Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22047 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 24/10/2011), n.22047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE

FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 51328/08 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/03/09, depositato il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Roda Ranieri, (delega avvocato Abbate Ferdinando

Emilio), difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- N.L., con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, chiese la condanna della Presidenza del Consiglio a un’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della durata, ritenuta eccessiva, di un processo iniziato davanti al T.A.R. del Lazio nel giugno 1997, per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi relativamente a somme in precedenza percette in virtù della L. n. 312 del 1980, e definito con sentenza del 24 maggio 2002.

Nella resistenza dell’amministrazione convenuta, l’adita Corte d’Appello di Roma respinse il ricorso osservando che: il 1 gennaio 1999, quando non era ancora maturato un periodo di tempo tale da far ritenere non fisiologica la durata del giudizio, era entrata in vigore la L. n. 448 del 1998, che all’art. 26, commi 4 e 5, espressamente vietò la corresponsione degli accessori richiesti; con ordinanza del 15 giugno 1999, il T.A.R. aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di detta legge, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 136/2001, dichiarò incostituzionale;

lo svolgimento del giudizio successivo alla pronunzia predetta era stato caratterizzato da notevole celerità e comunque non superò, pur sommando il periodo precedente la remissione della causa al Giudice delle leggi, il termine di ragionevole durata; anche a condividere in astratto il principio affermato dal Giudice di legittimità, secondo cui la durata del procedimento innanzi alla Corte delle leggi si somma a quella della controversia in cui è stato sollevato l’incidente di costituzionalità, era da escludere la indennizzabilità del pregiudizio lamentato giacchè il patema d’animo relativo all’esito del giudizio di merito non sarebbe derivato tanto dalla lunghezza di detta causa ma, piuttosto, dalla sopravvenuta e perdurante vigenza di una legge che impediva il cumulo richiesto e che rese necessaria la promozione di diverso giudizio;

ciò comportava che i termini, congrui rispetto al procedimento di merito, dovevano essere, se non proporzionalmente, quanto meno sostanzialmente aumentati dei tempi occorsi per il giudizio incidentale; in quest’ottica, la durata dell’intero procedimento era stata ragionevole; da tali conclusioni rimaneva assorbita ogni questione in merito alla esistenza in concreto del turbamento psichico, non senza considerare, oltre alla assoluta genericità della relativa deduzione, che per la scarsa rilevanza del credito dedotto, la presenza di numerosi ricorrenti con posizioni identiche e il succedersi di norme nel corso del processo, si sarebbe dovuto fornire la prova – sia pure inferenziale o per presunzioni – del pregiudizio subito, avente natura non di danno evento ma di danno conseguenza.

La Cassazione, con sentenza n. 794 del 2006, ha accolto il ricorso della N., cassando il decreto di rigetto della domanda. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, con il decreto impugnato ha rigettato la domanda ritenendo che la durata del processo presupposto non avesse violato il termine ragionevole, pari a cinque anni, tenuto conto dell’incidente di costituzionalità.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale è denunciata violazione di legge e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la PDCM. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il P.G. e parte ricorrente hanno depositato memoria.

1.1. – La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato.

Ritiene la Corte che il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa il periodo di ragionevole durata del processo sia frutto di violazione di legge, secondo l’interpretazione datane dalla Corte E.D.U. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Già in precedenza questa Corte ha affermato – in vicenda giudiziaria analoga – che non può essere condivisa la valutazione di ragionevolezza del processo pari a cinque anni sulla base della asserita complessità del caso in considerazione dell’incidente di costituzionalità (Sez. 1, Sentenza n. 11909 del 2009).

Questa stessa sezione si è ripetutamente espressa nel senso che, ai fini della determinazione della giusta durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, il tempo impiegato per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità non rileva in via autonoma, dal momento che la relativa decisione non concerne un diverso processo, ma una questione pregiudiziale rispetto all’unico processo attinente al merito della controversia; ne consegue che il superamento del termine di ragionevole durata deve essere riferito al processo nel quale sia sorta la questione di costituzionalità, senza che possa detrarsi automaticamente l’intero periodo di sospensione connesso alla sua risoluzione, rappresentando semmai, tale questione, una circostanza da valutare sotto il profilo del criterio della “complessità” del caso, di cui alla citata L. n. 89 del 2001, art. 2 (in tal senso sez. 1, sentenza n. 23099 del 06/11/2007, rv. 599777;

conformi n. 16882 del 2002 rv. 558807, n. 789 del 2006 rv. 586057).

Inoltre, il termine giudicato equo per l’incidente di costituzionalità è pari ad un anno che si va ad aggiungere ai tre anni solitamente considerati sufficienti per la conclusione del giudizio davanti al TAR (in terminis cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11909 del 2009).

Nella concreta fattispecie il processo presupposto è iniziato nel giugno 1997 ed è stato definito con sentenza del 24 maggio 2002.

Alla luce dei criteri innanzi indicati il ritardo va quantificato in undici mesi.

In applicazione del principio sancito da Sez. U, Sentenza n. 1338 del 26/01/2004, non risultando dedotte in atti circostanze tali da far escludere positivamente che il danno non patrimoniale sia stato subito dalla parte ricorrente, la Corte, cassato il decreto impugnato, può procedere alla decisione della causa nel merito liquidando la somma di Euro 687,00 quale indennizzo, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 687,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e per il giudizio di rinvio nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

per il primo giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 625,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e per il presente giudizio di legittimità che determina per l’intero in Euro 625,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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