Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22048 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 316-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOSSATO DI

VICO 9, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO IONTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato PASQUALE LUCIO MONACO giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2932/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso al Tribunale di S.Maria C.V. P.A., dipendente della Regione Campania titolari di incarico di responsabile di posizione organizzativa di unità complessa di livello A nel periodo dal (OMISSIS), lamentava la mancata corresponsione, ai sensi dell’art. 10 CCNL 31/3/1999 e dell’art. 11 del CCDI 1998/2001, della retribuzione di risultato nella misura specificata in ricorso. A sostegno della domanda esponeva che detta retribuzione doveva essere corrisposta previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione e che presso l’ente convenuto il sistema di valutazione risultava istituito con Delib. Giunta Regionale del 22 novembre 1998, n. 8493.

Sulla base di tali premesse il ricorrente conveniva in giudizio la Regione chiedendo, previo accertamento del diritto alla percezione della retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di posizione, la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance o, in via subordinata per inadempimento contrattuale.

L’adito giudice rigettava le domande e tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 giugno 2014.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il P. affidato a due motivi.

La Regione Campania è rimasta intimata.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 9 e 10 C.C.N.L. 1998-2001 del comparto enti locali e regioni, nonchè violazione dell’art. 11 del contratto collettivo integrativo 1998-2001.

Si assume che la conferma dell’incarico di posizione, comportando necessariamente la valutazione di assenza di risultati negativi, costituiva indice di probabilità per il conseguimento di un risultato, tale da attribuire al funzionario la retribuzione di risultato, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza che, pertanto, aveva erroneamente interpretato gli istituti previsti nell’art. 9 C.C.N.L. e art. 11 C.C.D.I..

Con il secondo motivo viene denunciata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che il mancato funzionamento del Nucleo di valutazione (istituito e, poi, soppresso) costituiva un inadempimento della Regione Campania in grado di incidere negativamente sulla possibilità del ricorrente di poter essere valutato e quindi di ottenere la detta retribuzione. Si sottolinea che la sentenza era contraddittoria nella parte in cui, da un lato, aveva rigettato la domanda per difetto di allegazione di fatti da cui desumere la concreta probabilità di conseguire la retribuzione, dall’altro non aveva considerato che la probabilità della valutazione positiva non poteva che essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed obiettivi, nella specie mancanti e che gli unici elementi suscettibili di valutazione erano la riconferma nell’incarico ed il mancato esercizio, da parte dell’ente, della revoca prima della sua scadenza in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi.

Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati alla luce delle pronunce di questa Corte rese in casi analoghi a quello in esame (cfr.: Cass. 14828/2015, 14299/2015, 14294/2015, 142993/2015, 11686/2015 e numerose altre) alle cui motivazioni si rimanda.

E’ stato innanzi tutto rilevato che il primo motivo di ricorso ha carattere misto, ossia non distingue tra la violazione del contratto collettivo di comparto 31 marzo 1999 (artt. 9 e 10) e la violazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta della Regione Campania del 27 marzo 2000 (art. 11). La prima censura è da ricondurre alla violazione della normativa contrattuale collettiva di livello nazionale che l’art. 360 c.p.c., n. 3 ora affianca alla violazione di legge sicchè i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre direttamente l’interpretazione delle richiamate disposizioni del contratto collettivo di comparto. Invece la seconda censura, riferendosi ad un contratto collettivo integrativo, non ricade nella richiamata previsione dell’art. 360, n. 3 e quindi, non essendo possibile dedurre direttamente l'(asserito) errore nell’interpretazione della norma collettiva, il motivo delle ricorrenti si sarebbe dovuto focalizzare – in via indiretta – nella violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. e ss.. Il ricorrente, non operando questa distinzione che implica una diversa portata del sindacato di legittimità, rivolgono indistintamente le loro censure alla sentenza impugnata con riferimento sia alla normativa collettiva di livello nazionale sia a quella di carattere integrativo venendo così meno al canone di specificità dei motivi del ricorso.

Comunque, deve osservarsi che e corretta la valutazione della Corte d’appello nella interpretazione della normativa di comparto (artt. 8 e 9 c.c.n.l. del compatto regioni e autonomie locali sulla revisione del sistema di classificazione professionale 31 marzo 1999, cui deve aggiungersi il successivo art. 10).

Ed infatti, secondo la normativa contrattuale collettiva di comparto, la retribuzione di risultato presupponeva necessariamente non già solo lo svolgimento, secondo l’ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione organizzativa, per cui era già previsto l’elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l’attribuzione della posizione direttiva organizzativa. Si trattava, quindi, di un emolumento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un’ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo. Il dipendente cui era assegnata una posizione organizzativa non solo era tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni (e in ragione proprio della specialità delle mansioni era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione), ma poteva essere chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall’amministrazione (e perciò era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato). Quest’ultimo, e non il primo, era condizionato al conseguimento da parte del dipendente dell’obiettivo assegnatogli ossia il raggiungimento dei risultati posto dalla normativa collettiva citata come condizione per la spettanza del beneficio retributivo. La valutazione dei risultati era quindi condizione necessaria per l’attribuzione dell’indennità.

Immune da vizi di violazione dei criteri legali di interpretazione negoziale è poi la lettura ad opera della corte d’appello dell’art. 11 contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Giunta regionale campana del 27 marzo 2000 (per il periodo 1.1.1998 – 31.12.2001) che si limita a dare attuazione alla disciplina collettiva di livello nazionale.

Questa disciplina integrativa non modificava la natura (premiale) ed i presupposti (raggiungimento degli obiettivi cui si accompagnava l’assegnazione della posizione organizzativa) dell’emolumento retributivo in questione. Occorreva, infatti, che un obiettivo fosse stato assegnato al dipendente e che questo obiettivo fosse stato raggiunto. Le modalità di verifica del conseguimento del risultato attenevano alla regolamentazione del processo valutativo in un’ottica di trasparenza, perseguita dalle parti sociali in sede di contrattazione decentrata, della gestione del personale.

In buona sostanza il dipendente si sarebbe potuto dolere se, assegnatogli un obiettivo e conseguito il risultato, la regione non gli avesse corrisposto la retribuzione di risultato per il sol fatto che il previsto Nucleo di Valutazione non era stato operativo. Ma non poteva rivendicare la retribuzione di risultato senza indicare l’obiettivo assegnatogli e senza allegare di averlo conseguito.

Attiene invece ad una tipica valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, l’asserzione della Corte d’appello che ha escluso che il rinnovo dell’incarico dirigenziale nella posizione organizzativa potesse considerarsi come implicita valutazione positiva dei risultati del precedente incarico.

In questa prospettiva, la valutazione della corte territoriale, secondo cui la domanda di risarcimento del danno è carente in punto di allegazioni e di prova, è completa e coerente con l’interpretazione delle norme, oltre a non essere adeguatamente contrastata dal ricorrente.

In conclusione, la Corte d’appello ha esattamente interpretato la normativa contrattuale collettiva di livello nazionale ed ha correttamente fatto uso dei canoni legali di interpretazione negoziale nella lettura che ha dato della normativa contrattuale collettiva di livello decentrato.

Alla luce di quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la Regione Campania rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dsalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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