Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22048 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 11/09/2018), n.22048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13886/2014 R.G. proposto da:

I.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli avv. Roberto Massari e Ilaria Romagnoli,

con domicilio eletto in Roma, via Livio Andronico 24, presso lo

studio dell’avv. Ilaria Romagnoli;

– ricorrente –

contro

G.G., B.M., G.E., L.M.,

rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale per notaio

M.P.L. del 14 ottobre 2014, rep. n. (OMISSIS), dall’avv.

Italo Luigi Ferrari e dall’avv. Francesco Fontana e Avv Giorgio

ALLOCCA (con domicilio eletto in Roma, via G. Nicotera 29, presso lo

studio dell’avv. Giorgio Allocca;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3222 depositata il 12

ottobre 2013 e dell’ordinanza della corte d’Appello di Brescia

depositata l’11 aprile 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 marzo 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.G., B.M., G.E., L.M., proprietari di un immobile in (OMISSIS), con ricorso possessorio avanti al Tribunale di Brescia, lamentavano che I.F., proprietario di un fabbricato vicino, aveva operato una sopraelevazione in violazione delle norme sulle distanze.

L’ I. si costituiva e replicava di avere eseguito l’opera in applicazione di normativa regionale (L.R. Lombardia n. 12 del 2005, artt. 64 e 65) che consentiva, nei limiti dell’altezza ponderale media di mt 2, 40, il recupero del sottotetto mediante sopraelevazione anche in deroga ai parametri e agli indici edilizi, compreso quello sul distacco tra edifici.

Il tribunale sollevava la questione di legittimità della normativa regionale, che la Corte Costituzionale dichiarava inammissibile con ordinanza n. 173 del 2011.

Con tale pronuncia la Corte riconosceva che “nel processo principale la deroga disposta dalla L.R. Lombarda n. 12 del 2005, art. 64, comma 2, non trova applicazione”, in quanto la norma, deve interpretarsi nel senso che essa “consente la deroga consente la deroga dei parametri e degli indici edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore generale, fatto salvo il rispetto della disciplina delle distanze fra fabbricati, essendo quest’ultima materia inerente all’ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 232 del 2005)”.

Quindi il medesimo tribunale accoglieva la domanda.

La Corte d’Appello di Brescia con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’ I., che ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.

G.G., B.M., G.E., L.M. sono rimasti intimati e hanno poi depositato memoria decorso il termine ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente sostiene che il quadro normativo nel quale è intervenuta nel corso della causa la pronuncia della Corte Costituzionale sarebbe mutato a seguito dell’introduzione – ad opera dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 30, comma 1, 0a), (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 1, comma 1 – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2-bis.

Secondo il ricorrente la nuova norma avrebbe ammesso la possibilità delle regioni di apportare deroghe anche alla disciplina sul distacco minimo fra gli edifici, solo che avrebbe limitato l’ambito territoriale di operatività della disposizione alle Province di Trento e Bolzano.

Essendo tale limite territoriale in contrasto con il principio di uguaglianza, il tribunale avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma.

Quindi, una volta eliminato per questa via il limite di applicazione territoriale, il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dai vicini, riconoscendo che l’ I. aveva operato sulla base di una norma regionale che derogava alla disciplina sulle distanze fra costruzioni.

Il motivo è inammissibile.

“E’ inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che si risolva nella proposizione, o riproposizione, di questioni di legittimità costituzionale, od in critiche alla sentenza del giudice del merito circa la ritenuta irrilevanza di dette questioni, ed ometta di censurare l’applicazione che il giudice del merito ha fatto delle norme cui quelle questioni si riferiscono giacchè la questione di costituzionalità di una norma, per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per altro verso, può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo” (Cass. n. 4931/1985; n. 26319/2006; n. 17224/2010; n. 1311/2018).

Solo per completezza di esame si evidenzia che l’entrata in vigore del cit. D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 30, comma 1, 0a), non giustifica la diversa lettura delle norme regionali proposta dal ricorrente, nel senso della loro applicabilità al giudizio in corso (applicabilità negata dalla Corte Costituzionale con la ricordata pronuncia incidentale n. 173 del 2011).

Sul significato della nuova disposizione è già intervenuta la Corte Costituzionale, chiarendo che essa “recepisce la ricordata giurisprudenza di questa Corte, inserendo nel testo unico sull’edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio” (sentenza n. 134 del 2014)” (Corte Cost. 185 del 2016).

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c..

La corte d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.

Il motivo è infondato.

“In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. n 8421/2017).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, essendo tardiva la memoria depositata dagli intimati.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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