Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2205 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28349/2012 R.G. proposto da:

ALISNOB s.a.s., di V.G. in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. prof. Stefano Loconte ed elettivamente domiciliata in

Roma, alla via G. B. Martini n. 14 presso lo studio dell’avv. Marzia

Paolella:

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 726/39/11 depositata il 17/10/2011, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

18/12/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza qui impugnata la CTR ha respinto l’appello della società contribuente e quindi confermato la legittimità dell’atto impugnato, con il quale erano recuperate maggiori imposta per IVA ed IRAP 1999;

– ricorre la società contribuente con atto affidato a otto motivi; l’Amministrazione finanziaria si è costituita al solo scopo di partecipare alla discussione e ha peraltro depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente deve preliminarmente questa Corte rilevare il difetto di integrazione del contraddittorio con i soci della ALISNOB s.a.s. di V.G. che non risultano esser stati parti di questo stesso giudizio nè in questo grado nè nel grado di appello;

– alla luce di ciò, come già statuito tempo fa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), deve ritenersi che in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;

– nel caso di specie risulta per tabulas dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che i soci della ricorrente società non hanno certamente partecipato al presente giudizio nè a quello di fronte alla CTR;

– in particolare, poi, la decisione delle Sezioni Unite è intervenuta stabilendo che il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012), con la conseguenza che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016); è stato inoltre chiarito che, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);

– proprio di tal ipotesi qui si tratta, dal momento che dalla sentenza impugnata risulta che l’atto impugnato era riferito anche a IRAP 1999 oltre che ad IVA 1999;

– conclusivamente va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, procedere a nuovo esame, infine provvedere sulle spese di lite relative anche a questo grado di giudizio.

PQM

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Latina in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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