Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22048 del 17/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 22048 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Conseguenze.

SENTENZA

R.G.N. 24384/2007

sul ricorso 24384-2007 proposto da:
ASSESSORATO, REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI
ED AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIA, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE
2014

DELLO

Data pubblicazione: 17/10/2014

STATO,

che

lo

R.G.N.

28120/2007

Cron.22,042
Rep.

38 G

Ud. 30/09/2014
PU

rappresenta e difende ope legis;

1632

ricorrente

contro

RIZZUTO ANGELA (c.f. RZZNGL47A46H422Y),

RAGUSA

1

MARIA, GRAFFATO PASQUALE, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso l’avvocato ROMANO
CERQUETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato
SANTI GERACI, giusta procura a margine del
controricorso;

contro

COMUNE DI ROCCAMENA;
– intimato –

sul ricorso 28120-2007 proposto da:
COMUNE DI ROCCAMENA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZETTA CAIROLI 2, presso
l’avvocato PINELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROSALBA BASILE, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
controri corrente

e ricorrente incidentale –

contro

RIZZUTO ANGELA (c.f. RUNGL47A46H422Y), RAGUSA

controricorrenti

MARIA, GRAFFATO PASQUALE, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso l’avvocato ROMANO
CERQUETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato
SANTI GERACI, giusta procura a margine del
controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

2

contro

ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI
ED AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIA;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 503/2007 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/09/2014 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per i controricorrenti RIZZUTO + ALTRI,
l’Avvocato ROMANO CERQUETTI, con delega, che ha
chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito,

per il controricorrente e ricorrente

incidentale,

l’Avvocato

MICHELE

PROCIDA,

con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, raccoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2007;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Il Consiglio comunale di Roccamena,

con delibera del 9

dicembre 1991 (n. 100), individuò, ai sensi della Legge
regionale n. 21 del 1991, la disponibilità di tre posti

nella pianta organica del proprio ente: uno di bidello, uno
di operaio qualificato ed uno di operaio NU .
Ricevuto il nullaosta dall’Ufficio di collocamento, la
Giunta Municipale (d’ora in avanti: GM), con delibera n. 85
del 1992, approvò l’avviamento al lavoro dei signori
Rizzuto, Graffato e Ragusa,

subordinandone l’immissione in

servizio all’approvazione del Comitato provinciale di
controllo (d’ora in avanti: CPC) e all’autorizzazione ed al
e

finanziamento da parte dell’Assessorato regionale agli Enti
locali.
1.2. La delibera di GM fu annullata dal CPC, con decisione

del 14.5.1992 che, su impugnazione del Comune, venne
dapprima sospesa e poi annullata dal TAR Sicilia, con
sentenza (n. 1140 del 1994) passata in giudicato.
1.3.

Il Sindaco del Comune, con nota n. 5411 del 1993,

richiese l’autorizzazione ed il finanziamento regionali per
l’immissione in servizio dei tre istanti, ma poi si
disinteressò del procedimento e non svolse alcuna ulteriore
attività, tanto che l’Assessore regionale dispose
l’assunzione dei tre interessati con atto del dicembre
4

1996, nominando un commissario

ad acta,

subordinando la

loro immissione in servizio al conseguimento del relativo
finanziamento.
1.4.

Lo stesso assessore agli enti locali, però, con un

successivo atto (in data 27 novembre 1997), ritenne la
fattispecie non rientrante nella disciplina della LR n.
6/97 e respinse la richiesta. Ma il provvedimento, su
impugnazione degli aspiranti ai posti, fu dapprima sospeso
e poi annullato dal TAR Sicilia, con sentenza del 2001.
1.5.

Gli aspiranti, infine, furono assunti come dipendenti

comunali nelle more del giudizio di primo grado.
2.

Infatti, essi avevano adito il Tribunale di Palermo

chiedendo, sulla base dei fatti sopra narrati, la condanna
dell’Assessorato regionale e del

Comune di Roccamena

al

risarcimento dei danni, perché ritenuti responsabili di non
aver dato corso alla delibera di GM subito dopo che il
provvedimento di annullamento dell’autorità tutoria era
stato sospeso e caducato da parte del giudice
amministrativo.
2.1.

Il Tribunale, tuttavia, respinse la domanda ritenendo

che gli attori erano portatori di una mera aspettativa
dovendo essi ancora sottoporsi a selezione, attraverso
l’espletamento di procedure attitudinali, allo scopo di
accertare la loro idoneità alla funzione affidata. Inoltre,
5

5

anche a voler ritenere la posizione soggettiva degli
istanti come risarcibile, sarebbe mancata la prova del
danno non avendo gli attori documentato l’ammontare delle
retribuzioni richieste, invocando erroneamente il potere

equitativo del giudice.
3. L’appello proposto dai soccombenti è stato accolto, dal

giudice distrettuale, con la sentenza non definitiva

(n.

712 del 2005, depositata il 23 maggio 2005) in questa sede

impugnata assieme a quella definitiva (di cui infra,

al §

5), che ha condannato l’Assessorato regionale ed il Comune
di Roccamena al risarcimento del danno: il primo, per i
periodi temporali dal 14.5.1992 al 1 ° .12.1994 e dal
2

28.12.1996 al 31.11.1998; il secondo, per il lasso dal
1 ° .12.1994 al 27.12.1996. La Corte d’appello ha quindi
disposto con separata ordinanza per la determinazione del
quantum.
3.1. Secondo la Corte territoriale, la posizione soggettiva

dei tre appellanti doveva essere qualificata come di
interesse legittimo (acché l’ulteriore procedimento, cui
era subordinata la loro immissione in servizio, si
svolgesse celermente e con esito positivo), ed essa era
stata lesa, con violazione dell’art. 2043 c.c., tenuto
conto che la delibera di GM n. 85/92 (consolidatasi a
seguito dell’annullamento giudiziale della decisione del
CPC, da parte del giudice amministrativo) non faceva alcun
6

cenno ad una selezione ma subordinava l’immissione in
possesso all’approvazione dell’organo tutorio, alla
richiesta di finanziamento ed all’erogazione dello stesso
da parte dell’amministrazione regionale. L’evento dannoso

andava individuato nel fatto che l’assunzione degli
appellanti, deliberata il 16.4.1992, era intervenuta solo
il 1 ° .12.1998, con la conseguente perdita delle
retribuzioni percepibili medio tempore.
3.2.

La colpa degli enti condannati alla rifusione dei

danni era diversamente individuabile.
3.2.1.Quella dell’Assessorato era ascrivibile, anzitutto,
al fatto che esso avrebbe determinato l’annullamento del
provvedimento tutorio del CPC (a sua volta di annullamento
della delibera di GM che disponeva l’assunzione dei tre
aspiranti al posto) in quanto – come stabilito dalla
decisione del TAR Siciliano – l’organo di controllo aveva
perduto i propri poteri in quanto i suoi componenti, da
designarsi a cura dello stesso Assessorato, non erano stati
rinnovati da molti anni. Di qui la responsabilità della
Regione per il periodo dal 14.5.1992 (data del controllo
negativo) al 1 ° .12.1994 (data di pubblicazione della
sentenza del TAR Sicilia, di annullamento della decisione
negativa di controllo).

7

3.2.2.

Quella del Comune, in secondo luogo, era dovuta al

fatto che, dopo il compimento delle prime richieste di
finanziamento (in data 14.12.1993), l’ente aveva desistito
dal contegno diligente, tanto che per la sua inerzia si era

resa necessaria la nomina di un commissario ad acta che
aveva chiesto il finanziamento con nota del 27.12.1996. Di
qui la responsabilità del Comune per il periodo dal
1 0 .12.1994 (data di pubblicazione della sentenza del TAR
Sicilia, di annullamento della decisione negativa di
controllo) al 27.12.1996 (data in cui era stato posto in
essere l’adempimento dovuto).
3.2.3.

Ancora quella dell’Assessorato, per il fatto che

esso avrebbe rifiutato il finanziamento dovuto in ragione
della formazione del giudicato relativo alla consolidata
delibera di GM, in base ad una normativa sopravvenuta non
applicabile al caso per il giudicato favorevole ai tre
aspiranti, con violazione del canone secondo cui il tempo
trascorso per la durata del giudizio non deve ritorcersi in
danno della parte vittoriosa. Di qui la responsabilità
della Regione per il periodo dal 28.12.1996 (data in cui
era stato chiesto il finanziamento alla Regione) al
1 ° .12.1998 (data di ammissione in servizio dei tre
dipendenti).
4. La Corte territoriale, infine, ha stabilito che il danno

sia liquidato con riferimento al trattamento economico e
8

contributivo non percepito dai tre appellanti per il
periodo successivo al 16.4.1992, dovendosi – a tale
proposito – procedere con apposita attività istruttoria.
5. Con la successiva sentenza definitiva

23 maggio 2007), pure impugnata in questa

depositata il

(n. 503 del 2007,

sede assieme a . quella non definitiva, sopra richiamata, il
giudice distrettuale ha condannato gli enti pubblici al
pagamento di alcune somme di danaro in favore delle parti
private, oltre al pagamento delle spese processuali, poste
per due terzi a carico dell’Assessorato regionale e di un
terzo a carico del Comune.
6.Avverso tale decisione non definitiva ricorrono, in via
principale,

l’Assessorato regionale Famiglia, politiche

sociali ed autonomie locali della regione Sicilia,

con un

unico mezzo di impugnazione, ed in via incidentale, il
Comune di Roccamena, con tre motivi.
7. Resistono con controricorso i signori Rizzuto, Graffato

e Ragusa, nonché il Comune di Roccamena.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso principale (Insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio – omesso esame di documenti, in relazione all’art.
360, I co., n. 5, c.p.o.) l’Assessorato lamenta
9

l’insufficienza della motivazione contenuta nella sentenza
della corte territoriale che, con riferimento al primo
periodo di sua ritenuta responsabilità, non avrebbe tenuto
conto del fatto che il TAR Sicilia aveva sospeso,

cautelarmente, il provvedimento di annullamento tutorio
della delibera di GM fin dal 29.10.1992, onde la
responsabilità della Regione andrebbe limitata
esclusivamente al periodo dal 14.5.1992 (data del controllo
negativo) al 29.10.1992 (data di pubblicazione
dell’ordinanza del TAR di sospensione degli effetti del
provvedimento negativo di controllo). Infatti, la decisione
successiva, passata poi in cosa giudicata, si sarebbe
semplicemente sostituita al provvedimento cautelare e,
quindi, il Comune avrebbe dovuto chiedere il finanziamento
alla Regione sin dalla data di pubblicazione dell’ordinanza
cautelare.
2.1.Con il primo mezzo del ricorso incidentale (violazione
e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti
decisivi della controversia) il Comune ricorrente lamenta
che il giudice distrettuale, nell’affermare la propria
responsabilità per omissione (il mancato conformarsi alla
sentenza del TAR siciliano) non abbia valutato che,
nell’inerzia dei beneficiari della delibera di GM n. 85/92,
il provvedimento tutorio era stato impugnato proprio dal
10

Comune il quale aveva perseguito esclusivamente il proprio
interesse pubblico, senza che i beneficiari indiretti
dell’annullamento del provvedimento impugnato potessero
invocare ulteriori pretese risarcitorie, per la mancanza di

ogni profilo di ingiustizia del danno. Ove si attribuisse
ai destinatari del provvedimento, mostratisi disinteressati
e acquiescenti al provvedimento tutorio del CPC, che aveva
annullato la delibera di GM n. 85/92, anche un credito
risarcitorio si darebbe loro una duplice ed ingiusta
utilità.
2.2.Con il

secondo

motivo (Omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia; violazione e falsa applicazione dell’art.
2043 c.c., dei principi sul nesso di causalità e sulla
colpevolezza) il Comune ricorrente lamenta che il giudice
distrettuale abbia fatto cattivo governo del principio di
causalità con riferimento all’illecito civile ipotizzato
perché, da un lato, non avrebbe ritenuto sufficiente la
richiesta di finanziamento ed autorizzazione all’immissione
in servizio dei tre appellanti, con la nota n. 5411 del
14.12.1993, trasmessa alla Regione, anzitempo, a seguito
dell’ordinanza TAR di sospensione dell’efficacia
dell’annullamento tutorio, di per sé sola bastevole a far
procedere l’ulteriore attività regionale, e da un altro,
avrebbe postulato un inesistente nesso causale, impossibile
11

anche da ricostruire, tra la propria presunta condotta
omissiva (tenuta dal 1994 al 1996) e la ritardata
assunzione degli interessati, che postulava il decisivo
apporto regionale con l’intervento della sua autorizzazione

e del suo finanziamento. Del resto, gli aspiranti al posto
di lavoro avrebbero manifestato il loro specifico interesse

solo nell’anno 1996, con l’atto extragiudiziario del
27.5.1996.
2.3.Con

il

terzo

motivo

(Omessa,

insufficiente

e

contraddittoria motivazione sull’attribuzione, ai pretesi
danneggiati, a titolo di danno per ritardata assunzione, di
una somma pari all’intero trattamento economico e
retributivo spettante) il Comune ricorrente ritiene
manifestamente arbitraria la decisione del giudice
distrettuale che ha disposto la integrale reintegrazione
economica, come se si trattasse di una illegittima
interruzione del rapporto di lavoro già in atto.

***
3.

I ricorsi devono essere riuniti avendo ad oggetto

l’impugnazione delle stesse due sentenze (la non definitiva
e la definitiva).
4.

Va premesso che sia il ricorrente principale

(l’Assessorato)

sia il ricorrente incidentale (il Comune),

hanno impugnato, dopo la rituale riserva, la sentenza non
.

12

definitiva depositata il 23.5.2005, dopo il deposito della
sentenza definitiva, avvenuta il 23.5.2007 (e notificata
1’11.6.2007), unitamente a quella definitiva.

6

5. Fatta questa rilevante premessa, va esaminato il ricorso
principale.

5.1. Come ha correttamente eccepito il Comune di Roccamena

nella sua memoria

ex art. 378 c.p.c., il detto ricorso

principale, seppure avente ad oggetto una sentenza
depositata anteriormente all’entrata in vigore dell’art.
366-bis c.p.c. (introdotto con il D. Lgs. n. 40 del 2006 e
riguardante l’impugnazione delle sentenze depositate a
partire dal 2 marzo 2006), in caso di sua notificazione
dopo la pubblicazione della sentenza definitiva (in data
successiva al 2 marzo 2006), è assoggettato alla disciplina
dei ccdd. quesiti (quello di diritto e quello di fatto), di
cui al citato art. 366-bis.
Come hanno già affermato questa Corte (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10432 del 2009 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23363 del 2012), il ricorso per cassazione proposto sia
contro la sentenza definitiva, pubblicata in data
successiva al 2 marzo 2006, che contro la sentenza non
definitiva, pubblicata anteriormente a tale data, in virtù
della riserva di gravame di cui all’art. 361 cod. proc.
civ., formulata in precedenza, va considerato soggetto alle
13

modifiche in materia di processo di cassazione introdotte
dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ai sensi dell’art. 27,
secondo comma, del citato d.lgs. n. 40, dovendosi in tale
ipotesi intendere la sentenza non definitiva pronunciata

statuizione dell’intera controversia.
/
Ne

discende che anche il ricorso incidentale per

cassazione, quando viene proposto, in virtù della riserva
precedentemente formulata, nei confronti di una sentenza
non definitiva pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006
(data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40 che ha introdotto modifiche al giudizio di cassazione),
a seguito della proposizione del ricorso principale contro
la sentenza definitiva pubblicata successivamente alla
suddetta data del 2 marzo 2006 (e sottoposta, per questo,
alla nuova disciplina del processo di cassazione, ai sensi
dell’art. 27 del citato d.lgs n. 40 del 2006), deve essere
considerato soggetto alle norme dell’indicato d.lgs. n. 40
del 2006, perché l’esercizio del diritto di impugnazione,
per effetto della riserva effettuata ai sensi dell’art. 361
cod. proc. civ., poteva avvenire “unitamente” alla sentenza
definitiva e, quindi, a far tempo dalla sua pubblicazione,
ragion per cui la sentenza non definitiva si intende
fittiziamente pronunciata nella stessa data, come parte
della statuizione dell’intera controversia.
14

nella stessa data di quella definitiva, come parte della 2;7

4.2.

,

Alla stregua di tali principi (peraltro confermati

anche da questa stessa sezione,

a contrario,

con

riferimento ad una fattispecie relativa alla pubblicazione
della sentenza definitiva in data successiva

all’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c.: Sez. 1, Sentenza
n. 343 del 2013) il ricorso principale si rivela
inammissibile in quanto l’unico motivo di ricorso è privo
del cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo
di un apposito momento di sintesi, anche quando
l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile
dal complesso della censura. Infatti, a corredo dei motivi
recanti censure motivazionali, il ricorrente deve formulare
il necessario momento di riepilogo, che deve consistere in
a

uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso
4.

ove, in modo sintetico, evidente ed autonomo (rispetto al
tenore testuale del motivo), sia chiaramente esposto il
fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, come pure se non
soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
5.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta, ai

sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., l’inefficacia
del ricorso incidentale tardivo, qual è il ricorso
.:

.

notificato dal Comune di Roccamena in data 30 ottobre 2007,
15

dopo la notifica della sentenza definitiva avvenuta in data
11.6.2007 (ossia ben oltre il termine di 60 giorni) (come
ammette lo stesso ricorrente incidentale).
6.

Le spese del presente giudizio vanno compensate tra

giurisprudenziale sopra menzionato solo dopo la
proposizione dei ricorsi (principale e incidentale).
PQM

Riuniti i ricorsi,
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace
quello incidentale. Compensa tra le parti le spese di
questa fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l
sezione civile della Corte di cassazione, il 30 settembre

tutte le parti, in ragione del formarsi del diritto

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