Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22049 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SOMMA CAMPAGNA 9, presso lo studio dell’avvocato CARRACINO

ORESTE, rappresentata e difesa dall’avvocato APICELLA GAETANO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1872/08 G.V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte di appello di Napoli, con decreto depositato il 17.2.2009, ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 presentata da C.M., in relazione alla durata irragionevole di un processo penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Giudice di pace di Agropoli, evidenziando che l’attrice si era limitata a produrre decreto di citazione a giudizio notificatole il 6.3.2003 senza fornire la prova della mancata definizione del procedimento. Secondo la Corte di merito l’acquisizione degli atti previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 5 è pur sempre subordinata all’assolvimento del predetto onere probatorio. Mancava, quindi, la prova della tempestivirtà della domanda e, comunque, della violazione del termine ragionevole.

Contro il decreto l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la mancata acquisizione d’ufficio del fascicolo del processo presupposto e l’inapplicabilità della prescrizione decennale al diritto all’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 (la cui eccezione, peraltro, è stata rigettata dalla Corte di appello).

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia intimato, il quale eccepisce in via preliminare la tardività del ricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è infondata perchè il decreto impugnato è stato depositato il 17.2.2009 ed il termine annuale per l’impugnazione è scaduto il 5.4.2010 (essendo il 4.4.2010 domenica). La richiesta di notificazione del ricorso – come risulta dalla certificazione dell’Ufficiale giudiziario depositata prima della discussione – è avvenuta il 2.4.2010.

2.1.- Nel merito il ricorso è fondato perchè nel procedimento disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 la Corte d’appello, anche in virtù del potere officioso di assumere informazioni, stabilito nell’art. 738 cod. proc. civ., u.c. a fronte di una formale richiesta di acquisizione del fascicolo del processo presupposto, formulata ai sensi del citato art. 3, comma 5 non può respingere la domanda sulla base di carenze probatorie documentali superabili con l’esercizio di tale potere di acquisizione, senza giustificare con congrua motivazione il mancato accoglimento dell’istanza (Sez. 1, Sentenza n. 9381 del 27/04/2011).

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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