58274/2007 RG, gli odierni ricorrenti chiedevano alla Corte d’Appello di Roma di liquidare il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio amministrativo intrapreso con ricorso dinanzi al TAR Lazio in data 27/11/1997, ed all’epoca ancora pendente, non essendo ancora stata fissata l’udienza di discussione nel merito, nonostante la rituale presentazione in data 28/11/1998 di istanza di fissazione di udienza.

La Corte d’Appello adita con decreto del 1/3/2011 dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d’Appello di Perugia, dinanzi alla quale il giudizio era riassunto dai ricorrenti con ricorso del 22 giugno 2011.

La Corte d’Appello di Perugia con decreto del 7 settembre 2015 dichiarava il ricorso improponibile, rilevando che trovava applicazione la previsione di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, commma 2.

Per la cassazione di tale decreto L.G., + ALTRI OMESSI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

C.C., G.G., Gr.Or., O.L., R.N., C.F., che pur hanno preso parte al giudizio definito con il decreto impugnato, non hanno svolto difese in questa fase.

Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè dell’art. 6 della CEDU, e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione alle previsioni di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 conv. nella L. n. 133 del 2008 e dell’art. 3, comma 23 dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui il provvedimento gravato ha ritenuto immediatamente applicabile la legge processuale sopravvenuta.

Si rileva, in particolare, che i ricorsi inizialmente proposti autonomamente dai ricorrenti, e poi successivamente riuniti, erano stati depositati dinanzi alla Corte d’Appello di Roma in data 26/11/2007, e quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, che ha previsto la previa presentazione dell’istanza di prelievo come condizione di proponibilità per la domanda di equo indennizzo. A seguito della declaratoria di incompetenza adottata dalla Corte d’Appello di Roma, gli istanti avevano riassunto il giudizio dinanzi ala Corte d’Appello di Perugia, individuata come giudice competente, con la conseguenza che trattandosi sempre del medesimo giudizio già intrapreso nel 2007, allo stesso non potevano applicarsi le previsioni sopravvenute in tema di istanza di prelievo.

Il ricorso è fondato.

Ed, invero emergendo in maniera evidente che il processo svoltosi dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, e culminato con il decreto in questa sede impugnato, è la prosecuzione del giudizio iniziato nel 2007 dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, dovendosi a tal fine invocare gli effetti della translatio iudicii ex art. 50 c.p.c.(per l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c. anche ai procedimenti di cui alla legge n. 89/2001, si veda Cass. n. 22729/2014; Cass. n. 22498/2006), è alla data di deposito del ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Roma che occorre guardare onde verificare la possibilità di invocare l’applicabilità della previsione di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54.

Sul punto questa Corte ha già avuto modo di affermare che (cfr. Cass. n. 115/2011) in tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processi ex L. n. 89 del 2001, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda di equo indennizzo non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio “tempus regit actum” – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotti prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (conf. Cass. 28428/2008; Cass. n. 24901/2008).

Il decreto impugnato, omettendo di considerare quale fosse la data effettiva di inizio del processo, ha erroneamente ritenuto applicabile al giudizio la previsione di cui all’art. 54 menzionato, contravvenendo quindi alla costante interpretazione che è stata offerta della norma quanto ai profili di diritto intertemporale, e pertanto deve essere cassato.

Il giudice del rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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