Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22048 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. II, 03/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 03/09/2019), n.22048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16916/2015 proposto da:

HEALTH IMMOBILI SRL,in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORETO MASCI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI,in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MAIOLINO;

– controricorrente –

e contro

BANCA POPOLARE DI MAROSTICA, BANCA POPOLARE DI BANCA POPOLARE DI

MAROSTICA, BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA’ COOPERATIVA PER

AZIONI A RESPONSABILITA’ LIMITATA, P.B.,

B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 869/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Health Immobili srl propone ricorso per cassazione contro Banca Popolare di Marostica scarl, Banca Popolare dell’Alto Adige scarl, P.B., B.L., avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 2.4.2015, che ha rigettato il suo appello confermando la sentenza di primo grado.

Il giudizio era stato introdotto da Health Immobili per il trasferimento ex art. 2932 c.c., di un immobile sulla scorta di scrittura privata 1.9.2000 e, nella contumacia dei convenuti P. e B., era intervenuta la Banca Popolare di Marostica, creditrice di questi ultimi per Lire 326.032.442 in virtù di decreto ingiuntivo a seguito del quale aveva iscritto ipoteca, successiva alla trascrizione della domanda giudiziale, chiedendo la simulazione assoluta, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. e la declaratoria di invalidità-inefficacia della trascrizione.

Il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta del preliminare 1.9.2000 e ordinava la cancellazione della trascrizione, decisione confermata dalla Corte di appello che ha sancito l’ammissibilità dell’intervento, la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sostegno della simulazione assoluta, quali la mancanza di data certa della scrittura e l’anomalia delle asserite modalità di pagamento.

La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 268 c.p.c., sull’ammissibilità dell’intervento; 2) violazione degli artt. 1414 e 2697 c.c., per la declaratoria di simulazione.

Resiste con controricorso solo la Banca Popolare dell’Alto Adige.

Le censure sono infondate.

Il primo motivo manifesta mero dissenso rispetto alla decisione impugnata che ha rigettato l’eccezione di controparte con motivazione congrua e trascura che sarebbe stato ammissibile anche l’intervento in appello quale opposizione di terzo per cui sono mal poste le questioni su asserite preclusioni processuali.

Tra l’altro, sia pure in diversa fattispecie, questa Corte ha statuito che la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c., concerne l’obbligo per l’interventore volontario, che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari ma non si estende alla formulazione della domanda dell’interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio (Cass. 2.3.2018 n. 4934).

L’intervento può aver luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il secondo motivo, sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, propone un inammissibile riesame del merito con affermazioni generiche ed apodittiche e riferimenti a deposizioni de relato di parenti dei convenuti, del tutto irrilevanti mentre l’ammissione, a pagina 24 del ricorso, di impellenti ed improrogabili scadenze debitorie dei convenuti, che avrebbero giustificato i pagamenti finisce per diventare controproducente mentre, ove si intendano prospettati vizi di motivazione, si trascura che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200 di cui 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato udienza.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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